domenica 19 novembre 2023

Autovelox: Omologazione = approvazione. Il Tribunale di Belluno insiste nella propria posizione

Questa domenica torniamo a trattare la validità delle multe elevate per superamento del limite di velocità e rilevate con un sistema elettronico a distanza (autovelox) non omologato, ma meramente oggetto di provvedimento amministrativo di approvazione.

Abbiamo affrontato, anche di recente, la questione ed abbiamo richiamato l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale ai fini della validità della sanzione stradale rilevata attraverso autovelox, è necessario che il dispositivo elettronico sia inizialmente omologato e successivamente regolarmente tarato.

Orbene, il Tribunale di Belluno si discosta, come si legge nella sentenza che trovate di seguito, dall'indirizzo tracciato dal giudice di legittimità, ritenendo che sia comunque legittima la violazione del limite di velocità accertata mediante un dispositivo privo di omologazione.

Non possiamo che essere contrari a questa interpretazione offerta dal giudice veneto, la quale si fonda su una personale interpretazione di norme e "eccessiva valorizzazione" di pseudo provvedimenti amministrativi privi, a nostro parere, di valore cogente e quindi idonei a regolarizzare una sanzione amministrativa.

Come anticipato, potete leggere il provvedimento di seguito, ma riteniamo opportuno riportare alcune parti della sentenza, ove il Tribunale di Belluno giustifica la sua tesi omologazione = approvazione.

Afferma il giudice: "Invero, il comma 1° non distingue tra i procedimenti per ottenere i requisiti, in quanto sia per l’omologazione che per l’approvazione “l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso”. Addirittura, nel comma 3° si prevede che “Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2”. La differenza sfuma anche nei successivi comma 4°, ove si prevede che “Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto”, comma 5°, secondo cui “La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente” e comma 7°: “Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione”".

Prosegue, il giudice di prime cure bellunese, richiamando le norme attuative del Codice della strada, le quali conforterebbero la tesi di assenza di differenza tra le due definizioni: "Andando ancora più nel dettaglio, l’art. 345, reg. att. Cod. Strada, rubricato “apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità”, prevede che “Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici”. Ebbene, la chiarezza di tale disposizione rende ancora più incomprensibili alcuni passaggi della sentenza impugnata , laddove si afferma che “non si può certo, da tale dizione, sostenere che sia sufficiente, per i prototipi, l’approvazione”, quando espressamente di approvazione parla la disposizione citata, e laddove si sostiene che il secondo comma dell’art. 345 c.d.s. farebbe riferimento alle singole apparecchiature, che dovrebbero essere approvate, e non ai modelli delle stesse che, invece, secondo il Giudice di pace, dovrebbero essere sottoposte ad omologazione. Ebbene, tale distinzione non trova alcun riscontro nella lettera della norma, la quale si occupa solo del requisito che deve possedere la singola apparecchiatura, rimanendo del tutto obliterata la questione dei presunti requisiti che deve possedere il modello di tale apparecchiatura.".

La conclusione raggiunta dal giudice è, con il supporto di recenti interventi da parte di burocrati del Ministero, che omologazione ed approvazione abbiano la medesima funzione, con buona pace di coloro che ritengono che l'omologazione abbia una finalità di accertamento di idoneità tecnica del dispositivo che rileva la velocità.

E la Cassazione che prevede l'obbligo di iniziale omologazione del dispositivo? il nostro giudice così interpreta i principi enunciati dagli Ermellini: "Da quanto affermato dalla Suprema Corte, si deduce che l’omologazione, così come l’approvazione, può essere rilasciata anche in base ai controlli periodici, e non esclusivamente in base ad un’iniziale verifica del prototipo dell’apparecchio, confermando così ancora una volta che i due requisiti si equivalgono, almeno sotto il profilo funzionale.".

Non condividiamo la soluzione prospettata dal Tribunale di Belluno e speriamo che la Suprema Corte di Cassazione intervenga con una sentenza di definitiva soluzione della questione.

Tribunale di Belluno - sentenza del giorno 11 ottobre 2023.


Tribunale di Belluno - autovelox - approvazione = omologazione by Consumatore Informato on Scribd

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