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sabato 3 ottobre 2026

Finanziamenti, cambia la musica: nuove regole per tutelare i consumatori

Quando un consumatore chiede un finanziamento, spesso l'attenzione si concentra sulla rata mensile: quanto dovrò pagare ogni mese? È una domanda importante, ma non è l'unica, in quanto il vero costo di un finanziamento non si misura soltanto nell'importo della rata. 

Occorre considerare interessi, commissioni, spese, eventuali servizi accessori e, soprattutto, il TAEG, cioè il Tasso Annuo Effettivo Globale che consente di avere una rappresentazione più completa del costo complessivo del credito.

È proprio per rendere più trasparente questo mercato e rafforzare la posizione del consumatore che si inserisce il nuovo Decreto del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 9 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2026.

Il provvedimento modifica il precedente decreto del 3 febbraio 2011 in materia di credito ai consumatori e adegua la disciplina della trasparenza alle nuove disposizioni del Testo Unico Bancario introdotte in attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, la cosiddetta CCD2.


- Che cos'è il credito ai consumatori?

Prima di esaminare le novità, è utile chiarire cosa si intende per credito ai consumatori.

In termini generali, consiste nei finanziamenti concessi a una persona fisica che agisce per finalità estranee alla propria eventuale attività imprenditoriale o professionale.

Ne fanno parte, ad esempio, il prestito personale, il finanziamento per acquistare un'automobile o un elettrodomestico, il finanziamento collegato all'acquisto di una vacanza, alcune forme di apertura di credito e le carte di credito con rimborso rateale.

La disciplina del credito ai consumatori non serve soltanto a stabilire quali informazioni debbano essere inserite nel contratto, rivestendo, invece, una funzione è molto più ampia per la tutela del contraente debole e la garanzia dei mercati.

Sotto questo profilo, le nuove regole spingono il professionista (ad esempio, la banca) a mettere il consumatore nella posizione di poter conoscere il costo del finanziamento prima di sottoscriverlo, confrontare offerte diverse e comprendere le conseguenze economiche dell'operazione.

A questa esigenza di trasparenza si affianca quella della prevenzione del sovraindebitamento, sicchè il finanziatore è onerato, tra l'altro, a verificare il merito creditizio del consumatore prima di concedere il credito.

Cos'è il merito creditizio? il merito creditizio è la valutazione che banche e finanziarie effettuano per stabilire se una persona sarà in grado di restituire regolarmente il denaro richiesto in prestito, rispettando le scadenze delle rate. 

Per determinarlo, gli istituti analizzano il reddito del richiedente, le sue spese abituali e gli eventuali debiti già in corso. 

Un ruolo importante lo gioca anche la storia creditizia passata: chi ha sempre pagato puntualmente ottiene una valutazione migliore, mentre eventuali segnalazioni come cattivo pagatore possono ridurre le possibilità di ottenere un nuovo finanziamento.

Il nuovo quadro normativo rafforza proprio questi due pilastri: informazione consapevole e concessione responsabile del credito.


- La nuova disciplina nasce dalla direttiva europea CCD2

Il decreto CICR non rappresenta una riforma isolata, in quanto questa riforma prende le mosse dalla direttiva (UE) 2023/2225, che ha sostituito la precedente direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori.

La nuova disciplina europea ha ampliato e aggiornato la tutela, tenendo conto anche dell'evoluzione del mercato: finanziamenti digitali, nuove modalità di pagamento, vendita a distanza e forme di credito di importo contenuto.

In Italia il recepimento della direttiva ha comportato la modifica del Testo Unico Bancario, attraverso il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212.

Il decreto CICR del 9 luglio 2026 costituisce quindi uno dei passaggi attuativi necessari per rendere operativa la nuova disciplina della trasparenza.

Ed è significativo che il decreto stesso affidi alla Banca d'Italia numerosi compiti di attuazione: dalla disciplina delle informazioni precontrattuali ai criteri di valutazione del merito creditizio, fino alle informazioni da inserire nei contratti.


- Più trasparenza: non basta più un contratto formalmente completo

Una delle novità più interessanti riguarda il modo in cui devono essere fornite le informazioni al consumatore.

Il decreto stabilisce espressamente che finanziatori e intermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori.

