domenica 30 aprile 2023

Assicurazione obbligatoria anche per il veicolo parcheggiato negli spazi condominiali

La questione oggetto del nostro commento odierno ci è stata proposta da un lettore del blog, il quale ci ha scritto a sos@consumatoreinformato.it, chiedendoci se l'obbligo della copertura assicurativa del veicolo è valido anche se l'auto viene lasciata ferma nel parcheggio del suo condominio.

Il quesito avanzato dal lettore ha trovato la sua soluzione in alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Cassazione che hanno dato interpretazione estensiva all'art. 122 del Codice della assicurazioni.

- Art. 122 Codice assicurazioni - aree equiparate a quelle di uso pubblico - la Corte di giustizia UE

"I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su  strade  di uso pubblico o su aree a  queste  equiparate  se  non  siano  coperti dall'assicurazione  per  la  responsabilità  civile  verso  i  terzi prevista dall'articolo 2054 del codice  civile  e  dall'articolo  91,comma 2, del  codice  della  strada.  Il  regolamento,  adottato  dal ((Ministro dello sviluppo economico)),  su  proposta  dell'((IVASS)), individua  la  tipologia   di   veicoli   esclusi   dall'obbligo   di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

La norma in parola è chiara nel delimitare l'obbligo di assicurazione dell'auto, ma lascia un dubbio a chi lo legge: e se il veicolo viene lasciato nel parcheggio privato del condominio?

Trattasi di luogo privato, ma con uso pubblico e quindi, si tratta di chiarire quale norma trova applicazione.

Il dubbio è stato sciolto, in primo luogo, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con  la sentenza del 29 aprile 2021 C-383/19, con la quale ha chiaramente esteso l'obbligo della copertura assicurativa anche nell'ipotesi di macchina parcheggiata in area condominiale.

Successivamente, la questione è stata ulteriormente risolta dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 30 luglio 2021 n. 21983.

- Corte di Cassazione SS.UU. n. 21983/2021 - area di parcheggio condominio = area pubblica

La Suprema Corte, dopo aver delineato la questione con le diverse interpretazioni, ha ritenuto di dover confermare l'orientamento indicato dal giudice comunitario, estendendo l'obbligo assicurativo anche all'area condominiale, seppur privata.

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21983 del 30 luglio 2021 hanno dato risposta al seguente quesito: “se l’art. 122 del codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”.

Gli Ermellini hanno ribadito l'esigenza di copertura assicurativa, pienamente operativa, nelle aree ad uso pubblico, trovando piena applicazione l’art. 122 del codice delle assicurazioni private.

Osserva la Cassazione che “per l’operatività della garanzia per r.c.a. è necessario che il veicolo, nel trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali, e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo, la copertura assicurativa dovendo riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata”. 

Ne discende che “Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell’estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve dunque rinvenirsi nell’uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale”.

Va da sè che la valutazione dell'esigenza di copertura r.c.a. non deve essere fatta con riferimento alla zona ove il veicolo sosta, ma avendo riguardo all'uso fatto della macchina e la sua conformità alla funzione abituale.

Di seguito, la sentenza n. 21983/2021 della Cassazione a Sezioni Unite.

Cass. SS. UU. n. 21983/2021 by Consumatore Informato on Scribd

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