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domenica 19 luglio 2026

Il prezzo è elemento fondamentale del contratto - deve essere indicato nel documento che firmate

Non vi è mai capitato di concludere un contratto e rimandare, in seguito, la determinazione del prezzo di vendita? è regolare posticipare l'indicazione del prezzo di vendita di un prodotto o servizio?

Il provvedimento che vi proponiamo di seguito ci consente di fare un po' di chiarezza sul punto, in quanto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6142 del 24 febbraio 2022, ricorda un principio che ogni consumatore dovrebbe tenere bene a mente: quando la legge richiede la forma scritta, gli elementi essenziali del contratto devono essere chiaramente indicati nel documento. Se manca un elemento fondamentale, il contratto può addirittura essere nullo.

Il caso affrontato dai giudici di legittimità non riguarda direttamente i consumatori, in quanto  si discuteva della costituzione onerosa di un diritto di usufrutto su un immobile tra privati, ma il principio può trovare giusta applicazione anche in ipotesi di rapporto tra professionista e consumatore.

Nella scrittura privata le parti avevano dichiarato semplicemente che il prezzo era già stato interamente pagato, senza però indicarne l'importo né il criterio per determinarlo. 


- Cosa dice la Cassazione: contratto determinato/prezzo elemento fondamentale

La Suprema Corte viene chiamata a decidere questo tipo di vicenda ed opera una precisa premessa: se per il contratto è prevista la forma scritta, tutti gli elementi fondamentali del contratto devono essere indicati in modo chiaro e determinato nel testo: anche il prezzo.

"Nei negozi formali la volontà delle parti deve rivestire la forma scritta prevista per la validità almeno per quanto riguarda gli elementi essenziali (consenso, "res", "pretium").

E' costante l'insegnamento di questa Corte che - in tal caso - l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei al documento (Cass. 8765/2021; Cass. 525/2020; Cass. 28762/2018; Cass. 3234/2015; Cass. 21352/2014; ; Cass. 1432/2004; Cass. 887/1999).".

Quando la legge richiede che un contratto sia scritto, è comunque possibile definire i dettagli rimandando a dati o documenti esterni. L'importante è che questi elementi esterni siano chiari, precisi e facili da individuare.

La quietanza di pagamento può essere considerato elemento esterno idoneo ad attestare l'elemento del prezzo? la risposta è negativa, in quanto la quietanza dimostra che qualcuno afferma di aver ricevuto un pagamento, ma non sostituisce il contratto né integra un elemento essenziale che avrebbe dovuto essere riportato per iscritto. Se il prezzo non è indicato o non è oggettivamente determinabile sulla base di criteri richiamati nello stesso contratto, il requisito della forma scritta non è rispettato: "Non era - quindi - sufficiente che i contraenti avessero dato atto del pagamento del prezzo: tale dichiarazione, pur presupponendo che un accordo fosse stato raggiunto in ordine all'entità del corrispettivo, consentiva di individuare la causa del contratto, ma non forniva alcuna indicazione né sull'ammontare del corrispettivo, né sul criterio da impiegare per giungere alla sua quantificazione, non essendo assicurata la determinazione (o determinabilità) in forma scritta di un elemento essenziale del contratto (il prezzo).

Si tratta di una decisione che va ben oltre il caso dell'usufrutto. Il principio può interessare numerosi rapporti che coinvolgono anche i consumatori: compravendite immobiliari, cessioni di diritti, accordi patrimoniali e, più in generale, tutti quei contratti per i quali la legge impone la forma scritta.


- Perché dobbiamo tenere in considerazione il principio della Suprema Corte

Come associazione di tutela dei consumatori vediamo spesso controversie nate proprio da accordi incompleti o redatti con eccessiva superficialità, fondati sulla fiducia o su presunte ed ulteriori pattuizioni intervenute a voce. 

Non è raro trovare contratti che rinviano a future intese, che contengono formule generiche oppure che si limitano ad affermare che "tutto è stato concordato" oppure integrate, in seguito, con messaggi sms o Whatsapp. 

Quando insorge un problema, però, diventa difficile dimostrare cosa fosse stato realmente pattuito, e ben potete comprendere quanto sia delicata questo tipo di questione.

La Cassazione ricorda che la certezza dei rapporti giuridici nasce prima di tutto dalla chiarezza del contratto. Ciò che è scritto tutela entrambe le parti; ciò che rimane soltanto nelle conversazioni o nelle intenzioni rischia invece di diventare fonte di contenzioso.

Ricordatevi che se il prezzo non compare nel contratto, quest'ultimo potrebbe essere dichiarato nullo (se esiste l'obbligo di forma scritta).

- I nostri consigli pratici per voi che state concludendo un contratto

Prima di firmare un contratto è sempre opportuno:

- verificare che il prezzo sia indicato in modo preciso oppure che siano riportati criteri oggettivi e già individuabili per determinarlo;

- diffidare delle formule generiche come "importo già concordato" o "corrispettivo già versato" se manca qualsiasi riferimento all'entità della somma;

- pretendere che ogni modifica dell'accordo sia riportata per iscritto;

- conservare copia integrale del contratto e di tutta la documentazione collegata;

- chiedere assistenza prima della firma quando il contenuto del contratto presenta clausole poco chiare o incomplete.

Cassazione Civile - Sez. II^ sentenza n. 6142/2022

domenica 5 luglio 2026

Tacito rinnovo e penali nei contratti: la Cassazione ancora in favore dei consumatori

Chi sottoscrive un abbonamento spesso presta attenzione al prezzo e alle caratteristiche del servizio, ma raramente legge decine di pagine di condizioni generali, al cui interno possono nascondersi limitazioni vessatorie molto onerose per il consumatore. 

Tra le clausole che più spesso vengono ignorate dal consumatore, pur essendo decisamente gravose, rientrano il rinnovo automatico del contratto o penali economiche in caso di inadempimento.

Con l'ordinanza n. 15629 del 21 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale: il consumatore deve essere posto nelle condizioni di comprendere realmente le clausole che limitano i suoi diritti o aggravano i suoi obblighi. 

Non basta inserirle in un modulo da firmare; occorre che siano portate chiaramente alla sua attenzione e che siano accettate in modo consapevole.


- Il caso

La vicenda prende le mosse da un decreto ingiuntivo ottenuto da un operatore commerciale per il pagamento di canoni relativi ad abbonamenti stipulati molti anni prima e rinnovatisi automaticamente nel tempo.

Il consumatore si opponeva sostenendo che le clausole di tacito rinnovo e la penale prevista per la mancata restituzione della Smart Card fossero invalide perché mai approvate in modo specifico.

Dopo una prima decisione sfavorevole, il Tribunale di Alessandria accoglieva l'appello del consumatore e la Cassazione ha confermato integralmente tale impostazione.


- Le clausole vessatorie e gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile

Gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile disciplinano i contratti predisposti unilateralmente da una delle parti mediante moduli o formulari standardizzati.

L'articolo 1341, secondo comma, stabilisce che alcune clausole particolarmente gravose per il contraente aderente non producono effetti se non sono specificamente approvate per iscritto.

Tra queste rientrano tradizionalmente le clausole che limitano diritti, aggravano obblighi o attribuiscono particolari vantaggi al predisponente.

La finalità della norma è semplice: richiamare l'attenzione del contraente debole sulle condizioni più onerose e consentirgli una scelta realmente consapevole.

La Cassazione ricorda che la sottoscrizione deve essere specifica e autonoma, non risultando sufficiente un generico richiamo cumulativo a tutte le condizioni contrattuali né una firma apposta sotto un elenco indistinto di clausole.