Le informazioni e i chiarimenti che devono essere forniti al consumatore devono essere gratuiti e personalizzati.

Ma soprattutto, quando sono contenuti in documenti, devono essere predisposti in modo da garantire:

  • leggibilità grafica;
  • semplicità sintattica;
  • chiarezza lessicale;
  • logicità della struttura;
  • coerenza con lo strumento utilizzato per comunicare.

La trasparenza, quindi, non può ridursi alla semplice presenza di tutte le informazioni richieste dalla legge, ossia un documento può essere formalmente completo ma sostanzialmente incomprensibile.

La nuova disciplina muove invece verso una concezione della trasparenza effettiva, nella quale il consumatore deve essere messo concretamente nelle condizioni di comprendere ciò che sta sottoscrivendo.


- Stop alla pubblicità che presenta il finanziamento come una soluzione finanziaria

È probabilmente questa una delle novità più facilmente percepibili dal consumatore che si trova di fronte alla richiesta di un prestito personale.

Il nuovo articolo 4 del decreto stabilisce che gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito devono contenere un avvertimento chiaro ed evidenziato:

«Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro»

Quando una pubblicità contiene il tasso di interesse o altre cifre relative al costo del credito, devono inoltre essere indicate le informazioni di base richieste dalla normativa.

Tali informazioni devono essere presentate in primo piano, in modo chiaro, conciso, leggibile e non ingannevole, attraverso un esempio rappresentativo il più possibile coerente con il finanziamento pubblicizzato.

Le informazioni devono essere adattate anche ai limiti tecnici degli strumenti utilizzati per la pubblicità, come gli schermi dei telefoni mobili.

E c'è una regola particolarmente importante: nessuna voce della pubblicità può avere maggiore evidenza del TAEG.

In altre parole, non dovrebbe più essere possibile costruire una pubblicità nella quale la rata o il tasso promozionale occupano tutto lo spazio visivo mentre il costo complessivo del finanziamento rimane relegato in secondo piano.

Allo stesso tempo, il credito non può essere presentato come un modo per migliorare la situazione finanziaria e quindi il finanziamento, e la sua pubblicità anche da parte del funzionario, non può essere presentato, o incoraggiato, come forma di miglioramento della situazione finanziaria del consumatore.

È inoltre vietato suggerire falsamente che il credito costituisca un sostituto del risparmio, che comporti un aumento delle risorse finanziarie disponibili o che possa migliorare il tenore di vita del consumatore.

Il messaggio è chiaro: un finanziamento non è reddito e non è risparmio.

È denaro che viene messo a disposizione oggi e che dovrà essere restituito, normalmente pagando un costo.


- Merito creditizio: il finanziatore deve valutare anche l'interesse del consumatore

Un'altra novità di grande rilievo riguarda la valutazione del merito creditizio che già abbiamo descritto in precedenza.

Come anticipato, prima della conclusione del contratto, il finanziatore deve effettuare una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, ma il nuovo decreto aggiunge un elemento particolarmente significativo: questa valutazione deve essere effettuata anche nell'interesse del consumatore.

La finalità non è quindi soltanto quella di proteggere la banca o la finanziaria dal rischio che il cliente non restituisca il denaro.

La valutazione deve contribuire anche a evitare pratiche irresponsabili nella concessione del credito e il rischio di sovraindebitamento.

La Banca d'Italia dovrà specificare i fattori pertinenti e le modalità di svolgimento della verifica.


- Anche le banche dati sul credito entrano nella nuova disciplina

Il decreto interviene anche sull'accesso alle banche dati utilizzate per valutare il merito creditizio, poiché la normativa comunitaria dispone che i finanziatori degli altri Stati membri dell'Unione europea devono poter accedere alle banche dati sul credito a condizioni non discriminatorie rispetto ai finanziatori italiani.

Il decreto precisa però espressamente che questa disciplina non si applica alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.


- Le informazioni prima del contratto diventano ancora più importanti

Il punto centrale, che di seguito affronteremo anche sotto il profilo della responsabilità dell'intermediario che non rispetta la regola, è di consentire al consumatore di arrivare  alla firma del contratto adeguatamente informato senza sapere che cosa sta acquistando.

