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domenica 31 maggio 2026

Privacy e telemarketing: il Garante sanziona Enel Energia

Questa domenica parliamo di telefonate commerciali moleste e privacy, segnalandovi il recente provvedimento con il quale il Garante Privacy ha censurato l'attività di telemarketing aggressivo portato avanti da Enel Energia.

Con il provvedimento n. 170 del 12 marzo 2026, Garante per la protezione dei dati personali ha contestato alla società pratiche ritenute non conformi alla normativa privacy, soprattutto per l’utilizzo di chiamate “gestionali” trasformate poi in vere e proprie proposte commerciali.


a.- Quali condotte sono state condannate dal Garante privacy?

La vicenda prende le mosse dalle segnalazioni rivolte all'Autorità da alcuni consumatori avevano segnalato di aver ricevuto telefonate apparentemente legate all’attivazione o gestione del contratto di fornitura elettrica.
Nel corso della chiamata, però, gli operatori proponevano offerte commerciali aggiuntive, nonostante gli utenti:

  • fossero iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni;
  • avessero negato il consenso marketing;
  • avessero espresso chiaramente la volontà di non ricevere promozioni.

L'Autorità garante ha condannato questa condotta ove l'operatore commerciale utilizza una chiamata “tecnica” o “di assistenza” per finalità promozionali senza il consenso della controparte.

A parere di chi scrive, in aderenza con quanto espresso nel provvedimento che trovate in calce a questo nostro intervento, rappresenta una violazione dei principi di liceità e trasparenza previsti dal GDPR.


b.- Il punto centrale: il consenso deve essere autentico - no al raggiro del cliente

Il provvedimento ribadisce un principio molto importante per i consumatori, ossia non basta raccogliere numeri di telefono tramite form online o sistemi automatici se poi non si riesce a dimostrare in modo certo che il consenso sia stato realmente dato dall’utente.

Il Garante ha criticato in particolare i sistemi di “opt-out” utilizzati per i ricontatti commerciali, ritenendoli poco efficaci contro utilizzo illecito di numeri telefonici.

Il sistema di tutela predisposto deve garantire la tutela dai caricamenti massivi di contatti e da possibili truffe o pratiche aggressive portate avanti da società aggressive ed interessate ad avviare nuovi contratti per la fornitura dei servizi o il cambiamento di quelle attuali.

L’Autorità ha invece valorizzato il sistema del cosiddetto “double opt-in”, cioè la doppia conferma da parte dell’utente, affinché l'operazione commerciale (offerta contrattuale) sia confermata, e voluta, da parte del consumatore.


c.- Perché questa decisione è importante

La decisione conferma che:
  • le aziende devono controllare seriamente call center e partner commerciali;
  • il consenso marketing non può essere presunto;
  • le chiamate commerciali mascherate da assistenza possono essere illecite;
  • il consumatore mantiene sempre il diritto di opporsi alle comunicazioni promozionali.

Il provvedimento del Garante rappresenta un ulteriore segnale verso un contrasto più severo al telemarketing invasivo e alle pratiche commerciali poco trasparenti.

Garante Privacy - provvedimento n. 170/2026 del 12 marzo 2026.

lunedì 5 gennaio 2026

Teleselling sanzionato dall'Antitrust

Fonte: comunicato stampa
9 dicembre 2025

Le società contattavano i consumatori per proporre l’attivazione di contratti di energia e di telefonia e fornivano informazioni ingannevoli su identità del chiamante, oggetto della telefonata, convenienza economica delle offerte commerciali proposte. 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato sanzioni per oltre 500 mila euro nei confronti di società di call center che promuovono la conclusione di contratti nel settore dell’energia (Titanium S.r.l. e Fire S.r.l.; J.Wolf Consulting S.r.l.) e nel settore delle telecomunicazioni (Nova Group S.r.l. e Communicate S.r.l.; Entiende S.r.l.). Nello specifico, le sanzioni sono state così articolate: 160 mila euro in solido a Titanium S.r.l. e Fire S.r.l., 120 mila euro a J.Wolf Consulting S.r.l., 80 mila euro a Nova Group S.r.l. e 40 mila euro a Communicate S.r.l.,120 mila euro a Entiende S.r.l.

sabato 11 gennaio 2025

Nuove regole per i contratti di energia e gas conclusi via telefono. Sarà vera tutela?