La Suprema Corte declina questo principio in modo più radicale, allorché afferma che il professionista non può scaricare sul consumatore il compito di individuare le clausole indesiderate e svantaggiose per quest'ultimo.

Nel contratto esaminato, infatti, il consumatore doveva apporre una crocetta sulle clausole che non intendeva accettare, utilizzando un sistema che, secondo il Giudice di legittimità,  è contrario alla logica dell'articolo 1341 c.c., perché la legge richiede un consenso positivo e specifico ("opt-in"), non un meccanismo di rifiuto ("opt-out").

In altre parole, il consumatore deve essere chiamato ad approvare espressamente la clausola vessatoria; non può considerarsi automaticamente vincolato solo perché non l'ha esclusa.


- Perché il tacito rinnovo è una clausola delicata/vessatoria

La clausola di tacito rinnovo consente al contratto di proseguire automaticamente alla scadenza se il consumatore non comunica la propria volontà di cessare il rapporto entro determinati termini.

Dal punto di vista pratico, essa attribuisce un vantaggio significativo al professionista, perché prolunga il vincolo contrattuale senza una nuova manifestazione di volontà del cliente.

Proprio per questo la giurisprudenza la considera una clausola che richiede particolare attenzione.

Con riferimento al tacito rinnovo, la Cassazione ha evidenziato che il consumatore deve poter comprendere immediatamente:

  • che il contratto si rinnoverà automaticamente;
  • entro quale termine deve comunicare la disdetta;
  • quali formalità deve rispettare;
  • quali conseguenze derivano dalla mancata comunicazione.

Se tali informazioni vengono disperse tra numerose condizioni generali o richiamate in modo generico, la clausola rischia di essere inefficace, con evidente danno per il contraente debole.


- L'articolo 34 del Codice del Consumo: non basta la firma

La decisione è particolarmente interessante perché chiarisce il rapporto tra Codice Civile e Codice del Consumo.

Molti operatori ritengono che una doppia firma sia sufficiente a rendere valida qualsiasi clausola. Non è così.

L'articolo 34 del Codice del Consumo introduce infatti un controllo ulteriore. Una clausola che determina un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti può essere considerata vessatoria anche quando sia stata formalmente sottoscritta.

Il concetto di "significativo squilibrio" non riguarda soltanto il valore economico della clausola, ma soprattutto l'assetto dei diritti e degli obblighi contrattuali.

La norma prevede inoltre che la presunzione di vessatorietà possa essere superata soltanto se il professionista dimostra che quella clausola è stata oggetto di una trattativa individuale.

Occorre dimostrare, quindi, che il consumatore abbia avuto una concreta possibilità di discutere il contenuto della clausola e di incidere realmente sulla sua formulazione.

La Cassazione ribadisce che la prova di questa trattativa grava integralmente sul professionista.


- La clausola penale e il rischio di importi sproporzionati

La seconda questione affrontata riguarda la penale di 100 euro prevista in caso di mancata restituzione della Smart Card.

La clausola penale è uno strumento legittimo: serve a predeterminare il danno che una parte dovrà risarcire in caso di inadempimento.

Tuttavia, nei contratti con i consumatori, essa non può trasformarsi in uno strumento punitivo o dissuasivo.

Quando la penale appare sproporzionata rispetto all'effettivo interesse del professionista o al valore del bene coinvolto, può determinare uno squilibrio contrattuale incompatibile con la normativa consumeristica.

Anche per la clausola penale la Cassazione ribadisce che la semplice sottoscrizione del modulo non basta. In assenza della prova di una reale trattativa individuale, la clausola resta soggetta al controllo di vessatorietà previsto dal Codice del Consumo.

Corte di Cassazione Sezione III^ Civ. - Ordinanza n. 15629/2026.

domenica 25 gennaio 2026

Clausole vessatorie “firmate” ma senza una effettiva trattativa: il consumatore deve essere sempre tutelato

Con l’ordinanza n. 4140 del 14 febbraio 2024, la Corte di Cassazione interviene su un tema molto concreto e frequente: come e quando sono efficaci per il consumatore le clausole particolarmente onerose, ossia che creano un significativo squilibrio del rapporto con il professionista.

Stiamo parlando delle clausole vessatorie, ovvero quelle condizioni del contratto particolarmente svantaggiose per noi consumatore, quando prevedono la limitazione della responsabilità del professionista nel caso di malfunzionamento del prodotto o inadempimenti nell'esecuzione del contratto; la possibilità attribuita al solo venditore/fornitore di recedere o modificare unilateralmente il contratto; la previsione di una clausola penale eccessiva in favore del contraente forte; la previsione nel contratto di una deroga al giudice competente (foro del consumatore).

Sono esempi di clausole vessatorie che usualmente possiamo trovare nei contratti che, come consumatori, firmiamo quando acquistiamo un bene o un servizio, ma che possono essere inserite, come nel caso affrontato dalla Cassazione, anche con la firma di un accordo transattivo.

Cosa succede quando un consumatore firma un accordo transattivo con clausole particolarmente onerose, come obblighi di riservatezza o penali elevate?
Le tutele contro le clausole vessatorie valgono anche nel caso di transazione?

La risposta della Suprema Corte è chiara e, per molti consumatori, rassicurante.


a.- La vicenda

La questione nasce da una controversia tra una consumatrice e una società immobiliare, conclusasi con un accordo transattivo. Nell'accordo venivano inserite alcune clausole estremamente svantaggiose per il consumatore, quale la  clausola di riservatezza e una clausola penale.

In seguito, secondo l'immobiliare, la consumatrice avrebbe violato tali clausole, giustificando il pagamento della penale da parte del professionista.

Mentre il giudice di merito aveva ritenuto valide le clausole, sostenendo che l’accordo fosse frutto di una trattativa tra le parti, entrambe assistite dai rispettivi avvocati, la Suprema Corte ha voluto dare una diversa interpretazione alle norme contrattuali, ribadendo un principio fondamentale in materia di tutela del consumatore, ossia che anche la transazione è soggetta alle regole previste dal Codice del Consumo.


b.- La tutela del consumatore contro le clausole vessatorie

La Cassazione parte dal presupposto che il consumatore è un soggetto meritevole di tutela in ogni momento del rapporto creatosi con il professionista, a prescindere dal tipo di contratto concluso.

In termini più semplici, il Codice del Consumo mira a tutelare una categoria specifica di soggetti giuridici, i consumatori, per i quali il Legislatore ritiene che debbano essere previste specifiche protezioni proprio per la loro peculiare posizione.

E per tale ragione che i giudici di legittimità si dimostrano disinteressati dalla tipologia di contratto concluso tra le parti, in quanto il contraente debole deve potersi giovare delle tutele previste dal Codice del Consumo sia che conclusa una una vendita, un contratto di servizi o – come in questo caso – una transazione: se da un lato c’è un professionista e dall’altro un consumatore, le norme del Codice del Consumo trovano applicazione.

E tale disinteresse riguarda anche la modalità della conclusione del contratto, risultando del tutto indifferente che si tratti di un modulo o formulario unilateralmente del professionista (come previsto all'art. 1341 c.c.), o di uno specifico contratto negoziato tra le parti, come nell'ipotesi della transazione: "[...] Trattasi di disciplina invero altra e diversa da quella -concorrente- posta all’art. 1341 ss. c.c. applicabile a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, la vessatorietà della clausola ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 ben potendo viceversa attenere anche al singolo rapporto contrattuale (v. Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802).".

Questo significa che anche un accordo pensato per “chiudere la lite” può contenere clausole vessatorie e, se del caso, queste clausole possono essere dichiarate nulle a mente dell'art. 34 della normativa di settore.

