Visualizzazione post con etichetta assicurazione. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta assicurazione. Mostra tutti i post

domenica 20 settembre 2026

Il "libero accesso al mercato" entra nelle polizze auto: la Cassazione cambia le regole sulle carrozzerie convenzionate

La libertà di scegliere il proprio carrozziere non è soltanto una questione contrattuale: secondo la Corte di Cassazione può rappresentare un'espressione del diritto del consumatore ad accedere liberamente al mercato, ossia poter autonomamente scegliere il professionista a cui affidare il veicolo. 

Una decisione destinata ad incidere profondamente sul rapporto tra compagnie assicurative, reti convenzionate e tutela prevista dal Codice del Consumo.


1.- la vicenda: incidente e franchigia differenziata

La vicenda da cui prende avvio la decisione dei giudici è abbastanza comune, ossia l'auto oggetto di auto vandalico oppure un incidente e in forza della sua polizza assicurativa (con franchigia differenziata) si rivolge al proprio carrozziere di fiducia per riparare il veicolo.

Al momento della liquidazione del danno, il nostro consumatore arriva a scoprire che quella scelta gli costa cara: la compagnia assicurativa applica una franchigia più elevata o riduce l'indennizzo perché la riparazione non è stata effettuata presso una carrozzeria appartenente alla rete convenzionata.

La polizza auto ha inclusa una clausola molto particolare: a seguito di un incidente, se il cliente si rivolge ad una carrozzeria convenzionata con la compagnia per la riparazione trova applicazione una franchigia “normale”; se invece, il cliente sceglie il proprio carrozziere di fiducia, la franchigia aumenta (per esempio +20%), cioè una parte maggiore del danno restava a carico dell'assicurato.

Tutto lecito? abbiamo già avuto modo di trattare questo argomento, evidenziandovi i precedenti del Tribunale di Torino (vedi qui), ma anche la decisione assunta dal Giudice di Pace di Pinerolo (vedi qui).


2.- La franchigia differenziata

Per anni il dibattito si è concentrato su una domanda apparentemente semplice: l'assicurato è davvero libero di scegliere il proprio carrozziere?

Occorre premettere che la franchigia è una soglia di scoperto: sotto un certo importo il danno non viene coperto, oppure l’indennizzo viene ridotto di una percentuale.

Può essere:

- in cifra fissa (es. “i primi 500,00 euro restano a tuo carico”);

- in percentuale (es. “ti risarcisco solo il 70% del danno”).

La polizza assicurativa può valere per ogni sinistro e per ogni periodo di assicurazione, ma deve essere espressamente pattuita e risultare chiaramente in polizza.

Alla base di questa discussione si trova la franchigia differenziata, ossia quella condizione contrattuale che modula l'importo a carico dell'assicurato a seconda dell'evento ed in particolare alla scelta del professionista a cui affidarsi.

A differenza della franchigia fissa, ove l'applicazione dell'importo è invariata a prescindere dalla tipologia di sinistro e delle scelte adottate dal consumatore, la franchigia differenziata prevede diverse condizioni a seconda di chi, dove, come o quale evento si verifica, e nello specifico, se l’assicurato sceglie la carrozzeria indipendente può vedersi applicare la franchigia più alta.

In generale, la franchigia differenziata garantisce al cliente di poter risparmiare sul premio annuo, rinunciando a parte dei propri diritti, ma ciò che deve essere evidenziato che in questi casi, essendovi una contrazione delle scelte del consumatore, il professionista deve fare conoscere tale circostanza al cliente in modo chiaro e trasparente.

Ma la domanda rivolta alla Corte di Cassazione è: la clausola che prevede  la franchigia differenziata è nulla?


3.- Franchigia differenziata & Cassazione: obbligo di informativa e consenso informato per la clausola vessatoria

Il caso relativo al maggior costo applicato dalla compagnia assicurativa finisce davanti alla Cassazione

La Cassazione, con l’ordinanza n. 10797/2026 afferma che non tutte le clausole che prevedono la franchigia differenziata sono automaticamente vietate e propone un procedimento che può essere seguito dal giudice per valutare la illegalità della clausola.

Il Giudice di legittimità chiarisce che la legittimità di questa clausola, modulando la franchigia in base alla scelta della carrozzeria, deve essere valutata a seconda del suo contenuto, ossia:

  • può essere, in astratto, una clausola che definisce il contenuto del contratto (cioè “come funziona” la copertura); 
  • ma, se è squilibrata, può diventare una clausola vessatoria a danno del consumatore. 

