Il venditore assolve al proprio dovere informativo verso il consumatore, rinviando per le condizioni del contratto al sito web?
La questione è stata (ed è tuttora) oggetto di discussione, in quanto tutti i contratti telematici operano un rinvio a pagine web, ma anche nei contratti cartacei viene, molto spesso, rinviato al sito web per consentire al consumatore di poter prendere visione delle clausole a lui svantaggiose (clausole abusive/vessatorie).
E' lecito il rinvio ad un sito web per l'illustrazione delle clausole vessatorie per un contratto negoziato fuori dai locali commerciali?
La pronuncia che potete leggere di seguito affronta questo aspetto, anche se lo fa dando applicazione a dei principi comunitari contenuti nella Direttiva 97/7/CEE, norma successivamente abrogata e sostituita 2011/83/UE, la quale però si è limitata a riproporre le tutele già oggetto di disciplina con le norme europee del 1997.
Le norme comunitarie sono chiare nell'evidenziare, in primo luogo, che le clausole contrattuali proposte al consumatore devono essere redatte in modo chiaro, comprensibile ed univoco.
Nel caso in cui la clausola sia di dubbia interpretazione, il giudice dovrà far prevalere l’interpretazione più favorevole al consumatore.
Un ulteriore principio comunitario riguarda le clausole vessatorie che devono essere illustrate dal professionista al consumatore in tempo utile prima della conclusione del contratto al fine di consentire a quest'ultimo di comprendere le conseguenze economiche di tali clausole e di decidere con piena cognizione di causa se vincolarsi contrattualmente.
I principi appena sinteticamente richiamati li possiamo trovare anche nella Direttiva 93/13/CEE, avente ad oggetto le clausole vessatorie, al ventesimo considerando ove viene evidenziato che i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, e che il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole prima della conclusione dell'accordo, proprio al fine di tutelare in modo pieno e completo l'interesse del contraente debole, garantendogli di poter esprimere un consenso informato effettivo.
Questo requisito viene rispettato nel caso in cui un modello contrattuale scritto rinvii, per la lettura di tutte le condizioni di vendita, al sito web della società venditrice?
La questione è stata affrontata dalla Corte di giustizia con il provvedimento che trovate di seguito, la quale affronta la questione ponendo il quesito se il sito web assolva al dovere informativo richiesto dalle norme citate.
Occorre premettere che il link ipertestuale contenuto in moduli contrattuali scritti o in un contratto concluso con modalità telematiche deve rispettare quanto previsto dall'abrogato art. 5 (principio ripreso con la Direttiva 2011/83/UE), ossia deve garantire che le informazioni siano fornite o ricevute dal consumatore su un supporto durevole, immutabile e che garantisca la continuità del rapporto contrattuale, consentendo al contraente debole di poter verificare, in ogni momento, le caratteristiche del contratto.
Più precisamente, l'articolo 2, punto 10, della Direttiva 2011/83/UE fornisce la nozione di «supporto durevole», facendo riferimento a "ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate".
Orbene, il sito web non risponde a tale requisito, in quanto il professionista può mutare le informazioni contenute all'interno dello spazio digitale, non consentendo alla controparte di avere contezza completa e continuativa delle informazioni inerenti al rapporto contrattuale.
In altri termini, il rinvio per la lettura delle condizioni contrattuali, tramite link, ad un supporto durevole (ad esempio con invio via pec) è rispettoso della normativa comunitaria solo se la modalità telematica è immutabile e definitiva.
Non lo è il generico sito web perché le pagine web possono essere cambiate dal venditore in ogni momento, mentre lo può essere la pagina web riservata.
Questo principio si è, negli anni seguenti, consolidato sia a livello legislativo che sotto il profilo della giurisprudenza, ribadendo che il rinvio operato nel contratto per la lettura integrale o parziale delle condizioni contrattuali e delle informazioni dovute al consumatore, può assumere valore solo se il link ipertestuale rimanda ad un supporto durevole, ossia ad una pagina web immutabile (dal professionista) e definitiva.
Corte di giustizia UE - sentenza C-49/11.
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