sabato 11 gennaio 2025

Nuove regole per i contratti di energia e gas conclusi via telefono. Sarà vera tutela?

Lo scorso 1º gennaio 2025 sono entrate in vigore nuove norme che dovrebbero ridurre quelle diffuse condotte scorrette di attivazione dei contratti di fornitura di gas ed energia elettrica a condizioni mai negoziate dai consumatori.

Secondo la finalità seguita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), le nuove regole dovrebbero rafforzare la tutela dei consumatori, costringendo le società venditrici a comportarsi secondo canoni di trasparenza e correttezza (vedi qui).

Chi vi scrive ha non pochi dubbi in merito all'efficacia di queste novità, anche perché si tratta di norme già esistenti e che dovrebbero essere semplicemente applicate.

Riteniamo, invece, che dovrebbe esservi un controllo preventivo forte dell'Autorità di regolazione volto a stroncare sicurezza nelle procedure di stipula e modifica dei contratti.

Quali sono le novità che riguardano questo tipo di rapporti?

a.- Contratti conclusi via telefono/internet - maggiore tutela per il consumatore

L'Autorità garante ribadisce un principio, invero già esistente, ossia che i contratti conclusi con un contatto telefonico o via internet si considerano perfezionati solo se seguiti dall'invio delle condizioni contrattuali via supporto durevole, per posta cartacea o posta elettronica, idonei a confermare il consenso espresso on line.

Ancor più restrittiva la norma nel caso di contratto concluso via telefono: il cliente deve confermare per iscritto la ricezione/accettazione del nuovo contratto per la fornitura di gas/energia elettrica.

b.- il diritto di ripensamento passa da 14 a 30 giorni

Viene esteso, nel caso di contratto concluso a distanza, il diritto di ripensamento che passa dagli attuali quattordici giorni a trenta giorni. Anche questa misura dovrebbe, nell'intenzione di ARERA, scoraggiare condotte scorrette da parte dei venditori.

c.- maggiori garanzie per il consumatore nel caso di modifiche unilaterali del contrato

Nel caso di modifica contrattuale svantaggiosa per il consumatore, il fornitore deve fornire la comunicazione del mutamento unilaterale della condizione con tre mesi di preavviso.

Tale termine si riduce ad un solo mese nel caso di modifica favorevole al consumatore. 

Ma cosa succede se la società venditrice non rispetta tali norme? probabilmente nulla, come adesso, anche se la condotta scorretta della società esterna o del call center verrà imputata al fornitore di gas o energia, ma come viene accertata la condotta colpevole?

Se è vero che le nuove disposizioni sono state introdotte per ristabilire un equibrio tra contraente debole (famiglie e consumatori) e professionisti, è l'ambito applicativo che lascia non pochi dubbi sulla portata effettiva di queste norme. 

Il consumatore verrà tutelato in modo effettivo? secondo quanto si comprende dalle prime interpretazioni delle norme, il fine perseguito è quello di responsabilizzare i fornitori, costringendoli a controllare l'attività dei call center o delle agenzie esterne, le quali dovranno rispettare le normative sulla trasparenza e sulla tutela dei consumatori. 

Ma diciamolo con tutta la sincerità: è così alto il profitto dalla condotta scorretta che non può essere una multa a scoraggiare fornitori e società esterne.

Anche la tracciabilità delle comunicazioni telefoniche non può, di per sé, limitare il teleselling, in quanto si pretende una conoscenza dei diritti da parte di consumatori che è tutt'altro che scontata.

Vedremo se queste novità miglioreranno il mercato, ma il fallimento del Registro delle Opposizioni ci fa pensare che il prossimo futuro sarà caratterizzato da condotte scorrette in continuo aumento.

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