domenica 29 dicembre 2024

Quando non è sufficiente seguire le linee guida: comunque responsabile il medico

La sentenza oggetto del nostro intervento odierno affronta l'argomento più trattato negli ultimi mesi in questo blog, ossia la responsabilità del medico per i danni occorsi al paziente.

Abbiamo trattato l'argomento sotto i diversi punti di vista, anche dal punto di vista penale, ossia laddove la condotta colposa del sanitario possa cagionare un evento mortale tale da configurare una sua responsabilità penale.

Come già trattato in altri nostri interventi, al fine di qualificare la condotta tenta dal medico occorre tenere in considerazione le azioni compiute dal professionista, lo specifico grado di rischio e le linee guida, buone prassi mediche previsti e responsabilità del medico nei casi caratterizzati da condizioni di rischio specifiche. 

La Cassazione ha osservato che le linee guida e le prassi, pur essendo strumenti necessari nell'attività medica, non hanno carattere vincolante e devono essere utilizzate in modo appropriato da parte del medico in relazione allo specifico caso.

Le linee guida, infatti, hanno carattere generale e possono risultare non adeguate alla risoluzione dello specifico caso, in particolare laddove questo presenti elementi di specificità e di rischio che il medico deve tenere in considerazione, anche ignorando le regole generali.

Nel caso di specie, la Corte ha voluto confermare la responsabilità penale del medico che, rinviato a giudizio ed in seguito condannato per omicidio colposo per non aver operato una corretta valutazione del quadro clinico della paziente, limitandosi a seguire le linee guida, senza predisporre adeguati e continui controlli della paziente.

Cassazione Penale - Sezione III^ - sentenza n. 40316/2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

Linee guida e responsabilit... by Consumatore Informato

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