Questa domenica la nostra attenzione viene focalizzata su una vicenda che riguarda molti consumatori, rimasti vittima delle multe per eccesso di velocità, rilevata attraverso apparecchiature a distanza senza la presenza del rilevatore, Polizia stradale o locale.
Le sanzioni amministrative notificate agli automobilisti si fondano su accertamenti elettronici oggetto di controllo in merito alla correttezza della rilevazione della velocità segnalata, e su questo punto si è creato un forte contrasto tra i giudici in merito al grado di certezza del rilievo fotografico.
L'art. 45 del D. Lgs. n. 285/2001 (Codice della strada) disciplina la rilevazione a distanza delle violazioni della velocità e al 6° comma demanda ad un regolamento specifico l'obbligo di stabilire come deve avvenire il controllo del dispositivo di accertamento della violazione.
La norma è stata dichiarata parzialmente incostituzionale (sentenza n. 113/2015) ''nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura".
In questa materia, come dimostrato dai forti contrasti emersi in giurisprudenza, è sorto un vuoto legislativo in merito al controllo del dispositivo di rilevazione della velocità.
Tra le varie norme che riguardano gli autovelox, e non solo, si parla di omologazione o approvazione dell'apparecchio che, come rilevato dal Giudice di Pace di Belluno con la sentenza che trovate di seguito, per taluni sono sostanzialmente distinti, mentre per altra parte della giurisprudenza di merito hanno il medesimo significato.
Invero, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha avuto modo di chiarire che: "La differenza tra un procedimento di omologazione e uno di approvazione è da ricercarsi unicamente nel fatto che per il primo esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo/sistema, mentre per il secondo manca tale riferimento.", salvo poi sostenere che i due procedimenti sono sostanzialmente equivalenti.
E' ben diverso il ragionamento seguito dal Giudice di Pace di Belluno, secondo il quale: " si tratta di due procedimenti distinti, anche se la norma non specifica in modo esplicito le singole ipotesi in cui sia richiesto l’uno o l’altro; certo è che non possono essere considerati la stessa cosa, posto che, altrimenti, non vi sarebbe stata ragione di due differenti menzioni".
E la Suprema Corte di Cassazione è stata chiara sul punto, stabilendo che la rilevazione della velocità con dispositivo in remoto è valida solo se l'apparecchio è regolarmente omologato, non essendo possibile la certezza della violazione attraverso dispositivi non soggetti a controllo.
E ciò per ragioni di attendibilità della prova della violazione, in quanto l’art. 142 co. 6 del Codice della Strada prevede che ai fini dell'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sui tratti stradali, la rilevazione elettronica può essere considerata valida solo se il dispositivo di accertamento è debitamente omologato e con verifiche e tarature periodiche.
E il Giudice di Pace di Belluno considera quest'ultimo elemento decisivo ai fini della certezza della violazione del Codice della Strada, presupposto della sanzione amministrativa irrogata all'automobilista.
Di seguito, la pronuncia del Giudice di Pace di Belluno.
Autovelox non omologato? non è valida la multa by Consumatore Informato on Scribd
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