La Corte di giustizia UE tornata a trattare la validità delle clausole abusive/vessatorie nei contratti conclusi tra il professionista e il consumatore e a quali condizioni quest'ultimo è vincolato alle condizioni inique e svantaggiose.
L'argomento viene trattato con frequente periodicità in questo blog, in quanto l'argomento è tutt'altro che chiaro ed i dubbi che vengono sollevati vengono sottoposti al giudizio del giudice comunitario.
A.- clausola abusiva/vessatoria: obbligo di trasparenza ed informativa preventiva
Le clausole abusive hanno ricevuto l'attenzione del legislatore comunitario già con la direttiva 93/13 CEE sulle clausole abusive, successivamente recepita nel diritto italiano, con introduzione di alcuni decisivi presupposti per la validità delle stesse.
Due sono gli aspetti fondamentali che caratterizzano queste clausole e che rappresentano i presupposti per la validità nei confronti del contraente debole: trasparenza/ chiarezza/comprensibilità delle condizioni di contratto e obbligo di informazione preventiva verso il consumatore prima delle conclusione del contratto.
Il contratto che contiene delle clausole vessatorie, in particolare laddove riguardano gli elementi essenziali dell'accordo, deve essere redatto in modo chiaro e trasparente (1) e le condizioni inique devono essere evidenziate in modo particolare al consumatore.
La valutazione del carattere vessatorio e del rispetto dei presupposti appena esposti viene lasciato alla valutazione del giudice secondo il criterio di buona fede, così come chiarisce la direttiva del 1993 al “considerando” n. 16), il quale indica il criterio della buona fede da utilizzare come criterio di valutazione del carattere abusivo della clausola.
La norma comunitaria specifica, in particolare, che “nel valutare la buona fede occorre rivolgere particolare attenzione alla forza delle rispettive posizioni delle parti, al quesito se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o i servizi siano stati venduti o forniti su ordine speciale del consumatore; che il professionista può soddisfare il requisito di buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte, di cui deve tenere presente i legittimi interessi”.
Il consumatore viene trattato in modo equo e leale se il contratto redatto dal professionista è chiaro e comprensibile, idoneo ad individuare la natura e l'oggetto del contratto, gli obblighi assunti dalle parti e l'effettivo vantaggio per l'acquirente.
Questi principi assumono rilievo in alcune tipologie di contratti, in particolare quelli assicurativi, ove le limitazioni contrattuali sono molteplici e gravose per il consumatore.
In questo tipo di contratti, come quello oggetto del provvedimento in commento, il requisito di trasparenza è particolarmente importante e il prodotto assicurativo offerto dall’assicuratore all'assicurato deve essere chiarito a quest'ultimo prima della conclusione dell'accordo.
La Corte di giustizia affronta la questione relativa ad un contratto assicurativo collettivo, il quale prevede una serie di limitazioni, chiedendosi se il contratto rispetta i requisiti fondamentali che rendono valide le clausole abusive, ovvero:
A.1.- Trasparenza & chiarezza della clausola
Il primo requisito, come già evidenziato in precedenza, è quello della trasparenza e chiarezza di ogni singola clausola, la quale non deve essere solo grammaticalmente comprensibile, ma è altresì necessario che: "[...]il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto di tali clausole e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di clausole siffatte sui suoi obblighi".
A.2.- Clausola abusiva ed obbligo informazione preventiva
In merito al secondo requisito, il giudice comunitario richiama il consolidato orientamento formatosi nel diritto comunitario, ossia che: "Per quanto riguarda il momento in cui tali elementi devono essere portati a conoscenza del consumatore, la Corte ha già dichiarato che la comunicazione, prima della conclusione del contratto, delle informazioni in merito alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, sono, per il consumatore, di fondamentale importanza, in quanto è segnatamente in base a tali informazioni che quest’ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista [...]".
Il requisito di chiarezza e trasparenza può essere soddisfatto solo se il cliente viene informato prima della conclusione del contratto, al fine che possa:
a.- conoscenza della clausola;
b.- esprimere un consenso informato e consapevole.
B.- Clausola vessatoria - obbligo di informazione preventiva
La Corte di giustizia ha, con il provvedimento che trovate di seguito, ribadito che il consumatore deve essere messo nella condizione di conoscere, prima della conclusione di un contratto, tutte le clausole in esso contenute.
Nel caso in cui il contratto (di assicurazione nel caso affrontato dal giudice comunitario) presenti una clausola abusivo, come ad esempio l’esclusione o alla limitazione della copertura del rischio assicurato, il consumatore che non ha potuto conoscere tale limitazione prima della conclusione di tale contratto, non può essere vincolato dalla clausola qualificata come abusiva e che il giudice nazionale sarà tenuto a disapplicare detta clausola affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del cliente.
Di seguito, il provvedimento oggetto del nostro commento.
Contratto dei consumatori - clausola abusiva - obbligo informativa preventiva by Consumatore Informato on Scribd
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