E' rispettato il requisito di procedibilità nel caso in cui la parte avvia un procedimento di mediazione anche per le materie che esulano dall'applicazione del D. Lgs. n. 28/2010, rientrando invece nella negoziazione assistita.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 7272/2023 con la quale ha ribadito il proprio orientamento, con un provvedimento alquanto anomalo, ma meritevole di segnalazione, anche perché ci permette di tornare a trattare argomenti già sviluppati nel nostro blog.
- Mediazione civile (D. Lgs. n. 28/2010) ≠ negoziazione assistita (D.L. n. 132/2014 conv. con l. n.162/2014)
Esiste una storica distinzione tra il procedimento di mediazione civile e quello di negoziazione assistita, tutte due introdotti con il fine di ridurre in modo sensibile il contenzioso davanti al giudice e facilitare soluzioni veloci e condivise tra le parti.
La mediazione civile, introdotta con il D. Lgs. n. 28/2010, è un procedimento mediante il quale le parti, con l'aiuto di un soggetto terzo imparziale, il mediatore, trovano una soluzione che viene formalizzata in un verbale, il quale acquisisce la forma del titolo esecutivo.
L'art. 5 del citato decreto legislativo prevede che per determinate materie, la parte che intende avviare la controversia debba preventivamente avviare il procedimento di mediazione, essendo condizione di procedibilità della causa in tribunale.
La mediazione è obbligatoria in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
Nel caso della negoziazione assistita, le parti trovano una accordo transattivo senza la presenza di un soggetto terzo, ma attraverso una trattativa diretta ed immediata che si conclude con una scrittura privata redatta dai rispettivi avvocati delle parti.
Qui si tratta di un accordo privato che è finalizzato ad escludere il contenzioso tra le parti, ma che non vede la presenza di soggetto terzo.
Questo istituto è stato introdotto con il D.L. n. 132/2014, in seguito convertito con la legge n.162/2014, norma che prevede un peculiare procedimento attraverso il quale le parti possono raggiungere l'accordo transattivo (convenzione di negoziazione assistita).
Questo procedimento stragiudiziale è obbligatorio materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o per le cause fino a 50.000,00 euro che non siano soggette a mediazione civile.
I due procedimenti, quindi, sono nettamente distinti, ma cosa succede se una parte decide di avviare il procedimento di mediazione per una controversia per la quale è prevista la negoziazione assistita?
- Appello Roma: si alla mediazione civile anche in ipotesi di negoziazione assistita
La Corte di Appello di Roma da riscontro alla questione con la recente sentenza n. 7272 del 2023 con la quale ritiene che il tentativo di mediazione esperito al posto della negoziazione assistita sia pienamente valido e vincolante tra le parti, anche se non rientrante tra le materie per le quali è condizione di procedibilità.
E il giudice di secondo grado argomenta in modo semplice e chiaro il motivo per il quale ritiene che la mediazione possa sostituire il procedimento di negoziazione assistita. "la mediazione obbligatoria deve ritenersi utilmente effettuata anche nel caso in cui è previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita in quanto la mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita.".
La Corte sostiene, inoltre, che la finalità di questi procedimenti è quella di trovare una soluzione transattiva e che la norma che introduce l'obbligatorietà dell'ADR preventivo alla controversia avanti al giudice ha il fine di "[...] sanzionare con l'improcedibilità solo le azioni nelle quali non sia stato fatto tutto il possibile per evitare il ricorso alla via giudiziaria".
Chi scrive, pur condividendo la tesi sviluppata dalla Corte di Appello di Roma ossia che il procedimento di mediazione offre maggiori garanzie della negoziazione assistita, pone dei dubbi in merito agli effetti che tale pronuncia può portare, in quanto non vengono considerati i limiti normativi introdotti e per i quali è previsto l'obbligo di seguire l'una o l'altra procedura per determinate materie.
Se il legislatore ha voluto delimitare il perimetro dell'obbligo di avviare una procedura per determinate controversie, e l'altro per altri tipi di rapporti commerciali, la pronuncia oggetto di commento sembra prevaricare questi paletti, o meglio ignorarli.
A questo punto, meglio un provvedimento legislativo che chiarisca questo dubbio, e magari preveda un unico procedimento ADR valido per tutte le controversie.
Qui di seguito la Corte di Appello di Roma - Sez. V^ Civ. - sentenza n. 7272/2023
Mediazione civile soddisfa requisito procedibilità anche se prevista la negoziazione assistita by Consumatore Informato on Scribd
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