Lo scorso 1º gennaio 2025 sono entrate in vigore nuove norme che dovrebbero ridurre quelle diffuse condotte scorrette di attivazione dei contratti di fornitura di gas ed energia elettrica a condizioni mai negoziate dai consumatori.

Secondo la finalità seguita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), le nuove regole dovrebbero rafforzare la tutela dei consumatori, costringendo le società venditrici a comportarsi secondo canoni di trasparenza e correttezza (vedi qui).

Chi vi scrive ha non pochi dubbi in merito all'efficacia di queste novità, anche perché si tratta di norme già esistenti e che dovrebbero essere semplicemente applicate.

Riteniamo, invece, che dovrebbe esservi un controllo preventivo forte dell'Autorità di regolazione volto a stroncare sicurezza nelle procedure di stipula e modifica dei contratti.

Quali sono le novità che riguardano questo tipo di rapporti?

a.- Contratti conclusi via telefono/internet - maggiore tutela per il consumatore

L'Autorità garante ribadisce un principio, invero già esistente, ossia che i contratti conclusi con un contatto telefonico o via internet si considerano perfezionati solo se seguiti dall'invio delle condizioni contrattuali via supporto durevole, per posta cartacea o posta elettronica, idonei a confermare il consenso espresso on line.

Ancor più restrittiva la norma nel caso di contratto concluso via telefono: il cliente deve confermare per iscritto la ricezione/accettazione del nuovo contratto per la fornitura di gas/energia elettrica.

b.- il diritto di ripensamento passa da 14 a 30 giorni

Viene esteso, nel caso di contratto concluso a distanza, il diritto di ripensamento che passa dagli attuali quattordici giorni a trenta giorni. Anche questa misura dovrebbe, nell'intenzione di ARERA, scoraggiare condotte scorrette da parte dei venditori.

c.- maggiori garanzie per il consumatore nel caso di modifiche unilaterali del contrato

Nel caso di modifica contrattuale svantaggiosa per il consumatore, il fornitore deve fornire la comunicazione del mutamento unilaterale della condizione con tre mesi di preavviso.

Tale termine si riduce ad un solo mese nel caso di modifica favorevole al consumatore. 

sabato 14 dicembre 2024

1° gennaio 2025: nuove tutele per i rinnovi dei contratti di energia e gas

Fonte: comunicato stampa
21 novembre 2024
Dal 1° gennaio 2025 entreranno in vigore nuove regole per i contratti di energia elettrica e gas, con l’obiettivo di offrire maggiori garanzie e trasparenza sia in fase di sottoscrizione di una nuova offerta per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza (come i contratti via telefono), sia in fase contrattuale nel caso di variazioni delle condizioni da parte del venditore.

A stabilirlo la delibera 395/2024/R/com di ARERA, presentata nei giorni scorsi alle associazioni dei consumatori nell’ambito del Tavolo di confronto sul superamento delle tutele di prezzo.

La delibera implementa le modifiche al Codice del Consumo disposte dal decreto legislativo 26/2023 e dalla legge concorrenza 2022, rafforza gli obblighi dei venditori in caso di modifica delle condizioni contrattuali e armonizza altresì la disciplina in materia di offerte PLACET e di servizio di tutela della vulnerabilità.

venerdì 15 novembre 2024

Telemarketing: nuove regole = maggiori tutele?

Noi non ci crediamo molto che il nuovo codice di condotta introdotto alcune settimane addietro possa veramente limitare il fenomeno "truffa telefonica legalizzata" mediante la quale molte società attivano servizi non richiesti, o cambiano le condizioni contrattuali applicate ai consumatori.