La clausola non è invalida in ogni caso, ma deve essere va valutata caso per caso, guardando a seconda dello specifico contratto, verificando il valore della franchigia; la chiarezza e trasparenza della clausola; il maggior costo applicato in caso di ricorso al carrozziere non convenzionato.

In ultima istanza, occorre verificare se la libertà di scelta del consumatore viene ridotta in modo sensibile, così impedendogli il "libero accesso al mercato".

Quando una clausola che introduce la franchigia differenziata può essere considerata nulla ed inefficacie? 

Ciò accade se la clausola:

a.- è scritta in modo poco chiaro;

b.- comporta un significativo squilibrio tra i diritti del consumatore e quelli della compagnia;

c.- restringe di fatto la libertà contrattuale del consumatore nei rapporti con i terzi (cioè con il     carrozziere indipendente);

Seguendo le regole generali in materia di clausole vessatorie, la Cassazione non “boccia” in blocco le reti convenzionate, ma ne regolarizza il funzionamento, richiamando i giudici di merito a controllare con attenzione queste clausole, verificando che tali condizioni contrattuali non creino squilibrio tra le parti, limitando la libertà di scelta del consumatore

Se il consumatore ha sottoscritto una polizza auto che prevede l’uso di una rete convenzionata , la decisione della Cassazione significa, in sostanza, che:

1) La rete convenzionata di per sé non è il problema e può, in termini generali, essere considerato legittimo che la compagnia ti proponga una rete di carrozzerie convenzionate, con servizi aggiuntivi o sconti. 

2) Tale possibilità non può penalizzare in modo eccessivo il consumatore che intenda rivolgersi ad un professionista (carrozziere) non convenzionato, ergo deve essere considerata abusiva/vessatoria la clausola che preveda, ad esempio, un maggior importo (ad esempio del 20% o più) nel caso di riparazione avvenuta al di fuori del circuito convenzionato. 


Sinistro auto: ecco cosa devi fare se la polizza prevede una franchigia differenziata.


🚘 INCIDENTE STRADALE
Danno al veicolo
│
▼
📄 Leggi la polizza
Controlla la franchigia prevista
│
▼
⚠️ Esiste una clausola
di franchigia differenziata?
❌ NO
👍 Nessun vincolo
Scegli liberamente
il carrozziere
│
▼
✅ Riparazione
Gestione del sinistro
✅ SI
🔎 Valuta la differenza
di costo della franchigia
│
▼
La differenza è
accettabile?
👍 SI
👎 NO
Scegli in base a:
comodità
servizi
qualità
│
▼
✅ Riparazione
⚠️ Possibile clausola
vessatoria
│
▼
✉️ Chiedi spiegazioni
alla compagnia
│
▼
⚖️ Valuta assistenza
 sos@consumatoreinformato.it

Corte di Cassazione sez. III^ Civ. Ordinanza n. 10797/2026

sabato 11 aprile 2026

FWU Life Insurance Lux: come ci si è arrivati e cosa fare ora

A seguito di alcune segnalazioni ricevute in associazione negli ultimi tempi, abbiamo deciso di di dedicare questo nostro intervento alla recente vicenda che ha riguardato la compagnia assicurativa lussemburghese FWU (per informazioni o assistenza, scrivi a (sos@consumatoreinformato.it).

Purtroppo questa compagnia ha operato anche sul territorio italiano ed ha, di recente, dichiarato la propria messa in liquidazione, lasciando scoperti molti consumatori.

Ed invero, ancora una volta non possiamo rimarcare che c'è una storia dietro ogni fallimento assicurativo, e quella di FWU Life Insurance Lux S.A. vale la pena di raccontarla — perché capire cosa è successo aiuta anche a orientarsi su cosa fare adesso.


Chi era FWU e come operava in Italia

FWU era una compagnia assicurativa con sede in Lussemburgo che vendeva polizze vita a contenuto finanziario — prodotti complessi, spesso di lungo periodo, con rendimenti legati all'andamento dei mercati e comunque offrendo prodotti finanziari complessi. 

In Italia operava non come società italiana, ma in libera prestazione di servizi: un regime europeo che consente a un'impresa di uno Stato membro di commercializzare i propri prodotti in altri Paesi dell'Unione senza aprirvi una sede, restando sotto la vigilanza del proprio Paese d'origine. In questo caso, il Lussemburgo.

