sabato 31 maggio 2025

Acquisto di motociclo: come affrontare i problemi del post - vendita

Ogni tanto pubblichiamo alcune richieste di chiarimento che arrivano dai lettori del blog (o dai nostri associati), in quanto il problema di uno di voi, può essere lo spunto per gli altri.

In questo caso, il nostro amico consumatore ci ha scritto da Milano per chiederci un suggerimento a seguito dell'acquisto di un motociclo e ai disagi sofferti dopo aver pagato l'intero importo.

Siamo nella cosiddetta fase post - vendita, ossia successiva alla firma del contratto e al pagamento della somma pattuita: vediamo quali suggerimenti possiamo fornire.

"Mi rivolgo a Voi per segnalare un increscioso inconveniente in occasione dell’acquisto di una moto usata allo store di Milano xxxx, concessionario xxxx per la mia città.

In data 25.03.2025 è stato saldato per intero l’importo che comprendeva:

  • Acquisto della moto
  • Passaggio di proprietà
  • Portapacchi e bauletto
  • Supporto per cellulare
  • Trasporto

Al saldo, con la firma del contratto, il concessionario mi ha promesso che la moto sarebbe arrivata entro pochi giorni.

Dopo diverse telefonate cui ci è stato risposto, in prima battuta, che c’erano lungaggini con il passaggio di proprietà e, successivamente, che la moto si trovava in officina per la messa a punto, la medesima è stata recapitata al mio domicilio in data 29.04.2025 (quindi ad oltre un mese dal pagamento!).

La moto è arrivata sprovvista di bauletto ma, quel che è peggio, è stata la constatazione dei seguenti problemi:

  • Non si accende il display del quadro di controllo (tachimetro, ecc);
  • Non si accendono le frecce sia anteriori sia posteriori;
  • Non si accende lo stop.

Ovviamente ho contattato immediatamente il concessionario ed è stata anche eseguita una videochiamata per mostrare le problematiche sopra evidenziate: la moto è stata quindi riconsegnata al trasportatore, poiché impossibile circolare con un mezzo in tali condizioni, ed ho contestualmente scritto una mail al concessionario con riepilogo di tutto quanto sopra evidenziato.

In data 30.04.2025 ho contattato l’officina per avere notizie e mi è stato risposto che se ne parla settimana prossima: trovo questo comportamento assolutamente INACCETTABILE e vorrei sapere se vi sono gli estremi per  successive azioni o richiedere un indennizzo, alla luce anche del fatto che ho fatto partire l’assicurazione a decorrere dalle 00 del 30 Aprile.

Rimango in attesa di un Vostro gentile riscontro."

La vicenda sottoposta alla nostra attenzione presenta una serie di profili di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del venditore e ci consentono, allo stesso tempo, di fornire alcuni suggerimenti al nostro "amico centauro". 

Un primo suggerimento che vogliamo offrire, prima di passare agli inadempimenti della concessionaria, è quello di non accettare il pagamento integrale del prezzo pattuito alla firma del contratto, ossia prima della consegna del prodotto (motocicletta): usualmente, quando il venditore riceve tutta la somma pattuita, non si preoccupa più dell'esatto adempimento dei suoi obblighi (consegna della moto in orario e senza difetti).

Si provvede al versamento di parte della somma solo con il ritiro del veicolo, e dopo che si è controllato che non vi siano difetti di conformità.

Passando ai profili di inadempimento che possiamo segnalare con la vicenda narrata dal consumatore, vi sono due aspetti che meritano di essere sottoposti alla vostra lettura:

a.- ritardo nella consegna del bene

b.- difetti di conformità


    a.- Ritardo nella consegna del bene

Dalla narrazione degli eventi si evince che il consumatore ha versato la somma pattuita in  25 marzo 2025, dietro la promessa ricevuta dal concessionario che la motocicletta sarebbe stata consegnata "entro pochi giorni". 

La moto è invece arrivata solo il 29/04/2025, oltre 30 giorni dopo il pagamento.

- Violazione art. 61 del Codice del consumo

L’art. 61 del Codice del consumo stabilisce che: "Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.".

Ne consegue che nel caso di omessa consegna entro il termine pattuito (o, in ogni caso, entro 30 giorni dall’ordine), il consumatore può contestare l'inadempimento al venditore ed usufruire di tutti gli strumenti difensivi riconosciuti dalla normativa di settore.

    

        b.- Difetti di conformità del motoveicolo

Dalla narrazione della vicenda emerge che al momento della consegna, la motocicletta  presentava gravi vizi, quali:

    - Display non funzionante

    - Frecce e stop non funzionanti

    - Mancanza del bauletto (incluso nel prezzo)

Tali carenze devono essere valutate come difetti di conformità del motociclo, già oggetto di nostri precedenti interventi (trattato anche qui) e che trova applicazione anche per i beni usati.

    - Violazione artt. 128 e seguenti Codice del consumo

Il consumatore ha il diritto che il bene acquistato sia essere conforme al contratto e nel caso di vizi presenti sin dalla consegna dispone di uno dei seguenti diritti:

      § alla riparazione gratuita,

      § oppure alla sostituzione (se possibile),

      § oppure, in caso di persistenza del difetto o grave disagio, alla riduzione del prezzo o               risoluzione del contratto.

Occorre ricordare, in tal senso, che per usufruire dei diritti appena richiamati, il consumatore deve denunciare il difetto entro due mesi dalla scoperta, pena la decadenza dei suoi diritti (art. 133 "Il consumatore deve denunciare al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui lo ha scoperto.").

La garanzia legale è, salvo diversa pattuizione, di due anni dall'acquisto anche per i prodotti usati (clicca qui).

Nel caso di specie, avendo il consumatore attivato l’assicurazione a partire dal 30 aprile, a seguito del ritardo della consegna di un motoveicolo viziato, il nostro amico può anche denunciare il danno indiretto, ossia la somma pagata inutilmente per l'assicurazione di un mezzo non disponibile.


                                Quali passi concreti deve fare il consumatore?

Il consumatore deve scrivere al concessionario (PEC - raccomandata a/r), contestando i ritardi e i difetti di conformità (ricordando il termine di due mesi), chiedendo un pronto intervento volto a garantire il pieno funzionamento della moto e/o l'indennizzo per i costi sostenuti.

Nel caso di perdurante silenzio del concessionario, può rivolgersi ad una associazione consumatori per la piena tutela della propria posizione (scrivi a info@consumatoreinformato.it).

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