L'aspetto più rilevante della decisione, però, risiede nel successivo passaggio, spesso sottovalutato nella pratica dai consumatori, ossia perché la trattativa che soddisfa i requisiti tali da escludere l'applicazione delle norme consumeristiche, deve che rispettare una serie di canoni, ovvero deve essere:

Seria: il contenuto delle clausole (specie quelle più gravose per il consumatore) è stato oggetto di una discussione concreta tra le parti e non di un mero passaggio formale. Il consumatore deve essere protagonista nell'accordo e non un mero destinatario passivo delle condizioni unilateralmente predisposte dal professionista.

Individuale: deve riguardare le singole clausole e non un generico accordo relativo al contratto nel suo insieme;

Effettiva: la trattativa è effettiva se è bilaterale consentendo al consumatore di disporre del potere negoziale volto ad incidere sulla trattativa relativa alla singola clausola, financo rifiutandone la sua accettazione. 

Volendo cercare un significato unitario ai tre requisiti appena richiamati, il consumatore deve aver avuto la possibilità concreta di incidere sul contenuto di quelle clausole, di discuterle, modificarle o addirittura rifiutarle.

Affermare, come accaduto nel caso oggetto di scrutinio della Cassazione, che l’accordo è stato “ampiamente discusso”, oppure richiamare la presenza degli avvocati al momento della firma, non è sufficiente. 

Se non viene dimostrato che proprio quella clausola – ad esempio la penale o l’obbligo di riservatezza – sia stata realmente negoziata, la presunzione di vessatorietà resta in piedi.


c.- La prova della trattativa seria, individuale ed effettiva

Chi è la parte che deve offrire la prova che la trattativa presenta i caratteri di serietà, individualità ed effettività?

Anche su questo punto l'intervento della Suprema Corte di Cassazione è, a parere di chi scrive, netto ed inequivocabile.

Il consumatore deve semplicemente allegare che il contratto è stato predisposto dal professionista e che la clausola è potenzialmente vessatoria, mentre grava sul professionista l'onere della prova che la singola condizione inserita nell'accordo scritto (anche nel caso di transazione) sia stata oggetto di una vera trattativa.

In carenza di tale prova, il giudice non può limitarsi a frasi generiche, ma deve applicare la disciplina di tutela del consumatore e valutare se la clausola crei un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali.

Questa decisione manda un messaggio molto chiaro: firmare un accordo non significa rinunciare automaticamente alle proprie tutele.

Anche quando si accetta una transazione, il professionista non può approfittare della propria posizione di forza inserendo clausole pesanti, confidando nel fatto che “tanto è stato tutto concordato per iscritto”.

Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. Ordinanza n. 4140/2024.

domenica 21 dicembre 2025

Contratto di assicurazione e validità delle clausole

Il nostro commento di questa domenica ha ad oggetto la validità delle clausole contrattuali d inserite in un contratto di assicurazione, nel caso in cui vi siano delle limitazioni all'esercizio dei diritti spettanti al soggetto danneggiato.

La pronuncia si inserisce nel solco giurisprudenziale che contrasta quelle clausole assicurative volte a sottrarre al soggetto esposto al rischio – e spesso effettivo danneggiato – la possibilità di far valere direttamente i diritti indennitari. 

La Corte di Cassazione (sentenza n. 16787/2025), qualificando come nulla la clausola che attribuiva esclusivamente al contraente la titolarità dei diritti derivanti dalla polizza, riafferma un principio di civiltà giuridica: chi sopporta il pregiudizio deve poter attivare la tutela risarcitoria, evitando limiti formali o barriere contrattuali predisposte unilateralmente, il cui fine esclusivo è quello di impedire l'esercizio dei diritti previsti dall'accordo.

In termini più semplici, quando firmiamo un contratto di assicurazione ci aspettiamo una serie di tutele ed invece, accade che nel momento in cui chiediamo assistenza - in esecuzione dell'accordo - ci vengono sollevate eccezioni o limitazioni che di fatto rendono inutile il contratto sottoscritto (e per il quale si è versato).

E ciò in considerazione che nei rapporti assicurativi il consumatore è tipicamente parte debole, destinatario di condizioni generali di contratto non negoziabili e spesso formulate con tecnicismi che ne ostacolano la comprensione

La nullità della clausola escludente, oltre a rimuovere un ostacolo ingiustificato alla tutela, si pone in coerenza con:

a. il principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, che impedisce di svuotare di effettività la funzione indennitaria;

b. la funzione sociale dell’assicurazione, che non può essere compressa mediante accorgimenti redazionali;

c. la protezione dell’assicurato/beneficiario, valorizzata anche dal Codice del Consumo quando il contratto coinvolge un consumatore.

In tale prospettiva, la Cassazione opera un chiarimento netto: le clausole che sottraggono all’effettivo interessato il potere di richiedere l’indennizzo vanno sottoposte a scrutinio rigoroso e, quando incidono sul nucleo del diritto, devono essere dichiarate nulle.

Ciò pone un evidente limite verso gli operatori professionali:

  • le previsioni contrattuali che limitano o deviano l’esercizio dei diritti indennitari non vanno considerate scontate né intangibili;
  • la tutela giurisdizionale resta accessibile anche quando l’assicuratore oppone eccezioni basate su clausole predisposte unilateralmente.

Di seguito, la sentenza della Cassazione 23 giugno 2025 n. 16787.

domenica 7 dicembre 2025

Rinnovo automatico - clausola vessatoria - specifica approvazione (art. 1341 c.c.)

Il provvedimento oggetto del nostro commento odierno non riguarda rapporti tra un professionista ed un consumatore, ma richiama un principio - la vessatorietà della clausola contrattuale ex art. 1341 c.c. - che può essere considerato valido anche per noi consumatori.

La Cassazione affronta un tema che, nella pratica, ricorre spesso nei c.d. contratti per adesione, ovvero fondati su un modello contrattuale predisposto da una delle parti (il venditore): la validità delle clausole di rinnovo automatico nei contratti predisposti unilateralmente da un’impresa.

In termini più semplici, il contratto prevede il rinnovo automatico senza che tale carattere vessatorio sia segnalato alla controparte, trattandosi di clausola contraria a quanto previsto dall'art. 1341 c.c..

  • Art. 1341 c.c. - clausole vessatorie
L'art. 1341 c.c. tratta le clausole vessatorie inserite in un modulo contrattuale predisposto da una parte, prevedendo che: "Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro se, al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.".

L’articolo in parola è decisivo nella disciplina dei contratti per adesione, creato da una parte e sottoposto/imposto all'altra parte, la quale può solo accettare o rifiutare in blocco, senza possibilità di trattativa vera e propria.

La norma introduce due importanti principi: 

Il primo comma introduce un principio di trasparenza, in quanto si prevede che le condizioni generali di contratto sono valide ed efficaci solo se l’altra parte le conosce o avrebbe dovuto conoscerle con l’ordinaria diligenza.

E' evidente la finalità del primo comma, ossia quella di costringere colui che predispone il modello contrattuale di attivarsi per portare a conoscenza dell’altra parte il contenuto delle condizioni. Diversamente, le condizioni contrattuali non possono vincolare colui che non le ha conosciute ed approvate.

Il secondo comma, invece, introduce una protezione verso l’aderente rispetto alle “clausole vessatorie”, prevedendo l'inefficacia di tutte le clausole che introducono una serie di limitazioni verso la controparte.

Tali limitazioni, predisposte unilateralmente da colui che propone il contratto, sono vincolanti per l'aderente solo se le ha approvate per iscritto, in modo specifico (la famosa “doppia firma”).