Abbiamo ricevuto - e continuiamo a ricevere - segnalazioni di consumatori che sono oggetto di telefonate moleste e  non sembra, ad oggi, che il Registro delle Opposizioni abbia svolto quel ruolo di tutela tanto auspicato.

Il fenomeno dei contratti telefonici con attivazione di servizi non richiesti è ancora molto attuale, tant'è che il Garante privacy ha sanzionato una società operante nel settore luce/gas per una condotta commerciale decisamente scorretta (vedi qui).

Perché queste condotte commerciali, che tanto profitto garantiscono agli operatori di settori, dovrebbero essere attenuate da nuove regole di condotta? 

Per questo guardiamo con diffidenza queste novità, pur nella speranza che vi siano effetti positivi da queste novità introdotte con il codice di condotta.

sabato 8 aprile 2023

Privacy: il rifiuto del consumatore deve essere subito registrato

Fonte: newsletter 21 febbraio 2022
Se l’utente dice “no” alla telefonata commerciale indesiderata il call center o la società che lo ha contattato deve annotare subito la sua volontà e cancellare il nominativo dalle liste utilizzate per il telemarketing. L’opposizione espressa nel corso della telefonata non deve essere confermata con email o altre modalità, come invece viene spesso richiesto di fare da parte degli operatori, ed è valida anche per le campagne promozionali future.

Il principio è stato affermato dal Garante privacy che, al termine di una complessa attività istruttoria, ha rilevato diverse condotte illecite messe in atto da Edison Energia spa nei confronti di un numero rilevante di utenti. L’Autorità ha quindi ingiunto alla società l’adozione di una serie di misure per mettersi in regola e le ha ordinato il pagamento di una sanzione di 4 milioni e 900 mila euro.

Entro il termine stabilito, la società si è avvalsa della facoltà di definire la controversia ed ha pagato un importo pari alla metà della sanzione comminata.

lunedì 19 dicembre 2022

Bene la sanzione contro Enel per il teleselling di energia elettrica!

Fonte: comunicato stampa
18 novembre 2022
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Enel Energia S.p.A. una sanzione amministrativa pari a 3.500.000 euro, a Conseed S.r.l. e Seed S.r.l., in solido, una sanzione amministrativa pari a 1.000.000 euro, a Zetagroup S.r.l. una sanzione amministrativa pari a 280.000 euro, a New Working S.r.l., Run S.r.l. e Sofir S.r.l., rispettivamente, una sanzione amministrativa pari a 100.000 euro.

Il procedimento è nato a seguito delle numerose segnalazioni di consumatori e di associazioni di consumatori che hanno evidenziato l’ingannevolezza di un messaggio preregistrato diffuso da una sedicente segreteria telefonica di Enel e da operatori di call center, riguardante la data di cessazione del mercato tutelato, cioè del regime di maggior tutela del prezzo nel settore dell’energia per i clienti finali di piccole dimensioni.  Tale termine,  attualmente previsto al 10 gennaio 2024, era indicato dagli operatori come imminente o, comunque, di gran lunga anticipato rispetto alla data di cessazione effettiva. In alcuni casi il passaggio dal mercato tutelato a quello libero dell’energia è stato prospettato, contrariamente al vero, come obbligatorio. L’informazione ingannevole aveva lo scopo di indurre i consumatori a sottoscrivere un contratto sul mercato libero dell’energia con Enel.

lunedì 3 settembre 2018

Telemarketing aggressivo - nuova sanzione a Vodafone

Fonte: newsletter 31 luglio 2018
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ordinato a Vodafone il pagamento di una sanzione amministrativa di 800 mila euro per aver svolto attività di marketing in violazione della normativa antecedente al Regolamento europeo.