La Banca d'Italia dovrà definire criteri, modalità e contenuti delle informazioni generali e personalizzate che il consumatore ha diritto di ricevere prima della conclusione del contratto di credito.

Queste informazioni devono consentire di conoscere la gamma dei prodotti e dei servizi offerti e le loro principali caratteristiche.

I chiarimenti devono inoltre consentire al consumatore di valutare se il contratto e gli eventuali servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze.

La tutela del consumatore non può quindi essere concentrata soltanto sul momento della firma.

Il momento decisivo è quello precedente alla conclusione del contratto, quando il consumatore può ancora confrontare offerte, valutare alternative e decidere se indebitarsi.


- E i piccoli finanziamenti? esclusa la tutela del consumatore per credito < 200,00 euro

La nuova disciplina prevede anche alcune esclusioni, in quanto non si aplica ai contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, ai contratti nei quali non siano previsti interessi o altri oneri, salvo alcune spese limitate in caso di ritardo, e a determinate operazioni con rimborso entro tre mesi e commissioni non significative.

Il decreto precisa inoltre che, per verificare la soglia dei 200 euro, devono essere considerati anche eventuali crediti frazionati attraverso più contratti quando questi siano riconducibili alla medesima operazione economica.


- Quando entreranno effettivamente in vigore le nuove regole?

Il decreto prevede un periodo di adeguamento consentendo alle banche di adeguarsi  entro il 20 novembre 2026.

Se le disposizioni attuative della Banca d'Italia entreranno in vigore dopo tale data, l'adeguamento dovrà avvenire entro novanta giorni dalla loro entrata in vigore.

Fino alla scadenza del periodo di adeguamento continueranno ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto ministeriale del 3 febbraio 2011 e quelle della Banca d'Italia già vigenti.

Per i contratti già in corso alla scadenza del termine di adeguamento, il decreto prevede l'applicazione delle nuove disposizioni nei limiti stabiliti dall'articolo 47 della direttiva (UE) 2023/2225; per gli altri aspetti continueranno ad applicarsi le precedenti disposizioni.


- La banca viola le norme comportamentali: quale responsabilità?

La questione è sempre la stessa: se la banca (intermediario finanziario) non rispetta queste norme, quali sono le conseguenze?

Le norme previste dal decreto si collocano su due piani temporali diversi rispetto alla conclusione del contratto, e questo incide direttamente sul tipo di responsabilità configurabile in caso di violazione da parte della banca.

Per un aiuto concreto, proponiamo il seguente schema per distinguere se la violazione del dovere informativo avviene prima o dopo la conclusione del contratto

Fase Norme del D.M. Tipo di responsabilità
Pre-negoziale
(pubblicità, informazioni prima della firma)
art. 4 (annunci pubblicitari), art. 5 (informazioni generali/personalizzate, chiarimenti adeguati), art. 6 (merito creditizio) Precontrattuale (artt. 1337-1338 c.c.)
Contrattuale
(art. 1218 c.c.)
Esecutiva
(durante la vita del rapporto)
art. 8 (contenuto del contratto e comunicazioni periodiche, art. 125-bis TUB), art. 11 (sconfinamento, art. 125-octies TUB) Contrattuale (art. 1218 c.c.)


A) La responsabilità nella fase precedente alla firma del contratto (pre negoziale)
Dalla visione dello schema si evince con chiarezza che la parte rilevante degli obblighi previsti dal DM oggetto del nostro intervento, incide nella fase pre contrattuale, riguardando la pubblicità e le informazioni pre-negoziali che servono a formare il consenso informato del consumatore prima che il contratto esista. 

Se l'intermediario le viola, il danno si consuma nella fase delle trattative, a prescindere dal fatto che il contratto poi venga concluso validamente prevede, in primo luogo, una potenziale responsabilità pre contrattuale ex artt. 1337 - 1338 c.c.: in questi casi, il contratto resta valido, ma l'intermediario risponde comunque per essersi comportato scorrettamente durante le trattative.

Occorre precisare che gli obblighi che sorgono in capo alla banca prima della firma del contratto (in merito alla pubblicità, informazioni scritte che deve consegnare la banca, spiegazioni che il consulente deve dare quando un cliente chiede un prestito etc) pur rientrando in una fase negoziale vengono considerati dai tribunali, sempre più spesso, come veri e propri doveri informativi  che la banca ha verso il cliente fin dal primo contatto. 