Tale doppia firma ha il fine di garantire la giusta attenzione alla controparte, al fine di comprendere quale limitazione ai propri diritti sta approvando, sempreché sia predisposta in modo corretto e rispettoso della legge (sull'approvazione in blocco delle clausole vessatorie, si rinvia a questo nostro precedente intervento clicca qui). 

Si considera vessatoria anche la clausola che prevede la tacita proroga del contratto, ma lo è anche nel caso in cui la proroga tacita vale per entrambe le parti?

La soluzione alla domanda arriva dalla Cassazione con il provvedimento segnalato con questo nostro intervento.
  • La decisione della Cassazione 

L’ordinanza affronta un tema che, nella pratica, ricorre spesso nei rapporti commerciali standardizzati: la validità delle clausole di rinnovo automatico nei contratti predisposti unilateralmente da un’impresa. 

Il caso nasce da un contratto di fornitura e assistenza software, dove la società debitrice aveva contestato l’efficacia di una clausola che prorogava automaticamente il rapporto oltre il termine pattuito. Il Tribunale aveva ritenuto la clausola valida, sostenendo che non fosse vessatoria perché operante “a favore di entrambe le parti”.

La Corte di Cassazione non ritiene corretta questa impostazione, partendo dal presupposto che per i contratti standardizzati è prevista una specifica tutela in favore dell'aderente che sia consumatore o piccola impresa. 

Il punto centrale della decisione è molto chiaro: la reciprocità della clausola non basta a escluderne la natura vessatoria.

La ragione da cui trae fondamento la decisione assunta dai giudici di legittimità è abbastanza chiara: una proroga automatica — proprio per il modo in cui funziona — estende la durata del vincolo contrattuale senza che l’aderente esprima nuovamente un consenso. 

Conseguenza inevitabile: la “reciprocità” non è un indice che elimina la vessatorietà, ma un dato intrinseco alla natura stessa della clausola.

Se si accettasse il ragionamento del Tribunale — osserva la Cassazione — l’art. 1341, comma 2, verrebbe sostanzialmente svuotato: basterebbe etichettare come “bilaterale” qualsiasi meccanismo di rinnovo automatico per aggirare la regola della doppia sottoscrizione. Un risultato evidentemente contrario allo spirito della norma, che mira a tutelare la libertà contrattuale dell’aderente di decidere se proseguire o meno un rapporto.

Da qui l’importanza del richiamo al carattere di contratto per adesione: la vessatorietà non scatta automaticamente per ogni clausola di proroga, ma solo quando il contratto è stato predisposto da una parte e l’altra si è limitata ad aderirvi, senza possibilità reale di modifiche o trattativa. Per questo la Cassazione rimette la causa al Tribunale, chiedendogli di verificare se il contratto in questione fosse effettivamente strutturato come modulo o formulario. Se sì, la clausola non specificamente sottoscritta dovrà essere considerata nulla, e con essa il credito fatto valere nel decreto ingiuntivo.

Corte di Cassazione - Sezione III^ Civ. Ordinanza n. 221795/2023

domenica 30 giugno 2024

Eni Plenitude condannata per violazione del Registro delle opposizioni

Ecco cosa succede agli operatori professionali che violano le regole e, contattando utenti iscritte al Registro delle Opposizioni, fanno sottoscrivere contratti per il servizio energia elettrica e gas non richiesti.

Ma quale vantaggio trae chi si è visto violare i propri diritti, ossia le migliaia di consumatori danneggiati? 

Per chiarire la questione, occorre premettere che il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Eni Plenitude per 6.419.631 euro, all'esito di una indagine con la quale è stata accertata la condotta scorretta della società, la quale attraverso pratiche di telemarketing, ha effettuato proposte promozionali - con cambio dei contratti - verso numeri di telefono di persone iscritte al Registro pubblico delle opposizioni.

L'Autorità garante ha contestato alla società, inoltre, l'aver omesso ogni attività di controllo sull'attività del telemarketing e sui contratti conclusi a mezzo di  contatti illeciti, violando i diritti dei consumatori che hanno cambiato il proprio contratto all'esito di condotte commerciali scorrette.

Queste violazioni sono state applicate dal Garante a seguito delle segnalazioni e reclami inoltrati dai consumatori danneggiati, avendo visto violati i propri dati personali e, non secondario, portati a concludere un contratto che avrebbero potuto anche non sottoscrivere.

Ma questi consumatori danneggiati quale vantaggio possono ottenere dall'intervento del Garante? fondamentalmente nessuno, visto che la procedura non prevede un risarcimento in loro favore.

E quindi, a cosa serve l'iscrizione al Registro delle opposizioni se anche nel caso di violazione, il consumatore non riceve alcun ristoro?

Avevamo già segnalato, tempo addietro, le criticità di questo sistema (leggi qui), e ci sembra che ancora oggi vi siano dei limiti al sistema, dal punto di vista del titolare dei dati personali.

Di seguito, il provvedimento del Garante privacy.

sabato 20 aprile 2024

Truffa contrattuale: cos'è e cosa fare

In questo blog abbiamo trattato, con una certa continuità, di truffa contrattuale, segnalando vari tentativi di condotte illeciti che hanno danneggiato i consumatori.

Con il presente scritto vogliamo trattare, in modo sicuramente non esaustivo ma pratico, alcuni aspetti che riguardano la truffa contrattuale e che possono essere utili per il lettore, affinché questo possa comprendere questo specifico reato, quali condotte rientrano nella figura della truffa contrattuale, con una particolare attenzione alla tutela della posizione del consumatore.

Questa realtà, infatti, è all’ordine del giorno ed in costante aggiornamento, soprattutto a seguito di un utilizzo sempre più smisurato del web e assume, quindi, rilevanza sia sotto il profilo del diritto penale che di quello civile.


1) Che cos’è una truffa contrattuale? 

In ambito penale il reato di truffa è disciplinato dall’art. 640 c.p.: “chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa, salvo i casi espressamente previsto dall’art. 640, comma 2, con lo scopo di tutelare sia il patrimonio che la libera formazione del consenso della vittima. 

Il reato di truffa si ritiene integrato quando l'autore tiene dei comportamenti volti a far credere al consumatore una determinata realtà, attraverso artifizi e raggiri, al fine di fargli stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe mai contratto. 

Sotto il profilo penale, quindi, quando ci vengono date informazioni false con promesse palesemente mendaci e comportamenti ingannevoli, se con queste condotte mi viene rappresentata una realtà falsa che mi convince a firmare quel contratto, allora rientriamo nella truffa contrattuale. 

La condotta fraudolenta, quindi, richiede vari passaggi fondamentali:

- artifizi e raggiri compiuti dal truffatore;

- induzione in errore della vittima;

- atto di disposizione patrimoniale della vittima (es.: stipulazione di un contratto);

- ingiusto profitto a favore dell’autore a danno del soggetto leso.

In tema di truffa contrattuale rileva anche il silenzio malizioso su alcune circostanze rilevanti sul prodotto venduto.

Ma facciamo degli esempi:

a) la mancata spedizione del bene da parte del sedicente venditore che, dopo aver ricevuto il pagamento, si rende irreperibile;

b) Tizio, per accedere al bonus riservato ad una determinata fascia di reddito, dichiara un ISEE inferiore;

c) l’agente immobiliare che vende la casa senza comunicare al compratore un vizio di cui è a conoscenza o altri dati decisivi per la formazione della volontà dell'acquirente (ad esempio, l'estensione della proprietà).

Sotto il profilo civile, invece, questo tipo di carenza informativa rileva sotto il profilo della responsabilità pre contrattuale ex art. 1337 c.c., il quale stabilisce che “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.

