domenica 28 gennaio 2024

Omessa valutazione della meritevolezza - la banca responsabile per concessione abusiva del credito

La banca può concedere credito al cliente in ogni caso, anche laddove quest'ultimo risulti già ampiamente indebitato? come può essere qualificato il comportamento del professionista che non valuta la situazione del debitore?

Stiamo parlando del merito creditizio e dell'obbligo di valutazione che incombe sull'intermediario bancario di fronte alla richiesta di credito, sotto tutte le forme, avanzata da parte di un cliente (consumatore).

- Il merito creditizio

In cosa consiste il  "merito creditizio"? è una valutazione sulla affidabilità creditizia di un  individuo o di un'azienda e che viene operata da colui che concede il credito.

Il fine di questo procedimento è quello di accertare se il debitore è nelle condizioni di dare pieno adempimento ai propri obblighi finanziari, onorando il debito contratto con l'intermediario bancario.

La valutazione del merito creditizio si fonda su diversi fattori, la cui sintesi determina il risultato finale, ossia il grado di solvibilità e attendibilità nel rimborso del debito da parte del soggetto destinatario.

Tra i vari fattori considerati, la banca osserva la storia del creditore (rapporti bancari precedenti ed eventuali insolvenze); tipologia di debitore (privato o ente giuridico e il reddito periodico prodotto); rapporto tra reddito e debito; utilizzo del credito (finalità del credito, tipologia e durata).

Questi ed altri aspetti sono gli elementi fondanti il giudizio di meritevolezza creditizia che viene operato dalla banca prima di concedere il credito al cliente, la cui omissione può generare una responsabilità ex artt. 1175 - 1176 c.c. e, in ambito consumeristico, introdotta con l'art. 124 bis TUB.

- Merito creditizio e consumatore: art. 124 bis TUB

La valutazione del merito creditizio è disciplinata all'art. 124 bis del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1983), il quale prevede:

"1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.".

Questa norma ha introdotto l'obbligo a carico dell'intermediario bancario di assumere tutte le informazioni dal soggetto richiedente e, all'esito di un procedimento di analisi, esprimere un giudizio sul “merito creditizio” del cliente, ossia una valutazione sulla sua capacità di restituire il credito oltre agli interessi ed altri costi ed oneri previsti in favore della banca.

Tale obbligo di condotta da parte dell'intermediario sussiste, così come previsto al 2^ comma dell'art. 124 bis del TUB, anche nel caso di modifica del contratto di credito, tant'è che il professionista è chiamato ad aggiornare le informazioni e il suo giudizio prima di procedere con l'adeguamento del rapporto contrattuale.

E cosa succede se la banca non svolge in modo diligente la propria attività di valutazione del credito? oppure volontariamente esprime un giudizio errato per favorire la conclusione del contratto (magari per saldare un debito con la stessa banca)?

In questi casi si parla di concessione abusiva del credito, con conseguente responsabilità dell'intermediario finanziario che non ha rispettato i doveri di prudenza e correttezza verso il cliente.

- Cassazione n. 1387/2023: la responsabilità per mancata valutazione del merito creditizio - la concessione abusiva del credito

La questione è stata oggetto dell'intervento della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1387/2023, la quale è intervenuta in tema di concessione abusiva del credito vero un soggetto privo di solidità economica e finanziaria.

Nel caso di specie, una società successivamente dichiarata fallita nel 2009, già dai primi anni del nuovo millennio presentava una situazione economica e finanziaria precaria con perdite patrimoniali progressive e continue.

Nonostante una situazione di scarsa affidabilità creditizia, con sconfinamenti costanti, la società continuava ad accendere nuovi contratti con impegni monetari in suo favore da parte di alcune banche.

Questa condotta è stata oggetto di responsabilità verso le banche, a cui è stata contesta la violazione degli obblighi di condotta ex art. 1176 c.c., e i principi di controllo di cui all’articolo 5 T.U.B. e la normativa speciale del settore creditizio, in particolare le Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia di cui alla circolare n. 229 del 21 aprile 2009 e l’Accordo di Basilea 2 sul rating.

Il giudice di secondo grado ha ritenuto che la condotta inadempiente tenuta dalle banche ha favorito il danno subito dalla società già decotta, ritardando il fallimento della società, con aggravamento il passivo fallimentare.

La Suprema Corte ha ritenuto di confermare l'indirizzo scelto dal giudice del gravame, respingendo il ricorso delle banche, in quanto nella concreta fattispecie le banche avrebbero tenuta una condotta di concessione abusiva del credito, in violazione dell'art. 218 L.F..

Tale condotta delle banche comporta un danno anche nei confronti della stessa società, in quanto si fonda su una omessa valutazione del merito creditizio del cliente, circostanza che nel caso di specie avrebbe dovuto condurre al blocco di ogni concessione di crediti bancari.

L'aver violato le norme di condotta secondo i principi di buona fede, correttezza e trasparenza, previsti anche in ambito bancario che avrebbe dovuto prevedere una accurata verifica del  merito creditizio del cliente con raccolta con tutte le informazioni necessarie.

La condotta tenuta dagli istituti di credito giustifica e legittima l'azione promossa dal curatore nei confronti delle banche finanziatrici  al fine di accertare la loro responsabilità per la concessione abusiva del credito, con grave danno cagionato alla società dissestata.

- la responsabilità della banca per la violazione delle norme di buona fede

In generale, la banca può essere oggetto di contestazione della abusiva concessione del credito, fattispecie non oggetto di specifica normativa, ma che è stata enucleata da dottrina e giurisprudenza riprendendo diverse norme volte alla tutela del cliente, ed in primis l'art. 1173 e 1176 c.c..

La responsabilità della banca può essere configurata anche la violazione delle norme comunitarie, o delle circolari in ambito bancario, come ad esempio l'art. 178 Reg. 575/2013, norma che prevede la responsabilità dell'intermediario finanziario che conceda del credito ad un debitore in posizione debitoria rilevante e praticamente irreversibile (sul punto, si richiama anche la Circolare n. 22 della Banca d'Italia).


Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. Ordinanza n. 1387/2023

Valutazione merito creditizio - concessione abusiva del credito by Consumatore Informato on Scribd

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