È come se, già prima della firma, tra banca e consumatore nascesse un legame di fiducia che impone alla banca responsabilità molto simili a quelle previste per chi non rispetta un contratto già firmato.

In parole semplici: anche se il prestito viene poi concesso regolarmente ed è del tutto valido, la banca può comunque essere obbligata a risarcire il cliente per come si è comportata prima della firma — e spesso con le stesse regole rigide previste per chi non rispetta un contratto (è la banca, non il cliente, a dover dimostrare di aver fatto tutto correttamente; e il cliente ha più tempo per fare causa): insomma può essere anche configurata una responsabilità contrattuale della banca ex art. 1218 c.c. da contatto sociale. 

Tutti gli esempi che seguono riguardano comportamenti scorretti della banca prima della firma: rientrano quindi nella fase pre-contrattuale. Ma, come abbiamo visto, questo non significa che la responsabilità sia soltanto "precontrattuale" in senso tecnico: spesso i giudici la riconducono a una responsabilità di tipo contrattuale o da contatto sociale, proprio perché la banca ha violato i suoi doveri di protezione verso il cliente.

Proponiamo alcuni esempi.

Esempio 1 — Pubblicità ingannevole

La banca pubblicizza un prestito senza l'avvertimento «Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro» (obbligatorio ex nuovo art. 4, comma 01, del D.M.) o senza indicare il TAEG nonostante citi altre cifre sul costo del credito.
→ Il consumatore, attratto da un messaggio incompleto, chiede il finanziamento senza reale consapevolezza dei costi.
→ Responsabilità precontrattuale: il danno corrisponde alla differenza tra la scelta che il consumatore avrebbe fatto con informazioni corrette e quella effettivamente compiuta.

Esempio 2 — Chiarimenti adeguati omessi

L'intermediario non fornisce i «chiarimenti adeguati» (art. 5, comma 2, del D.M. — nuovo art. 124, comma 5, TUB) su un prodotto con caratteristiche complesse (es. tasso variabile, costi di estinzione anticipata), e il consumatore sottoscrive un prodotto inadatto alle sue esigenze.
→ Responsabilità precontrattuale per omessa o insufficiente informazione nella fase delle trattative.

Esempio 3 — Merito creditizio (caso più discusso)

L'intermediario concede credito senza un'adeguata valutazione del merito creditizio (art. 6 del D.M. — art. 124-bis TUB), e il consumatore finisce in una situazione di sovraindebitamento che con una corretta valutazione sarebbe stata evitata.

Qui la qualificazione è più controversa in quanto questo tipo di vicenda può essere ricondotta alla responsabilità precontrattuale della banca; sotto altro profilo, ci avviciniamo alla figura della «concessione abusiva di credito» (vedi qui), qualificandola come responsabilità da inadempimento di un obbligo di protezione verso il consumatore, quindi più vicina alla responsabilità contrattuale («contatto sociale qualificato»).


B) Responsabilità contrattuale

Sotto altro profilo, alcuni degli obblighi introdotti dal D.M. a carico della banca sorgono durante l'esecuzione del rapporto: la loro violazione è quindi un vero e proprio inadempimento contrattuale.

Esempio 4 — Mancata comunicazione sullo sconfinamento

Art. 11 del D.M. (nuovo art. 125-octies TUB): se il consumatore va in sconfinamento oltre un mese, l'intermediario deve inviargli una comunicazione e, in caso di sconfinamento regolare, offrirgli servizi di consulenza sul debito. Se l'intermediario omette questa comunicazione durante il rapporto già in essere:
→ Inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.): il consumatore perde la possibilità di attivarsi prima che la situazione debitoria peggiori, e può chiedere il risarcimento del danno conseguente.

Esempio 5 — Comunicazioni periodiche mancanti

Art. 8 del D.M. (art. 125-bis, comma 4, TUB): la Banca d'Italia individua i contenuti delle comunicazioni periodiche dovute al consumatore in corso di rapporto. Se l'intermediario non le invia o le invia in modo scorretto:
→ Inadempimento contrattuale, con onere per l'intermediario (ex art. 1218 c.c.) di provare di aver correttamente adempiuto.