Tale norma enuncia una forma di responsabilità precontrattuale delle parti, andando a tutelare l’interesse del soggetto a:

- non essere coinvolta in trattative inutili;

- non concludere contratti invalidi o inefficaci;

- non subire inganni durante la negoziazione.

La norma prevede, in ultima istanza, un obbligo di condotta secondo buona fede durante la fase delle trattative, cioè comportarsi in modo leale e sincero e non ingannarsi reciprocamente. 

Ricordiamo, in quest'ottica, che rientra nella responsabilità pre contrattuale anche l'omessa consegna di documentazione necessaria alla controparte, al fine di consentirle di formare la propria volontà in modo più completo.


2) Come tutelarsi?

La vittima raggirata è provvista sia di una tutela civile che di una penale, le quali possono essere esercitate singolarmente o congiuntamente.

In ambito penale, a seguito della denuncia che deve essere presentata ai Carabinieri o alla Procura della Repubblica entro tre mesi dalla scoperta della truffa, viene avviata l'azione penale alla quale il consumatore si può costituire come parte civile per ottenere il riconoscimento del danno accertato dal giudice.

Accertata la truffa sotto il profilo penale, inolre, il consumatore truffato avviare una azione civile verso il truffatore, per chiedere l'annullamento del contratto ex art. 1439 c.c., per dolo. 

Il consumatore può, inoltre, chiedere anche la risoluzione del contratto, accertata la violazione dell'art. 1337 c.c. con restituzione della somma di denaro versata oppure il risarcimento dei danni eventualmente subiti, sempreché non sia decorso il termine di prescrizione.

domenica 15 ottobre 2023

Abbonamento on line - Corte di giustizia offre chiarimenti sul diritto di recesso

Il diritto di recesso dal contratto concluso a distanza o con modalità telematiche è stato oggetto del recente intervento della Corte di giustizia.

Il caso riguarda il c.d. abbonamento on line avviato dal consumatore attraverso un periodo gratuito al quale è seguito il classico abbonamento a pagamento.

E' consentito al consumatore esercitare, in seguito, il diritto di recesso? in generale, il consumatore ha il diritto di recedere gratuitamente, ma può trarre giovamento da questa prerogativa in ogni circostanza?

La Corte affronta un caso specifico (servizio on line offerto agli studenti dalla società austrica Sofatutor), il quale prevede un periodo gratuito di 30 giorni, con successivo avvio dell'abbonamento a pagamento per un determinato periodo.

Questo passaggio, da gratuito a pagamento, consente al consumatore di poter esercitare il diritto di recesso così previsto a mente dell'art. 52 Codice del Consumo, in quanto si crea un nuovo rapporto contrattuale tra le parti.

Ma questo diritto può essere esercitato anche per i successivi rinnovi che intervengono al contratto di abbonamento a pagamento?

La questione è stata sottoposta alla Corte di giustizia, la quale ha sancito alcuni principi:

1.- il diritto di recesso è garantito durante il periodo di utilizzo gratuito (30 giorni);

2.- Il diritto di recesso è garantito anche quando si passa dal primo rapporto contrattuale (gratuito) a quello al secondo contratto (pagamento);

3.- Il diritto di recesso non è, invece, previsto per gli eventuali rinnovi del contratto a pagamento, non trattandosi di nuovo contratto, ma di mera estensione della validità temporale dell'abbonamento;

4.- Il professionista deve, però, avvertire in modo chiaro e trasparente il consumatore dell'assenza di recesso nel caso di rinnovo del contratto a pagamento.

Nel caso di omessa informativa potrebbe ipotizzarsi un inadempimento del contratto, con diritto di risoluzione da parte del consumatore, ma questa possibilità non è contemplata nel provvedimento che potete leggere di seguito.

Corte di giustizia - Sez. VII^ - causa C-565/22.

domenica 4 giugno 2023

Contratto dei consumatori. Il professionista deve segnalare al consumatore le clausole vessatorie

La Corte di giustizia UE  tornata a trattare la validità delle clausole abusive/vessatorie nei contratti conclusi tra il professionista e il consumatore e a quali condizioni quest'ultimo è vincolato alle condizioni inique e svantaggiose.

L'argomento viene trattato con frequente periodicità in questo blog, in quanto l'argomento è tutt'altro che chiaro ed i dubbi che vengono sollevati vengono sottoposti al giudizio del giudice comunitario.


A.- clausola abusiva/vessatoria: obbligo di trasparenza ed informativa preventiva

Le clausole abusive hanno ricevuto l'attenzione del legislatore comunitario già con la direttiva 93/13 CEE sulle clausole abusive, successivamente recepita nel diritto italiano, con introduzione di alcuni decisivi presupposti per la validità delle stesse.

Due sono gli aspetti fondamentali che caratterizzano queste clausole e che rappresentano i presupposti per la validità nei confronti del contraente debole: trasparenza/ chiarezza/comprensibilità delle condizioni di contratto e obbligo di informazione preventiva verso il consumatore prima delle conclusione del contratto.

Il contratto che contiene delle clausole vessatorie, in particolare laddove riguardano gli elementi essenziali dell'accordo, deve essere redatto in modo chiaro e trasparente (1) e le condizioni inique devono essere evidenziate in modo particolare al consumatore.

La valutazione del carattere vessatorio e del rispetto dei presupposti appena esposti viene lasciato alla valutazione del giudice secondo il criterio di buona fede, così come chiarisce la direttiva del 1993 al “considerando” n. 16), il quale indica il criterio della buona fede da utilizzare come criterio di valutazione del carattere abusivo della clausola.

La norma comunitaria specifica, in particolare, che nel valutare la buona fede occorre rivolgere particolare attenzione alla forza delle rispettive posizioni delle parti, al quesito se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o i servizi siano stati venduti o forniti su ordine speciale del consumatore; che il professionista può soddisfare il requisito di buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte, di cui deve tenere presente i legittimi interessi”. 

Il consumatore viene trattato in modo equo e leale se il contratto redatto dal professionista è chiaro e comprensibile, idoneo ad individuare la natura e l'oggetto del contratto, gli obblighi assunti dalle parti e l'effettivo vantaggio per l'acquirente.

Questi principi assumono rilievo in alcune tipologie di contratti, in particolare quelli assicurativi, ove le limitazioni contrattuali sono molteplici e gravose per il consumatore.

In questo tipo di contratti, come quello oggetto del provvedimento in commento, il requisito di trasparenza è particolarmente importante e il prodotto assicurativo offerto dall’assicuratore all'assicurato deve essere chiarito a quest'ultimo prima della conclusione dell'accordo.

La Corte di giustizia affronta la questione relativa ad un contratto assicurativo collettivo, il quale prevede una serie di limitazioni, chiedendosi se il contratto rispetta i requisiti fondamentali che rendono valide le clausole abusive, ovvero:

A.1.- Trasparenza & chiarezza della clausola

Il primo requisito, come già evidenziato in precedenza, è quello della trasparenza e chiarezza di ogni singola clausola, la quale non deve essere solo grammaticalmente comprensibile, ma è altresì necessario che: "[...]il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto di tali clausole e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di clausole siffatte sui suoi obblighi".

A.2.- Clausola abusiva ed obbligo informazione preventiva 

In merito al secondo requisito, il giudice comunitario richiama il consolidato orientamento formatosi nel diritto comunitario, ossia che: "Per quanto riguarda il momento in cui tali elementi devono essere portati a conoscenza del consumatore, la Corte ha già dichiarato che la comunicazione, prima della conclusione del contratto, delle informazioni in merito alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, sono, per il consumatore, di fondamentale importanza, in quanto è segnatamente in base a tali informazioni che quest’ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista [...]".