E questo dettaglio non è secondario, in quanto questo tipo di operatività comporta una rilevante limitazione dei poteri di controllo ed intervento di IVASS — l'autorità di vigilanza italiana sulle assicurazioni — e che opera come "segnalatore di anomalie". 

La sorveglianza primaria spettava all'autorità lussemburghese, e oggi è da lì che si gestisce tutto: la liquidazione, la verifica dei creditori, i rimborsi.


Cosa è andato storto

Le ragioni precise del dissesto non sono ancora del tutto accertate, ma il profilo di FWU corrisponde a un modello di rischio noto nel settore: polizze con struttura di costi elevata nei primi anni di sottoscrizione, rendimenti dipendenti da mercati finanziari volatili, e una crescita che nel tempo può nascondere squilibri patrimoniali. 

In termini più semplici, la società ha assunto rischi finanziari superiori alle proprie possibilità ed è rimasta "bloccata" a causa di una crisi di liquidità che, emersa in un contesto di mercati difficili, ha fatto crollare rapidamente la compagnia lussemburghese, coinvolgendo circa 120.000 assicurati italiani con un capitale "bruciato" di 360 milioni di euro.


Dove siamo oggi

La compagnia è in liquidazione in Lussemburgo, gestita da Maître Yann Baden, nominato liquidatore dall'autorità competente, a seguito di alcuni provvedimenti adottati dal giudice lussemburghese.

Con il comunicato del 23 febbraio 2026, l'IVASS ha informato i consumatori italiani che tutti i moduli di insinuazione al passivo già ricevuti sono in fase di elaborazione. 

Vista la mole di richieste, non viene inviata una conferma automatica di ricezione: l'unico modo per monitorare la propria pratica è registrarsi al portale clienti della liquidazione (https://cp.fwulifelux.com/welcome).

La procedura è lunga per natura: si tratta di accertare tutto l'attivo disponibile, verificare le richieste di tutti i creditori e distribuire le somme secondo le priorità previste dalla legge lussemburghese. I titolari di polizze vita godono in linea generale di una tutela rafforzata rispetto ad altri creditori, ma quanto si recupererà dipenderà dal rapporto tra ciò che la liquidazione riesce a recuperare e il totale dei debiti accertati. Non esistono garanzie di rimborso integrale.


Cosa fare concretamente

Chi ha una polizza FWU dovrebbe verificare di aver presentato la domanda di insinuazione al passivo, registrarsi al portale clienti per seguire l'iter, conservare tutta la documentazione originale (polizza, condizioni, KID, estratti conto). 

Vale anche la pena valutare con un professionista o associazione consumatori (sos@consumatoreinformato.it) se esistano profili di responsabilità a carico dell'intermediario che ha collocato il prodotto: in caso di informazioni carenti, inadeguatezza rispetto al profilo del cliente o violazioni degli obblighi di trasparenza, potrebbero esistere spazi di tutela autonomi rispetto alla procedura di liquidazione.

Per informazioni è disponibile il numero verde IVASS 800-486661 (lun-ven, 8:30-14:30) e la linea multilingue del liquidatore 00352 26 26 11 11, attiva anche in italiano.

Di seguito, il comunicato di IVASS.

domenica 1 marzo 2026

Malasanità e risarcimenti: più tutele per i pazienti (e meno rimpalli) grazie alla Corte Costituzionale

Con la sentenza n. 170 del 25 novembre 2025, la Corte costituzionale interviene su un nodo che, per anni, ha prodotto effetti distorsivi non solo per i medici, ma anche – e soprattutto – per i pazienti danneggiati: la possibilità di chiamare subito in causa l’assicurazione nel processo penale.

La decisione oggetto del nostro commento odierno dichiara parzialmente illegittimo l’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consentiva all’imputato (il sanitario) di citare l’assicuratore come responsabile civile. 

In pratica, quando il paziente si costituisce parte civile nel processo penale, oggi può entrare nello stesso giudizio anche la compagnia assicurativa che, per legge, è tenuta a pagare il risarcimento.


(A) Perché questa sentenza interessa davvero i consumatori/pazienti

A voler leggere questa pronuncia in modo superficiale, si potrebbe giungere alla conclusione che la Corte Costituzionale avrebbe offerto un deciso aiuto ai medici.

In realtà, guardata dal lato del cittadino, è una decisione che rafforza l’effettività del risarcimento e riduce uno dei problemi più odiosi del contenzioso sanitario: la frammentazione delle cause.