L'ingiunzione fa seguito ad un precedente provvedimento con il quale il Garante aveva vietato all'operatore telefonico l'invio di sms e l'effettuazione di chiamate per finalità di marketing a chi non avesse manifestato uno specifico consenso o avesse addirittura chiesto di non essere più disturbato con offerte commerciali. La decisione era stata adottata dal Garante all´esito di una complessa istruttoria e di accertamenti ispettivi – avviati sulla base di innumerevoli segnalazioni - dai quali era emerso che in meno di due anni  milioni di persone erano state contattate attraverso telefonate o sms senza il loro consenso. Le campagne promozionali avevano riguardato sia  clienti attuali, sia  quelli potenziali, sia quanti avevano cambiato compagnia.

lunedì 16 aprile 2018

Telefonate selvagge - Vodafone "stangata" dal Garante della privacy

Fonte: comunicato stampa del 4 aprile 2018
Vodafone non potrà più inviare sms o effettuare chiamate per finalità di marketing a chi non abbia manifestato uno specifico consenso o abbia addirittura chiesto di non essere più disturbato con offerte commerciali. La società telefonica dovrà inoltre ridefinire le proprie procedure interne nella gestione dei dati utilizzati per le campagne promozionali. Questa la decisione adottata dal Garante (doc. web n. 8233539) all'esito di un'indagine decisa sulla base delle innumerevoli segnalazioni ricevute da persone che lamentavano la continua ricezione di offerte commerciali indesiderate da parte della compagnia e dei suoi partner commerciali.

lunedì 22 gennaio 2018

Legge anti marketing telefonico: è la volta buona per la limitazione del fenomeno telefonate?

La recente normativa definitivamente approvata dal Senato, lo scorso 22 dicembre 2017, attraverso Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni dovrebbe porre un forte limite al fenomeno delle telefonate pubblicitarie.

Ci permettiamo, e speriamo di sbagliarci, di avanzare ancora qualche dubbio sull'efficacia di queste norme, in quanto il fenomeno marketing telefonico è così rilevante sotto il profilo monetario che difficilmente verrà limitato da una norma. Peraltro, è noto che l'efficacia della norma giuridica la si può apprezzare solo quando incide in modo concreto verso il fenomeno che intende disciplinare (o limitare). 

E quindi, attendiamo fiduciosi la forte limitazione delle telefonate pubblicitarie o dei c.d. contratti telefonici.

Quali sono le novità che vengono introdotte in questa materia?

lunedì 24 luglio 2017

L'Antitrust "stanga" le compagnie telefoniche per i contratti conclusi via telefono

Fonte: comunicato stampa 18 luglio 2017
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alle principali compagnie telefoniche (Telecom, Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali) sanzioni per un totale di 9.000.000 euro per aver adottato condotte illecite in violazione delle norme del codice del consumo di recepimento della consumer rights, nell’ambito della commercializzazione a distanza, online o al telefono, o fuori dei locali commerciali (presso gli stand ad esempio) di servizi di telefonia fissa e/o mobile.

I casi riguardano principalmente la prassi seguita dagli operatori del settore di dare inizio all’esecuzione del contratto, procedendo all’avvio del processo di attivazione della linea e/o di migrazione da altro operatore, durante la pendenza del termine di 14 giorni previsto per esercitare il diritto di recesso (c.d. periodo di ripensamento) senza acquisire un’espressa richiesta in tal senso da parte del consumatore.

venerdì 18 novembre 2016

"Stop alle chiamate indesiderate". Si alla petizione di UNC

Consumatore Informato aderisce alla iniziativa avviata da UNC (Unione Nazionale Consumatori) e finalizzata a limitare il dilagante fenomeno delle telefonate marketing.