Il requisito di chiarezza e trasparenza può essere soddisfatto solo se il cliente viene informato prima della conclusione del contratto, al fine che possa:

a.- conoscenza della clausola;

b.- esprimere un consenso informato e consapevole.


B.- Clausola vessatoria - obbligo di informazione preventiva

La Corte di giustizia ha, con il provvedimento che trovate di seguito, ribadito che il consumatore deve essere messo nella condizione di conoscere, prima della conclusione di un contratto, tutte le clausole in esso contenute. 

Nel caso in cui il contratto (di assicurazione nel caso affrontato dal giudice comunitario) presenti una clausola abusivo, come ad esempio l’esclusione o alla limitazione della copertura del rischio assicurato, il consumatore che non ha potuto conoscere tale limitazione prima della conclusione di tale contratto, non può essere vincolato dalla clausola qualificata come abusiva e che il giudice nazionale sarà tenuto a disapplicare detta clausola affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del cliente.

Di seguito, il provvedimento oggetto del nostro commento.

domenica 24 luglio 2022

Point and click: tra evanescenza della prova e carenza dei diritti del consumatore

La pronuncia odierna, questa volta l’ordinanza n. 9413 pubblicata dalla Cassazione il 9 aprile 2021, ci consente di inquadrare il fenomeno del “point and click”, dal nostro particolare punto di vista, che è quello di monitorare i diritti dei consumatori. 

Oggi più che mai è ricorrente l’utilizzo della firma elettronica, negli esercizi pubblici come in banca, dove si usano strumenti grafometrici e, con l’assistenza degli operatori, si sottoscrivono nell’etere condizioni contrattuali che, alla prova dei fatti, sono flussi di informazioni o si inseriscono nei format dei siti delle password che ci sono state inoltre via sms poco prima. 

Siamo in grado, sin d’ora, di formulare un appunto di metodo: il fenomeno digitale, non soltanto perché è tale, deve essere disciplinato attraverso la normativa di settore (e, nel nostro ordinamento, non mancano gli esempi, da ultimo il Codice dell’Amministrazione Digitale); non ci troviamo, infatti, dinnanzi ad un settore specifico che richiede una normazione dettagliata, bensì ad una modalità di interazione che, sul piano degli effetti, ha modificato profondamente le abitudini di negoziazione dei privati e, segnatamente, dei consumatori. 

Ci si chiede, allora, se il portato della rivoluzione digitale (ormai narrata ufficialmente e quindi conclamata) possa essere regolato tramite questa o quella norma di carattere speciale. 

L’osservazione, benché posta in premessa a questo intervento, non è delle più peregrine: se i processi che vengono regolati sono speciali, le ricadute, come pure i problemi di coordinamento con altri settori dell’ordinamento, sono di carattere generale. 

Finché il commercio digitale era relegato al perimetro del c.d. B2B (business-to-business), gli effetti del fenomeno digitale potevano essere assorbiti nella particolare responsabilità che è attribuita a quegli operatori. 

Diverso, invece, è il perimetro del grande pubblico, che comprende i consumatori i quali sono circondati da cautele nelle sottoscrizioni – cautele delle quali ogni domenica diamo ufficialmente atto -: si pone allora, il problema del rapporto tra la sottoscrizione digitale e la tutela dei consumatori, che incominciamo a trattare da questa domenica.

2.- I fatti di causa: point and click e sottoscrizione di covered warrant

Nella causa, il ricorrente si lamentava di aver autorizzato, per sé e anche per la moglie, un’operazione finanziaria in covered warrant, che conferiva alla banca la facoltà di vendere e acquistare un certo quantitativo di attività sottostanti, entro una soglia di prezzo ed entro una data stabilite. 

L’autorizzazione, però, è avvenuta online, attraverso il mero accesso ad un’area riservata (il log in) e la pressione del bottone di assenso (point and click). 

L’oggetto del contendere, risolto dalla Cassazione a sfavore del ricorrente, ha riguardato la necessità di autorizzare tale operazione attraverso una firma digitale pesante oppure una firma elettronica leggera. 

La Cassazione, inquadrando la vicenda nella classica (e, a parere di chi scrive, usurata e stantia) questione sulla validità della sottoscrizione dei contratti online, ha ripercorso la normativa che, dal 1997 in avanti, ha regolamentato la materia, ritenendo che sia sufficiente la seconda, al fine di soddisfare il requisito legale della forma scritta. 

2.- Lo stato dell'arte: la Cassazione e le modalità di sottoscrizione

Partiamo dal principio generalissimo e di matrice codicistica per il quale i privati, quando la legge non richiede particolari gravami formali, concludono contratti o “a forma libera”: vale a dire che non sono richieste formalità per manifestare la volontà di concludere il negozio, e anche un comportamento concludente integra una valida forma di assenso. 

Quando i contratti contengono clausole vessatorie, esse sono valide se vengono specificamente sottoscritte dal consumatore: e, questo, costituisce un onere formale che deve essere conciliato con la volatilità del web. Se per sottoscrizione si intende una firma autografa, è imprescindibile un supporto tangibile (il foglio di carta o la sua riproduzione meccanica) o, quantomeno, una attività esplicitamente equiparata dalla legge alla sottoscrizione. 

Data questa premessa, nel nostro ordinamento sono state riconosciute diverse modalità di sottoscrizione, che potremmo definire “per livelli”: 

- la firma elettronica semplice, ossia una mera connessione di dati elettronici ad altri dati elettronici, che viene usata come strumento di autenticazione senza condurre attività in remoto (off-line). 

- la firma elettronica avanzata, con la quale si perviene alla garanzia sulla paternità della firma e sull’impossibilità che il documento informatico, una volta sottoscritto, venga modificato. Di solito, tale strumento è utilizzato nell’interlocuzione qualificata con la PA. 

- la firma elettronica qualificata, attestata da un certificato qualificato rilasciato da un soggetto terzo tramite attività di autenticazione off-line. 

- la firma digitale, la quale è il sistema di firma più avanzato e sicuro, in quanto è basato sul sistema della crittografia asimmetrica a chiave pubblica. Gli interlocutori telematici, cioè, dispongono di una coppia di chiavi, di cui una pubblica e l’altra privata. Con la chiave privata l’autore firma e “sigilla” il documento mentre il destinatario può aprirlo solo adoperando la corrispondente chiave pubblica. In tal modo si garantisce che il documento proviene da chi detiene la chiave privata e si presuppone la vicinanza delle prove.

La giurisprudenza - sulla scorta di una stratificazione normativa che prende le mosse dalla legge 59/1997 per pervenire al Codice dell’Amministrazione Digitale e a sue successive, quanto raccogliticce modifiche – ha individuato le seguenti linee fondamentali in ordine alla valenza in giudizio dei documenti digitali. 

Ma, prima di dare atto di questa classificazione, dobbiamo chiarire che cosa si intende per documento, e segnatamente per documento digitale.  

Partiamo, allora, dal logico presupposto che il documento è un supporto materiale che fissa e rappresenta un fatto storico: e appartenendo alla storia, può essere narrato o interpretato, ma non per questo modificato.

Ora, il Codice dell’Amministrazione Digitale, all’articolo 1, lettera p, equipara il documento informatico a “una rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. 

Questa definizione è stata adottata dal legislatore nel 2005, prima che il commercio telematico si diffondesse vertiginosamente; e, in allora, si pensava al supporto fisico che detiene i file. 

Posta questa definizione, i file detenuti in un supporto fisico possono dare luogo ad operazioni meccanografiche, e quindi riproduttiva della realtà e dei fatti. 