Chi ha avuto a che fare con questo tipo di controversie estremamente delicate, visto gli interessi in gioco (senza voler considerare l'aspetto psicologico delle vittime e dei familiari), si trovava di fronte ad uno schema tipico, ossia:

  • il paziente agiva in sede penale come parte civile contro il medico;
  • l’assicurazione restava fuori dal processo;
  • in caso di condanna, il medico doveva (almeno in teoria) pagare e poi aprire un altro giudizio contro l’assicuratore per farsi rimborsare.

Risultato pratico?

Tempi più lunghi, più cause, più incertezze su chi paga davvero e quando, cosicché anche il parziale ristoro monetario per la vittima o i parenti diventava una nuova sofferenza. 

E, nei casi peggiori, il rischio concreto che il danneggiato si trovasse davanti a un debitore in difficoltà economica, nonostante esistesse una polizza obbligatoria proprio per garantire il risarcimento.

Il rischio concreto era, in ultima istanza, quello di avviare più azioni giudiziarie per ottenere piena giustizia, anche sotto il profilo monetario.

Ecco perché il Giudice delle Leggi, con la sentenza 170/2025, ha voluto correggere questa stortura: responsabilità penale, responsabilità civile e obbligo assicurativo possono essere accertati nello stesso processo: se c’è condanna al risarcimento, il giudice può rivolgersi direttamente all’assicuratore.


(B) Il legame con la “Legge Gelli-Bianco”: l’assicurazione non è un optional

Il cuore del ragionamento della Corte è semplice e, dal punto di vista del consumatore, molto convincente: se la legge rende obbligatoria l’assicurazione e riconosce al paziente un’azione diretta contro la compagnia, allora l’assicuratore è un vero e proprio soggetto “tenuto per legge” a risarcire il danno. In altre parole, non è una figura accessoria o eventuale: è parte strutturale del sistema di tutela.

La Consulta richiama una linea già seguita in altri settori (come RC auto e caccia): quando ci sono tre elementi insieme – obbligo di assicurazione, azione diretta del danneggiato, funzione di garanzia del sistema – escludere l’assicuratore dal processo penale è irragionevole e crea una disparità di trattamento.

Ed è proprio questa irragionevolezza che veniva pagata, in concreto, anche dai pazienti: perché il sistema non assicurava davvero che il risarcimento arrivasse in modo rapido ed efficace.


(C) Un vantaggio anche per chi subisce il danno

Sotto il profilo di colui che soffre il danno da malasanità, in primis il paziente, i benefici principali sono tre:

→ Più probabilità di essere pagati davvero

→ La presenza dell’assicurazione nel processo riduce il rischio di sentenze “di carta”, difficili poi da trasformare in denaro concreto.

→ Meno cause, meno tempi morti

Si evita la catena di giudizi successivi (penale → civile contro il medico → civile contro l’assicurazione). Questo significa, per il danneggiato, meno attese e meno costi indiretti.


(D) Maggiore trasparenza sul massimale e sulle coperture

Con l’assicuratore in causa, il tema dei limiti di polizza emerge subito, davanti al giudice, e non anni dopo in un altro processo.

La sentenza non riduce le tutele del paziente e non “protegge” il medico in senso sostanziale, ma riteniamo che consolidi il ruolo dell'assicurazione nel processo, rendendola garante effettiva del risarcimento preteso dalla vittima/danneggiato, sia in sede civile che penale, rafforzando l’idea che il sistema della responsabilità sanitaria debba funzionare prima di tutto come meccanismo di protezione della persona rimasta danneggiata.

Corte Costituzionale - sentenza n. 170/2025

domenica 21 dicembre 2025

Contratto di assicurazione e validità delle clausole

Il nostro commento di questa domenica ha ad oggetto la validità delle clausole contrattuali d inserite in un contratto di assicurazione, nel caso in cui vi siano delle limitazioni all'esercizio dei diritti spettanti al soggetto danneggiato.

La pronuncia si inserisce nel solco giurisprudenziale che contrasta quelle clausole assicurative volte a sottrarre al soggetto esposto al rischio – e spesso effettivo danneggiato – la possibilità di far valere direttamente i diritti indennitari. 