Purtroppo non possiamo che segnalare un incremento della prassi avviata da alcune società che, attraverso call center, contattano i consumatori a casa, o sui propri dispositivi mobili, per offerte commerciali od altre iniziative, utilizzando un tono aggressivo e senza essere state autorizzate.

domenica 24 luglio 2016

Telefonate mute - la Cassazione sanziona Enel

Uno degli argomenti più trattati, seguiti e discussi in questo blog riguarda le telefonate marketing, ed in particolare le famigerate telefonate mute, pratica commerciale svolta da numerose società del settore con la quale si lascia squillare il telefono per alcuni secondi e, dopo che il consumatore risponde, viene lasciata cadere la linea.

Questa pratica commerciale, estremamente diffusa e contestata dai consumatori, è stata oggetto di numerosi interventi del Garante della privacy con i quali sono state bloccate, nonché sanzionate, le società che adottano questo tipo di condotta.

Una delle società oggetto dell'intervento del Garante era Enel, la quale ha svolto l'attività di telemarketing avvalendosi del sistema informatico messo a disposizione dalla società Reitek. Il Garante aveva intimato, con il proprio provvedimento, Enel ad adottare misure idonee per evitare la reiterazione di queste telefonate “mute". La società, e il fornitore Reitek, impugnavano il provvedimento, ma il ricorso veniva rigettato dal Tribunale di Roma.

La vicenda è arrivata in Cassazione, ove i giudici di legittimità hanno analizzato la questione sotto il profilo della legittimità del trattamento dei dati personali, chiedendosi quali soggetti sono possono essere oggetto di sollecitazione telefonica. La Corte di Cassazione ha ritenuto di dare applicazione alla direttiva comunitaria 95/46-CE che prevede che: "il trattamento  di dati personali può essere effettuato soltanto quando  la persona interessata ha manifestato il proprio consenso  in maniera inequivocabile” (art. 7) e quindi solo le utenze di coloro che hanno manifestato l'intenzione di aderire a queste proposte via telefono.

Nel caso di specie, i limiti normativi non risultano essere stati rispettati dalle società, così come chiarito dalla Corte di Cassazione, in quanto  l’uso di un sistema di chiamata atomizzata - ossia senza l'intervento di un operatore (chiamate mute) - è consentito solo nel caso in cui il consumatore/utente abbia manifestato preliminarmente il proprio consenso a ricevere questo tipo di telefonata).

Nel caso di specie, Enel avrebbe dovuto introdurre un sistema volto a limitare/impedire queste telefonate, così come previsto dal Garante con il provvedimento impugnato, ed invece la società non ha adottato le misure richieste "Era stato imposto in particolare a Enel Energia di adottare, eventualmente tramite la fornitura di apposite istruzioni ai propri responsabili, tutte le misure, anche di carattere tecnico, idonee a garantire che il sistema Saas impedisse la reiterazione di chiamate di tal genere, escludendo specificamente la possibilità di richiamare la singola utenza per un intervallo di tempo pari almeno a trenta giorni. Una prescrizione simile, tesa a contrastare fenomeni considerati lesivi del diritto al trattamento dei dati personali o a ridurne l'impatto in ambiti considerati fisiologici, non integra una sanzione amministrativa, e il soggetto legittimato all'opposizione non è qualunque titolare del trattamento, ma lo specifico titolare al quale la prescrizione sia stata imposta.".

Per tali ragioni, la Cassazione considera illegittima la condotta tenuta dalle società, confermando il provvedimento del Garante privacy. Di seguito la sentenza.

sabato 9 luglio 2016

Green Network sanzionata per attivazioni di servizi non richiesti

Fonte: comunicato stampa 17 giugno 2016
A seguito di circa trecento segnalazioni provenienti da singoli consumatori, numerose associazioni di consumatori e imprese concorrenti, nonché da ultimo dalla stessa AEEGSI, riguardanti l’attivazione non richiesta di forniture di energia elettrica e gas, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento per accertare l’inottemperanza nei confronti di Green Network. Contestualmente è stata autorizzata un’ispezione eseguita il 14 giugno, con la collaborazione del Nucleo speciale Antitrust della Guarda di Finanza.

sabato 28 maggio 2016

Meno telefonate marketing con il nuovo codice etico dei call center?