Ecco dunque che si può dare atto di quella classificazione richiamata dalla giurisprudenza: 

- il documento informatico non sottoscritto, essendo equiparabile ad una riproduzione meccanografica, è una fonte di prova valutabile finché non viene contestata l’aderenza dei fatti alla loro rappresentazione; 

- il documento informatico sottoscritto con la firma elettronica semplice integra il requisito della prova liberamente valutabile da parte del giudice, poiché dovrebbe avere requisiti oggettivi di qualità e sicurezza; 

- infine, il documento sottoscritto con la firma elettronica avanzata o con quella digitale assurgono a prova piena, fino a querela di falso, che si utilizza quando la legge richiede l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata.  

3.- Il point and click nel web 

Del tutto diverso, invece, è il discorso per quanto riguarda il mondo del commercio elettronico, che avviene perlopiù con attività online o in clouding. Quando accediamo ad una piattaforma, noi stiamo lavorando su un flusso di dati evanescente e unilateralmente modificabile, perché a completa disposizione del fornitore di servizi (il provider) e sul suo server. Abbiamo, così, l’illusione di operare con oggetti statici, ma, in realtà, possiamo scorgere dei processi digitali, sottratti alla nostra disponibilità materiale. 

È pur vero, tuttavia, che il pubblico spesso accetta il rischio insito nell’uso delle tecnologie, pur di non rinunciare alle transazioni digitali, soprattutto in questo settore: ciò è una questione di abitudini. Questo problema è stato, prima del 2016, oggetto di frequente discussione: è meglio tutelare (o, secondo alcuni, iper-tutelare il consumatore) con la firma digitale e le connesse attività off-line oppure aprire al point and click, che coincide con la firma elettronica semplice?

Da qui è avvenuta una recente modifica normativa: nel 2016 il legislatore ha aggiunto al Codice dell’Amministrazione Digitale un nuovo articolo, il 21 comma 1, per cui “il documento informatico cui è apposta una firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”.

A differenza del passato, anche l’utilizzo di una generica firma elettronica – e non solo la firma elettronica avanzata, qualificata o digitale – soddisfa il requisito della forma scritta, agevolando gli operatori di e-commerce.

E alla luce di tale norma si è mosso il giudice di legittimità, con aperture che, ad opinione di chi scrive, eludono completamente il problema della reperibilità delle fonti di prova e accolgono la tautologia – che tale rimane, benché l’abbia affermata il legislatore – che l’ambiente informatico è sicuro o, al più, si presume che lo sia.

4.- Considerazioni critiche finali

Pur conducendo il discorso su due piani paralleli, quello intorno al documento e quello intorno alla firma, dobbiamo riconoscere che quanto detto all’inizio è cogente e attuale.

Da un lato, l’apertura alla firma elettronica generica porrebbe addirittura problemi di oggettività, sicurezza, integrità e immodificabilità, che non possono essere semplicemente presunti dal legislatore, ma devono essere quantomeno accertati in sede giudiziale. E ciò ad evidente discapito del grande pubblico che non può accedere alle fonti di prova agevolmente. 

Dall’altro lato, anche la firma digitale, per quanto sia lo strumento più sicuro che esista per attribuire la paternità del documento al suo autore sul versante digitale, pone problemi di attribuzione delle sottoscrizioni ai contenuti corretti. E ciò sul presupposto, già rilevato poco sopra, che la contrattazione online non avviene tenendo conto di formulari contenuti in supporti fisici, ma per mezzo di flussi di informazioni cangianti e non durevoli. Se anche a posteriori, come prevede la disciplina sulla contrattazione digitale, il venditore deve fornire a un supporto durevole, contenente le informazioni essenziali sulla transazione intercorsa, ciò non toglie che il consumatore non dispone di fonti di prova di cui conserva il dominio e che può produrre agevolmente in giudizio. 

Come può infatti dimostrare che il contratto, che sotto il profilo formale della firma si assume come valido, in realtà non è stato mai consegnato o, ancora, si compone di rimandi ipertestuali in bianco?

Sembrerebbe che una tale ipotesi possa essere solamente sanzionata come scorretta ma non si rientri nei casi di invalidità della firma e che la rilevazione di tali condotte, in concreto, sia oggetto di rilievi via via più puntuali da parte dell’AGCOM.

Peraltro, ci permettiamo di segnalarvi la recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea (C-249/2021), ove il giudice comunitario ha ribadito il principio di trasparenza che deve caratterizzare questo tipo di contratti, così come sancito con la Direttiva 2011/83/UE (art. 8.2), con i quali si stabilisce che il consumatore, al momento della conclusione di un contratto con sistema "point and click" deve essere reso edotto di tutte le informazioni in modo trasparente e completo dal venditore.

Diversamente, la norma è chiara laddove stabilisce che "Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine" (approfondisci qui). 

Cassazione Civile Sez. I^ - ordinanza n. 9413/2021

domenica 24 aprile 2022

Point and click: la prenotazione con Booking rispetta il consenso informato elettronico?

La recente evoluzione informatica ha reso sempre più attuale il tema relativo all'informativa fornita dal consumatore all'atto della conclusione del contratto con le nuove tecnologie, e la conseguente approvazione informata da parte del contraente debole.

La recente sentenza della Corte di Giustizia (C-249/2021) ha portato all'attenzione la problematica relativa all'adempimento degli obblighi informativi che gravano sul professionista che conclude con un consumatore un contratto a distanza con mezzi elettronici.

Il commento alla recente sentenza della Corte di Giustizia ci consente di affrontare il fenomeno "point and click" e le conseguenze nei rapporti commerciali.

- Point and click: caratteristiche e trasparenza informativa

E' noto che una delle modalità più usate per la conclusione del contratto in rete è quella del semplice "click", ossia fornendo il proprio consenso con un puntatore senza apporre alcuna firma, dopo aver compilato uno schema predisposto dalla società venditrice, al quale si deve sottostare 

Perciò con i contratti Point to click l’utente conclude il contratto compilando un format prestabilito e presente sul sito della società venditrice o intermediaria, ed è certo che tale modalità ha il pregio di velocizzare i rapporti commerciali, con soddisfazione degli utenti finali.

Sotto un altro profilo, però, i dubbi che sono sorti sin dagli albori dello sviluppo delle contrattazioni on line (si pensi ai contratti di licenza EULA di Microsoft) riguardano sia il reale e trasparente assolvimento degli obblighi informativi da parte del venditore (o fornitore), sia la possibilità da parte del contraente debole di poter contestare alcune delle condizioni contrattuali.

La questione trasparenza nei contratti point and click ha impegnato gli stessi organismi legislativi europei, si pensi all'ultima Direttiva 2011/83/UE, con la quale sono stati regolati i contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici.

Con la normativa in parola, si è cercato di garantire al consumatore una completa e trasparente informativa prima della conclusione del contratto, al fine di consentirgli di poter esprimere un consenso informato.

Le norme comunitarie hanno integrato la disciplina nazionale, disciplinando tutte le ipotesi in cui il consumatore esprime un consenso telematico in uno spazio digitale, ove la controparte deve impegnarsi a fornire al destinatario dell'offerta un riepilogo  delle  condizioni  generali  e  particolari applicabili al contratto, le  informazioni relative alle caratteristiche essenziali del  bene  o del servizio e l’indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi  di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili e di tutte le clausole vessatorie.

La questione non è secondaria in quanto non sempre il venditore si impegna a fornire dette informazioni, ed in particolare non dimostra un particolare interesse verso il consumatore nel caso di approvazione, attraverso il “point and click” delle clausole abusive e/o vessatorie.