La Corte di Cassazione (sentenza n. 16787/2025), qualificando come nulla la clausola che attribuiva esclusivamente al contraente la titolarità dei diritti derivanti dalla polizza, riafferma un principio di civiltà giuridica: chi sopporta il pregiudizio deve poter attivare la tutela risarcitoria, evitando limiti formali o barriere contrattuali predisposte unilateralmente, il cui fine esclusivo è quello di impedire l'esercizio dei diritti previsti dall'accordo.

In termini più semplici, quando firmiamo un contratto di assicurazione ci aspettiamo una serie di tutele ed invece, accade che nel momento in cui chiediamo assistenza - in esecuzione dell'accordo - ci vengono sollevate eccezioni o limitazioni che di fatto rendono inutile il contratto sottoscritto (e per il quale si è versato).

E ciò in considerazione che nei rapporti assicurativi il consumatore è tipicamente parte debole, destinatario di condizioni generali di contratto non negoziabili e spesso formulate con tecnicismi che ne ostacolano la comprensione. 

La nullità della clausola escludente, oltre a rimuovere un ostacolo ingiustificato alla tutela, si pone in coerenza con:

a. il principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, che impedisce di svuotare di effettività la funzione indennitaria;

b. la funzione sociale dell’assicurazione, che non può essere compressa mediante accorgimenti redazionali;

c. la protezione dell’assicurato/beneficiario, valorizzata anche dal Codice del Consumo quando il contratto coinvolge un consumatore.

In tale prospettiva, la Cassazione opera un chiarimento netto: le clausole che sottraggono all’effettivo interessato il potere di richiedere l’indennizzo vanno sottoposte a scrutinio rigoroso e, quando incidono sul nucleo del diritto, devono essere dichiarate nulle.

Ciò pone un evidente limite verso gli operatori professionali:

  • le previsioni contrattuali che limitano o deviano l’esercizio dei diritti indennitari non vanno considerate scontate né intangibili;
  • la tutela giurisdizionale resta accessibile anche quando l’assicuratore oppone eccezioni basate su clausole predisposte unilateralmente.

Di seguito, la sentenza della Cassazione 23 giugno 2025 n. 16787.

lunedì 8 dicembre 2025

L’Arbitro assicurativo è pronto a operare: dal 15 gennaio 2026 via ai primi ricorsi

Torniamo a trattare la figura del nuovo arbitro assicurativo, di cui abbiamo avuto modo di tracciare gli aspetti fondamentali con un nostro precedente intervento (clicca qui), in quanto finalmente anche questo nuovo organismo sta per entrare in funzione. 

Con la nomina del Presidente e dei membri effettivi e supplenti del Collegio Arbitrale, avvenuta con il provvedimento IVASS n. 160 del 7 ottobre 2025, entra finalmente in funzione l’Arbitro Assicurativo, diventando operativo a partire dal 15 gennaio 2026, data dalla quale sarà possibile depositare i primi ricorsi on line.


- La composizione del Collegio

Il Collegio è composto da 19 membri tra effettivi e supplenti, ed è presieduto dalla Prof.ssa Avv. Concetta Brescia Morra.

Secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215, l’organo decidente è nominato dall’IVASS e si compone di cinque membri:

- il Presidente e due componenti designati dall’IVASS;

- un membro designato dalle associazioni di categoria delle imprese;

- un componente scelto congiuntamente dalle associazioni degli intermediari assicurativi;

- un rappresentante indicato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU);

- per le controversie tra soggetti diversi dai consumatori, un membro designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

La durata dell’incarico è di 5 anni per il Presidente e 3 anni per gli altri componenti.


- Le competenze dell’Arbitro Assicurativo

Ricordiamo che l’Arbitro Assicurativo potrà essere adito da qualsiasi soggetto non operante professionalmente nel settore assicurativo, per controversie relative a:

- prestazioni o servizi assicurativi;

- rapporti previdenziali, bancari o finanziari connessi a prodotti assicurativi;

- richieste di indennizzo o pagamento rivolte alle imprese assicurative.

Restano escluse le controversie sui sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e della Caccia e quelle di competenza della CONSAP.

Il Decreto n. 215/2024, all’articolo 3, individua inoltre gli importi massimi entro i quali è possibile ricorrere all’arbitrato, quando la controversia riguarda somme di denaro.

lunedì 1 dicembre 2025

Le false assicurazioni on line: informarsi per evitare la truffa

Negli ultimi anni i siti fraudolenti nel settore delle assicurazioni auto stanno diventando un problema serio. L’IVASS – l’Autorità che vigila sulle assicurazioni – ha già individuato centinaia di portali falsi che promettono polizze a prezzi stracciati ma che, in realtà, non valgono nulla.