I call center dovrebbero diventare meno oppressivi, ed interrompere i contatti telefonici con i consumatori nei periodi serali e, in particolar modo, la domenica.

Questa la novità più rilevante del codice etico approvato dall'associazione italiana dei call center e che potete leggere di seguito.

L'art. 8 del Codice, in particolare, introduce una serie di regole di comportamento, al cui rispetto sono tenuti tutti gli operatori del settore che aderiscono al codice e prevede, tra le altre, la possibilità di telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle 10:00 alle 19:00. 

La norma dispone una serie di comportamenti che l'operatore è chiamato a rispettare durante la telefonata marketing, al fine di favorire il contatto con il consumatore.

Ecco le principali regole previste al citato articolo 8. "I  contatti  telefonici  con  il  consumatore  devono  essere  effettuati  in  modo  e  in  orario  ragionevole  come  precisato  nel  prosieguo  del  presente articolo per  evitare  che  risultino  invadenti.
All’atto del primo contatto con il consumatore, l’incaricato deve:
- comunicare le proprie coordinate identificative, il nome dell’impresa per la quale opera e
lo scopo della telefonata;
- presentare  le  principali  caratteristiche  dei  prodotti  o  dei  servizi  offerti  in  modo  chiaro  e  comprensibile, senza alterare la realtà o attribuire ai prodotti o servizi venduti qualità non dimostrabili;
- comunicare  il  prezzo  dei  prodotti  e  dei  servizi,  comprensivo  di  tutte  le  imposte,  e  le
eventuali spese di spedizione e consegna;
- specificare le modalità di pagamento e le eventuali condizioni del credito;
- illustrare  le  eventuali  garanzie  commerciali,  che  si  sommano  a  quelle  di  legge,  e  il
servizio di assistenza post vendita;
- informare sulle modalità di trattamento dei dati personali;
- dare  informazione  sul  eventuale  esistenza  e  sulle  modalità  di  esercizio  del  diritto  di
recesso.

Su richiesta del consumatore l’incaricato deve interrompere la telefonata con cortesia ed
educazione.

In particolare le Imprese associate si impegnano a:

(i) Assicurare che i contatti non vengano effettuati: dal lunedì al venerdì prima delle 9:00 del  mattino  o dopo  le 21:00 di  sera;  il  sabato  prima  delle  10:00  del  mattino  o  dopo  le 19:00; la domenica o altri giorni festivi, salvo le eccezioni dovute al regolare adempimento dei servizi.

Le imprese associate si impegnano, inoltre, ad assicurare che l’attività svolta nell’ultima mezz’ora lavorativa, nello specifico dalle 20:30 alle ore 21:00, si concentri maggiormente sugli eventuali appuntamenti fissati escludendo i nuovi contatti da effettuare.

(ii)  Assicurare  che  ciascuna  numerazione  non  sia  inserita  nelle  liste  di  contattabilità
utilizzate dall’Operatore più di una volta al mese.

(iii)  Fornire  in  modo  inequivocabile  l’identificativo  della  persona  fisica  che  effettua  il contatto,  il  nominativo  dell’Operatore  per  conto  della  quale  è  effettuato  il  contatto  e l’indicazione che i dati sono estratti dagli Elenchi dei contraenti previsti  dall’art. 129 del D.lgs. 196/2003.

(iv) Definire chiaramente lo scopo del contatto se promozionale, commerciale, informativo.

(v)  Adottare  gentilezza  e  cortesia  per  tutta  la  durata  del  contatto  senza  insistere  per  la
prosecuzione della conversazione nel caso l’interlocutore esprima, a qualunque titolo, una
volontà  contraria  e  limitare  le  chiamate  ripetute nei  confronti  delle singole  numerazioni  di cui  è  intestatario  il  consumatore  in  un  lasso  temporale  circoscritto  secondo  diligenza  e buona fede.

