Il provvedimento oggetto della nostra segnalazione arriva da Gela e riguarda l'obbligo di avvio della procedura di mediazione civile obbligatoria per le controversie relative ad energia elettrica e gas.
Il Tribunale di Gela, con la sentenza n. 628 del 13 novembre 2024, ha ribadito i principi applicabili in materia di risoluzione delle controversie nel settore dell’energia elettrica e gas, ovverosia che grava sul cliente finale l’onere di attivare il tentativo di conciliazione.
- Mediazione in materia di bollette di energia elettrica e gas - TICO
Occorre ricordare che la materia è regolata dal TICO (Testo Integrato Conciliazione) approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 209/2016/E/com, ossia il corpo di norme che disciplina le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra clienti finali e operatori nei settori regolati.
Si ricorda che a mente dell'art. 141, comma 6, lett. c) del Codice del consumo e dell’art. 2, comma 24, lett. b) della legge n. 481/1995, il tentativo di mediazione civile obbligatoria deve essere avviato dal consumatore.
- Tribunale di Gela: omesso avvio mediazione civile = opposizione improcedibile
Il Giudice ha dato applicazione ai principi sopra richiamati, escludendo l'applicabilità dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, relativo alla mediazione civile e commerciale, ritenendo che le controversie in materia di energia elettrica siano soggette alla disciplina specifica del TICO.
Ne consegue, secondo il Tribunale di Gela, che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, è il cliente finale a dover attivare la procedura di conciliazione, non gravando tale onere sull’operatore o gestore.
"Alla luce della disciplina organica delle procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie nella materie suindicate, così come prevista dal TICO, l'attivazione delle medesime spetta al cliente o utente finale (da intendersi, nella specie, quale soggetto che ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio dei servizi), non vi è dubbio che nel caso in esame il tentativo obbligatorio di conciliazione dovesse essere proposto dall'odierna opponente in favore della cui utenza è intervenuta la somministrazione di energia elettrica da parte della società opposta [...] In difetto di espletamento, a cura dell'odierno opponente, del tentativo obbligatorio di conciliazione, andrà, pertanto, per le motivazioni suesposte, dichiarata nella specie l'improcedibilità dell'opposizione".
L'effetto immediato dell'omesso tentativo di mediazione è l'improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo che viene confermato dal giudice.
Sul punto, si ritiene opportuno richiamare la recentissima ordinanza della Corte di Cassazione (1498/2025 del 21 gennaio 2025), la quale ha confermato tale orientamento, precisando che nelle controversie relative ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas, l’onere di attivare la conciliazione obbligatoria incombe sul cliente finale, anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
Controversie in materia di energia elettrica e gas - onere di avvio mediazione civile da parte del cliente by Consumatore Informato
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