C) E il Codice del Consumo?

Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) opera su un binario parallelo e concorrente, non alternativo, rispetto a TUB e D.M., secondo il seguente meccanismo:

1. Qualificazione come pratica commerciale scorretta (artt. 20-23 Cod. Cons.): una violazione degli obblighi pubblicitari o informativi del D.M. può integrare anche una pratica commerciale ingannevole o aggressiva. L'art. 4, comma 5, del D.M. vieta espressamente pubblicità che:

  • suggerisce che il credito migliora la situazione finanziaria del consumatore;
  • afferma che i crediti in essere hanno influenza minima sulla valutazione di una richiesta;
  • suggerisce che il credito è un sostituto del risparmio.

Queste condotte, oltre a violare il D.M., integrano tipicamente anche una pratica commerciale scorretta ai sensi dell'art. 21 Cod. Cons. (informazioni false o idonee a indurre in errore il consumatore medio).

2. Doppio binario di tutela:

  • Public enforcement: l'AGCM può sanzionare autonomamente l'intermediario per la pratica scorretta, indipendentemente dall'azione del singolo consumatore;
  • Private enforcement: il consumatore danneggiato può agire individualmente per il risarcimento del danno (fondando l'azione sia sulla responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., sia sull'illecito ex art. 2043 c.c. collegato alla pratica scorretta), oppure tramite azione di classe (art. 840-bis c.p.c.) se il pregiudizio riguarda una pluralità di consumatori nella stessa posizione.

Esempio 6 — Concorso di rimedi

Una finanziaria diffonde online un banner che promuove un prestito con lo slogan «Il credito che migliora la tua vita», senza TAEG né avvertimento sui costi.
→ Violazione dell'art. 4 D.M. (norma di settore) e, contemporaneamente, pratica commerciale ingannevole ex art. 21 Cod. Cons.
→ Conseguenze cumulabili: sanzione AGCM per pratica scorretta + sanzione Banca d'Italia per violazione della trasparenza + azione risarcitoria individuale del consumatore che ha sottoscritto il prestito confidando in quel messaggio, fondata sulla responsabilità precontrattuale.

Di seguito, il D.M.del 9 luglio 2026.

domenica 28 gennaio 2024

Omessa valutazione della meritevolezza - la banca responsabile per concessione abusiva del credito

La banca può concedere credito al cliente in ogni caso, anche laddove quest'ultimo risulti già ampiamente indebitato? come può essere qualificato il comportamento del professionista che non valuta la situazione del debitore?

Stiamo parlando del merito creditizio e dell'obbligo di valutazione che incombe sull'intermediario bancario di fronte alla richiesta di credito, sotto tutte le forme, avanzata da parte di un cliente (consumatore).

- Il merito creditizio

In cosa consiste il  "merito creditizio"? è una valutazione sulla affidabilità creditizia di un  individuo o di un'azienda e che viene operata da colui che concede il credito.

Il fine di questo procedimento è quello di accertare se il debitore è nelle condizioni di dare pieno adempimento ai propri obblighi finanziari, onorando il debito contratto con l'intermediario bancario.

La valutazione del merito creditizio si fonda su diversi fattori, la cui sintesi determina il risultato finale, ossia il grado di solvibilità e attendibilità nel rimborso del debito da parte del soggetto destinatario.

Tra i vari fattori considerati, la banca osserva la storia del creditore (rapporti bancari precedenti ed eventuali insolvenze); tipologia di debitore (privato o ente giuridico e il reddito periodico prodotto); rapporto tra reddito e debito; utilizzo del credito (finalità del credito, tipologia e durata).

Questi ed altri aspetti sono gli elementi fondanti il giudizio di meritevolezza creditizia che viene operato dalla banca prima di concedere il credito al cliente, la cui omissione può generare una responsabilità ex artt. 1175 - 1176 c.c. e, in ambito consumeristico, introdotta con l'art. 124 bis TUB.

- Merito creditizio e consumatore: art. 124 bis TUB

La valutazione del merito creditizio è disciplinata all'art. 124 bis del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1983), il quale prevede:

"1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.".