(vi)   Utilizzare   un   linguaggio   chiaro   e   comprensibile,   eventualmente   ripetendo   le
informazioni date se necessario ed evitando l’uso di sigle o acronimi di non immediata
comprensibilità.
 
(vii)  Fornire  ad  ogni  contatto  un’informativa  esaustiva  di  tutte  le  caratteristiche  del servizio/prodotto proposto.".

Di seguito, il codice etico.

sabato 7 maggio 2016

Trento: l'Azienda provinciale non sta contattando i trentini per indagini di mercato

Fonte: Provincia di Trento
In questi giorni alcuni cittadini hanno segnalato di essere stati contattati telefonicamente da operatori dell’azienda sanitaria per effettuare un’indagine sulla qualità e sulle modalità di utilizzo dei servizi sanitari. Dopo alcune domande le persone vengono invitate in un luogo della città per ritirare un regalo a scelta fra un misuratore di pressione, un cuscino ortopedico o un contapassi offerto dall’azienda sanitaria.

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari invita i cittadini a non aderire a questo tipo di indagini e a non confonderle con quelle che il servizio sanitario provinciale somministra periodicamente ai propri utenti. Come già successo in passato si tratta di indagini statistiche che perseguono scopi completamente diversi da quelli sanitari.
Le interviste telefoniche organizzate dall’Apss vengono effettuate da operatori specificamente formati e sono precedute da una lettera ufficiale in cui vengono spiegati i motivi e le modalità dell’inchiesta.

Le persone che dovessero essere contattate da sedicenti incaricati dell’azienda sanitaria sono invitate a informare le forze dell’ordine.

lunedì 11 gennaio 2016

Esiste un numero verde Sky dove chiedere di non essere contattati per le offerte commerciali

Negli ultimi mesi, Sky Italia ha intensificato l'attività di commercializzazione dei propri servizi televisivi, soffrendo la crescente ed aggressiva concorrenza da parte di Mediaset.

Sono aumentate, in tal senso, le telefonate ricevute da ex abbonati, o comuni consumatori, e provenienti da operatori di società commerciali che operano per conto di Sky, i quali hanno proposto nuovi pacchetti per l'ormai prossimo anno 2016.

Ed in particolare, i contatti telefonici sono  avvenuti attraverso i soliti numeri di telefono anonimi, ossia semplici numeri locali non immediatamente riferibili alla società, e che non consentono al consumatore di avere conoscenza immediata di essere stato contattato da un call center Sky.

lunedì 30 novembre 2015

0291974749 - ancora Sky che vi contatta per proporvi un nuovo abbonamento

Ancora Sky che cerca di contattare i consumatori italiani, attraverso le varie società di marketing, per proporre nuovi contratti di abbonamento.

Il numero 0291974749 sostituisce altri numeri telefonici utilizzati dalla società nei mesi scorsi come il 024544990 (vedi).

Vi invitiamo a non rispondere a queste telefonate, oppure inserire il numero nella vostra blacklist del telefono, mentre qui potete trovare una applicazione blocca telefonate (vedi).

Molti utenti ci hanno chiesto se questo numero di telefono possa essere un esempio di truffa digitale o spoofing? abbiamo trattato l'argomento nel blog (vedi).

Novità: numero verde Sky (clicca qui)

lunedì 12 ottobre 2015

Vendite telefoniche: sanzionate le offerte aggressive

Fonte: AGCM 30 settembre 2015
In merito alle procedure di vendita via telefono di servizi televisivi e di telecomunicazioni, l’Antitrust ha deciso di irrogare due sanzioni di 100mila euro ciascuna a H3g S.p.A. e Sky Italia S.r.l, per violazione della nuova normativa sui Diritti dei Consumatori. Si tratta dei primi casi di applicazione della “Consumer Rights”, in forza delle competenze attribuite in materia all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato dal decreto legislativo n.21/2014.
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