Purtroppo esistono tecniche consolidate, mediante le quali il consumatore viene sollecitato all'acquisto di false polizze assicurative, a prezzi stracciati, attraverso falsi documenti.

Ciò accade, in particolare, per le polizze RCA, ove il consumatore stipula la polizza online o al telefono, paga il premio e riceve documenti che sembrano in tutto e per tutto autentici. 

Quando l'automobilista scopre la truffa? in caso di controllo su strada o, peggio ancora, dopo un incidente, scopre di non avere alcuna copertura.


I rischi concreti per chi cade nella trappola

Quali sono i rischi per coloro che guidano con una assicurazione falsa?

(a) Multe salatissime: guidare senza assicurazione comporta sanzioni da 866 a oltre 3.400 euro, oltre al sequestro del veicolo.

(b) Danni da pagare di tasca propria: se si provoca un incidente, ogni spesa – dalle riparazioni alle cure mediche – resta a carico del responsabile.

(c) Recupero delle somme dal Fondo Vittime della Strada: anche se le vittime vengono inizialmente risarcite dal Fondo, quest’ultimo poi si rivale sul truffato, chiedendo indietro tutti i soldi.


Come si presentano queste truffe

Usualmente, l'offerta di assicurazioni RCA false transita attraverso siti internet e social network (Facebook, Instagram, ecc.): il truffatore cerca di usare canali alternativi, considerando che l'IVASS, autorità garante, tende a censurare i siti web fasulli in modo sempre rapido.

Uno dei punti forti delle polizze truffe è l'offerta di prezzi troppo bassi per essere veri, studiati per attirare chi cerca di risparmiare.

In secondo luogo, il nome utilizzato è simile alle compagnie più famose, al fine di confondere il consumatore.

Infine, le comunicazioni tra il truffatore e la vittima avviene tramite WhatsApp o telefono con proposte aggressive e tempi di decisione rapidissimi.


I consigli pratici per non farsi fregare

Quali consigli per evitare la truffa?

In primo luogo, devi verificare se la compagnia promotrice dispone dell'autorizzazione a svolgere attività di intermediazione assicurativa.

Prima di sottoscrivere un contratto e pagare, puoi controllare se  la compagnia è presente negli elenchi ufficiali dell’IVASS (clicca qui).

In secondo luogo dovete diffidare delle offerte troppo vantaggiose: se vi viene proposta una polizza RCA a metà prezzo rispetto alla media di mercato è quasi certamente una truffa.

Altro suggerimento: se il contatto è un sito web senza indirizzo fisico, senza numero fisso o con email generiche (tipo Gmail o Yahoo), deve suonare un campanello d’allarme perché forse l'offerta è farlocca.

Non guasta, sotto questo profilo, dare uno sguardo alla recensioni on line, anche se anche queste potrebbero essere inventate attraverso falsi account.

lunedì 6 ottobre 2025

E' arrivato l'arbitro assicurativo: si tratta di una novità positiva per i consumatori?

A partire dallo scorso 9 gennaio 2025 è ufficialmente operativo l’Arbitro Assicurativo, introdotto dal DM 6 novembre 2024, n. 215 e istituito presso l’IVASS e che dovrebbe, secondo le speranze dei fondatori, permettere una risoluzione più agevole delle controversie in materia assicurativa. 

Si tratta, infatti, di un nuovo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR), pensato per offrire agli assicurati un’alternativa rapida ed economica al tribunale, ma che ad oggi non è stato ancora molto pubblicizzato.

Ad onor del vero, ad oggi risulta che l'organismo che dovrebbe risolvere le questioni inerenti i litigi in materia assicurativa non è ancora pienamente operativo, come si può leggere dal sito web "Attualmente non è possibile presentare ricorso all’AAS. L'operatività dell'AAS sarà dichiarata dall'IVASS con proprio provvedimento, che sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto.".

Riteniamo, comunque, interessante evidenziare le principali novità collegate al nuovo arbitro assicurativo (per accedere al sito web puoi cliccare qui).

venerdì 20 giugno 2025

venerdì 13 giugno 2025

La polizza del capofamiglia


Fonte: IVASS

venerdì 30 maggio 2025

venerdì 23 maggio 2025

venerdì 16 maggio 2025

venerdì 2 maggio 2025

venerdì 25 aprile 2025

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...