Questa norma ha introdotto l'obbligo a carico dell'intermediario bancario di assumere tutte le informazioni dal soggetto richiedente e, all'esito di un procedimento di analisi, esprimere un giudizio sul “merito creditizio” del cliente, ossia una valutazione sulla sua capacità di restituire il credito oltre agli interessi ed altri costi ed oneri previsti in favore della banca.

Tale obbligo di condotta da parte dell'intermediario sussiste, così come previsto al 2^ comma dell'art. 124 bis del TUB, anche nel caso di modifica del contratto di credito, tant'è che il professionista è chiamato ad aggiornare le informazioni e il suo giudizio prima di procedere con l'adeguamento del rapporto contrattuale.

E cosa succede se la banca non svolge in modo diligente la propria attività di valutazione del credito? oppure volontariamente esprime un giudizio errato per favorire la conclusione del contratto (magari per saldare un debito con la stessa banca)?

In questi casi si parla di concessione abusiva del credito, con conseguente responsabilità dell'intermediario finanziario che non ha rispettato i doveri di prudenza e correttezza verso il cliente.

- Cassazione n. 1387/2023: la responsabilità per mancata valutazione del merito creditizio - la concessione abusiva del credito

La questione è stata oggetto dell'intervento della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1387/2023, la quale è intervenuta in tema di concessione abusiva del credito vero un soggetto privo di solidità economica e finanziaria.

Nel caso di specie, una società successivamente dichiarata fallita nel 2009, già dai primi anni del nuovo millennio presentava una situazione economica e finanziaria precaria con perdite patrimoniali progressive e continue.

Nonostante una situazione di scarsa affidabilità creditizia, con sconfinamenti costanti, la società continuava ad accendere nuovi contratti con impegni monetari in suo favore da parte di alcune banche.

Questa condotta è stata oggetto di responsabilità verso le banche, a cui è stata contesta la violazione degli obblighi di condotta ex art. 1176 c.c., e i principi di controllo di cui all’articolo 5 T.U.B. e la normativa speciale del settore creditizio, in particolare le Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia di cui alla circolare n. 229 del 21 aprile 2009 e l’Accordo di Basilea 2 sul rating.

Il giudice di secondo grado ha ritenuto che la condotta inadempiente tenuta dalle banche ha favorito il danno subito dalla società già decotta, ritardando il fallimento della società, con aggravamento il passivo fallimentare.

La Suprema Corte ha ritenuto di confermare l'indirizzo scelto dal giudice del gravame, respingendo il ricorso delle banche, in quanto nella concreta fattispecie le banche avrebbero tenuta una condotta di concessione abusiva del credito, in violazione dell'art. 218 L.F..

Tale condotta delle banche comporta un danno anche nei confronti della stessa società, in quanto si fonda su una omessa valutazione del merito creditizio del cliente, circostanza che nel caso di specie avrebbe dovuto condurre al blocco di ogni concessione di crediti bancari.

L'aver violato le norme di condotta secondo i principi di buona fede, correttezza e trasparenza, previsti anche in ambito bancario che avrebbe dovuto prevedere una accurata verifica del  merito creditizio del cliente con raccolta con tutte le informazioni necessarie.

La condotta tenuta dagli istituti di credito giustifica e legittima l'azione promossa dal curatore nei confronti delle banche finanziatrici  al fine di accertare la loro responsabilità per la concessione abusiva del credito, con grave danno cagionato alla società dissestata.

- la responsabilità della banca per la violazione delle norme di buona fede

In generale, la banca può essere oggetto di contestazione della abusiva concessione del credito, fattispecie non oggetto di specifica normativa, ma che è stata enucleata da dottrina e giurisprudenza riprendendo diverse norme volte alla tutela del cliente, ed in primis l'art. 1173 e 1176 c.c..

La responsabilità della banca può essere configurata anche la violazione delle norme comunitarie, o delle circolari in ambito bancario, come ad esempio l'art. 178 Reg. 575/2013, norma che prevede la responsabilità dell'intermediario finanziario che conceda del credito ad un debitore in posizione debitoria rilevante e praticamente irreversibile (sul punto, si richiama anche la Circolare n. 22 della Banca d'Italia).


Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. Ordinanza n. 1387/2023

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