- l'approvazione con il point and click - la sentenza C - 249/2021

L'approvazione attraverso il point and click è stato oggetto del intervento della Corte di Giustizia, chiamata ad interpretare le norme comunitarie da parte di un giudice tedesco.

Nel caso affrontato dal giudice comunitario, un consumatore tedesco accede alla piattaforma booking per prenotare una stanza in un hotel per alcune notti.

Dopo aver trovato la struttura ritenuta idonea per la propria prenotazione, clicca sull'immagine dell'hotel, accettando tutte le informazioni relative ai servizi offerti dall'albergatore e, accertata la disponibilità delle stanze, ha deciso di pigiare il tasto "prenoto" per riservare due stanze doppie per il periodo prescelto, inserendo i nominativi delle persone interessate e concludendo la procedura cliccando sull'ulteriore pulsante "completa la prenotazione".

Successivamente non si è presentato alla struttura alberghiera per i giorni previsti, tant'è che la nota piattaforma americana ha deciso di addebitare i costi per la cancellazione previste dalla condizioni generali di booking e che il consumatore si è rifiutato di pagare.

La vicenda è finita davanti alla Corte di Giustizia chiamata a valutare la conformità della norma tedesca rispetto alle norme comunitarie e, in via indiretta, il rispetto da parte del professionista degli obblighi informativi verso la controparte.

In particolare, l'art. 8.2 della Direttiva comunitaria statuisce che: "Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), o) e p), direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare. Se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine".

La norma comunitaria è stata pedissequamente ripresa dal nostro Codice del Consumo, il quale prevede all'art. 51 comma 2 che " [...] Se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabile [...]".

La norma comunitaria e quella nazionale prevedono, quindi, una serie di obblighi per il venditore che intenda perfezionare l'accordo con il consumatore con il sistema del "point and click", in quanto deve:

- fornire tutte le informazioni relative alla tipologia di prodotto oggetto di vendita, il prezzo, le modalità di pagamento, il diritto di recesso etc.

- informare il consumatore che cliccando il pulsante, quest'ultimo è immediatamente vincolato ed obbligato verso il venditore con una dicitura esplicita (ad esempio, "ordine con obbligo di pagare").

Il rispetto di questi doveri da parte del venditore (booking nel caso di specie) è idoneo per consentire al consumatore di esprimere un consenso vincolante, ma consapevole.

Al medesimo tempo, il mancato rispetto di detti limiti normativi non vincola il consumatore al contratto, il quale deve considerarsi come non perfezionato, così come chiarito dal giudice comunitario.

Allo stesso tempo, tale dovere deve essere rispettato dal venditore nel caso di approvazione delle clausole abusive da parte del consumatore, in quanto il consenso di quest'ultimo deve essere preceduto da una adeguata informativa fornita dal professionista e accettata in modo consapevole.

Corte di Giustizia - Sez. VIII^ - C-249/2021

domenica 3 aprile 2022

Dove sta la differenza tra garanzia a prima richiesta e fideiussione

La sentenza oggi in commento, la numero 27619 redatta dalla Corte di Cassazione il 3 dicembre 2020, ci consente di sviluppare la distinzione tra due figure contrattuali che, comunemente, vengono sovrapposte ma che, in realtà, dispiegano effetti ben differenti, ai quali è bene prestare attenzione, soprattutto in punto opponibilità delle eccezioni: ci riferiamo, da un lato, alla fideiussione accessoria, e dall'altro, alla figura della “garanzia a prima richiesta” (o contratto autonomo di garanzia), la quale – sulla scorta del modello tedesco (il c.d. Garantiervertrag) – si è diffusa in Italia ben prima che venisse riconosciuta per via giurisprudenziale, intorno al 2010. 

Non sempre gli interpreti sono in grado di individuare, nel caso di specie, gli elementi identificativi di quest’ultima figura contrattuale; elementi che, chiariamolo e ribadiamolo, discendono dai rapporti materiali tra le parti, più che dalla semplice interpretazione letterale di talune delle clausole contrattuali. 

Il fatto racchiuso nella sentenza riguarda un noto Comune italiano il quale - avendo ottenuto da una società creditizia la garanzia dell’escussione di una somma in denaro, da erogarsi qualora la creditrice principale fosse rimasta inadempiente verso l’obbligazione principale – ha escusso preventivamente la garantita e, essendo questa infruttuosa, ha tentato di escutere la garante (per l’appunto, la società),  

La sequenza degli atti, ovviamente, non corrisponde a casualità. Il Comune ha inquadrato il rapporto all’interno dello schema della fideiussione tipica: ragione per cui, assumendo che sussistesse la consueta responsabilità solidale (art. 1944 cod. civ.) tra debitore principale e garante, ha concluso che gli atti compiuti nei confronti del primo avrebbero dispiegato i propri effetti anche verso la società garante

L’esistenza della solidarietà, tuttavia, è determinante là dove il creditore debba adottare tempestivamente un atto interruttivo della prescrizione, facendo sì che l’interruzione della prescrizione, dai rapporti col garantito, si estenda “automaticamente” anche a quelli col garante.

Tuttavia, proprio tale scansione temporale ha ingenerato la controversia in oggetto. La garante ha eccepito proprio l’intervenuta prescrizione, non essendosi vista notificare alcun atto interruttivo: atto che si sarebbe attesa, dal momento che una delle clausole del contratto prevedeva l’esclusione del beneficio di escussione. 

La vicenda ci restituisce, in primo luogo, la tipica situazione nella quale le parti (e gli interpreti che assistono le parti prima o dopo l’eventuale controversia) devono ricostruire a posteriori il rapporto e le prestazioni che lo caratterizzano, per poi inquadrarlo all’interno della tipologia contrattuale confacente. 

In altre parole, prima si stabilisce cosa, nei fatti, le parti hanno voluto e previsto, cioè si ricostruisce qual è il contenuto delle dichiarazioni di volontà, evidente nei fatti; poi, in un secondo momento, si stabilisce a quale nomen iuris si attribuisce la pattuizione (ad esempio, l’appalto, la vendita, la fideiussione etc.). 

E se, nel caso, è pur vero che nel contratto sono state utilizzate espressioni quali “fideiussore solidale del garantito” o “surroga del garante verso il garantito” (espressione che nemmeno rileverebbe, se volessimo, poiché è naturale che un garante, dopo aver adempiuto alla propria prestazione, si surroga nella posizione del creditore), non per questo è lecito concludere che la pattuizione voluta dalle parti sia da inquadrare nella fideiussione tipica

Occorre, allora, indagare sulla ricorrenza, all’interno del contratto, delle seguenti clausole, che depongono a favore di un contratto autonomo di garanzia

In primo luogo, l’oggetto delle prestazioni del garante è diverso da quello del garantito, mentre nella fideiussione tipica vi è identità; 

Nelle garanzie a prima richiesta si esclude la clausola del beneficio della preventiva escussione mentre, di solito, nelle fideiussioni il creditore sottopone all’esecuzione il debitore principale e, ove questi si riveli incapiente, estende la propria azione verso il garante (che, all’uopo, indica i beni del debitore principale da esecutare); 

Inoltre, nelle “garanzie a prima richiesta” il garante può addirittura, in ipotesi, rinunciare ad opporre le eccezioni: facoltà di cui il fideiussore non dispone, dal momento che è condebitore solidale in virtù del regime previsto dall’articolo 1944 cod. civ. 

Tali elementi militano a favore della tesi dell’accessorietà tra rapporto principale e garantito, con la conseguenza che le vicende del rapporto principale non si ripercuotono necessariamente su quelle del rapporto garantito: in altre parole, non si dispiegano automatismi. 

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