Parcheggiare la macchina a ridosso di un incrocio è in violazione dell'art. 158 del Codice della Strada ed è legittima la sanzione irrogata dalla polizia locale ad un veicolo parcheggiato nelle vicinanze di una intersezione tra più strade.
La Cassazione ha ribadito, in più circostanze, il divieto di sosta del veicolo in corrispondenza dell'incrocio, in quanto crea una situazione di pericolo e viola l'art. 158 del Codice della strada.
La norma in parola dispone il divieto di sosta del veicolo: "fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita' delle aree di intersezione" (lett. E).
Nel caso di centro abitato, invece, la successiva lett. F stabilisce che: "nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;"
La questione ha interessato la Suprema Corte anche perché nel provvedimento sanzionatorio impugnato dall'automobilista, non veniva specificato quale distanza vi fosse tra la macchina e l'incrocio.
La Corte ha chiarito, sul punto, che il verbale di accertamento, seppur non preciso, aveva accertato che il veicolo si trovava in prossimità dell'incrocio, circostanza sufficiente per determinare la violazione dell'art. 158.
La Corte ricorda che nel momento in cui l'accertatore (la polizia locale) rileva la condotta in violazione della norma, implicitamente attesta che l'autovettura è in sosta a meno di cinque metri dall'incrocio, salvo prova contraria.
Corte di Cassazione - Ordinanza n. 17469/2021.
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