domenica 28 settembre 2025

Semaforo rosso? la multa annullata per mancata omologazione del dispositivo

Nuovo provvedimento che annulla la multa notificata ad un automobilista, a seguito di una rilevazione della violazione del passaggio con il semaforo rosso di un veicolo con dispositivo elettronico a distanza.

Il Giudice di Pace di Ivrea ha accolto un ricorso presentato da un cittadino multato per il presunto passaggio con semaforo rosso, con successivo accertamento della violazione con  un dispositivo automatico di rilevazione (“### EVO”), installato nella "capitale del canavese".


- Il punto centrale della sentenza: nessuna omologazione

Il Comune aveva prodotto documentazione che attestava la mera approvazione del dispositivo, ma non l’omologazione, che rappresenta una procedura distinta e più rigorosa. 

Secondo il Giudice, in assenza di omologazione, l’apparecchio non può essere considerato affidabile per accertare in automatico la violazione del Codice della Strada.

Il Giudice osserva, con particolare riferimento alla violazione del semaforo rosso con photored, quanto segue: "Ciò premesso si ritiene che l'omologazione costituisca requisito necessario anche per le apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni per passaggio con semaforo rosso, non diversamente dai dispositivi di rilevamento della velocità, poiché costituisce la prescritta procedura tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione di ogni strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento del pubblico ufficiale, procedura che costituisce requisito imprescindibile dell'accertamento.".


- Perché è importante?

L’omologazione attesta la conformità tecnica e la precisione dello strumento, ed è richiesta anche per i dispositivi che rilevano il passaggio con il semaforo rosso, esattamente come per gli autovelox. Senza tale garanzia, la sanzione diventa illegittima, così come chiarito dalla Cassazione (vedi qui).


- Cosa può fare il cittadino multato?

Se hai ricevuto un verbale per semaforo rosso rilevato con sistema automatico, verifica se il dispositivo è omologato. In caso contrario, potresti avere valide ragioni per un ricorso, anche con l'aiuto di Consumatore Informato (sos@consumatoreinformato.it).

Giudice di Pace di Ivrea sentenza n. 425/2025


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL GIUDICE DI PACE DI IVREA 

nella persona del dott. ### ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

Nella causa civile promossa da ### (###), residente in ### via ### 49 ed elettivamente domiciliato in ### via ### 39 presso lo studio del, suo difensore avv. ### ricorrente Contro Comune di ### resistente * Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa - ricorso avverso - Comune di ### - ### di polizia municipale Verbale di contestazione V/###/2025 del 23.04.25 notificato il ### 

Conclusioni di parte ricorrente: annullamento del provvedimento impugnato, in subordine la riduzione della sanzione, con vittoria e distrazione delle spese di lite; Conclusioni di parte resistente: respingere il ricorso ### e svolgimento del ### ricorso depositato il ### nei termini di legge parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento in oggetto verbale di contestazione - V/###/2025 del 23.04.25 notificato il ### Comune di ### - ### di ### redatto nei confronti di ### quale proprietario - obbligato in solido del veicolo ### targato ### per la violazione dell'art. art. 146 c. 3 C.d.S. (rif. art. 41 c. 11 C.d.S.) accertata in comune di ###, all'intersezione tra via ### e corso ### direzione periferia. La violazione è stata accertata tramite rilevatore automatico d'infrazione semaforica (“### EVO”) ed il verbale successivamente notificato; Nelle proprie difese parte ricorrente ha lamentato sostanzialmente: - Inattendibilità dei dati rilevati - ### omologazione del dispositivo; ### convenuta comune di ### si è costituita in giudizio il ### depositando comparsa in cui ha contestato le argomentazioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto dell'opposizione. 

All'udienza di prima comparizione del 14.07.25, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo.  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Sull'inattendibilità dei dati rilevati - ###omessa omologazione del dispositivo; Le doglianze di parte ricorrente sono fondate.  ### ex art. 146 C.d.S. di cui al verbale di contestazione per cui è causa è stata accertata attraverso l'apparecchiatura di rilevazione automatica ###

Il dispositivo è stato oggetto di approvazione da parte del Ministero Infrastrutture e ### con decreto dirigenziale prot. 814 del 24.02.15 nonché 6099 del 18.11.15. 

Tuttavia non vi è prova sull'avvenuta omologazione del dispositivo. 

Sul punto si prende atto del recente orientamento giurisprudenziale che, sebbene nel diverso ambito del superamento dei limiti di velocità, per poter considerare fonte di prova le risultanze del dispositivo automatico di rilevazione, ritiene necessaria la procedura di omologazione e ciò stante il dettato letterale dell'art. 142 C.d.S. e considerato che sussiste una “distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. ###, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.” (Cass. Civ., sez. 2, ord. 10505/24, in senso conforme anche Tribunale di Ivrea, sent. 1090/24). 

Ciò premesso si ritiene che l'omologazione costituisca requisito necessario anche per le apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni per passaggio con semaforo rosso, non diversamente dai dispositivi di rilevamento della velocità, poiché costituisce la prescritta procedura tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione di ogni strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento del pubblico ufficiale, procedura che costituisce requisito imprescindibile dell'accertamento. 

Nel caso di specie l'infrazione addebitata è stata accertata con apparecchiature di rilevamento prive della prescritta omologazione conseguendone l'illegittimità del verbale di contestazione nonchè del correlato provvedimento prefettizio oggetto del presente giudizio che da esso trae fondamento.  

Per le considerazioni che precedono, da ritenersi assorbenti, il ricorso è fondato e deve essere accolto ed annullato il provvedimento impugnato poiché illegittimo. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'attività svolta, del valore della causa e dei criteri di cui al D.M. n. 55/14, vengono liquidate in ### 280,00 di cui ### 43,00 per esposti, oltre accessori di legge che vengono poste a carico di parte resistente comune di ### da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. ### 

P.Q.M.  

Accoglie il ricorso avverso il provvedimento impugnato, che annulla; Dichiara tenuta e condanna parte resistente comune di ### al pagamento delle spese di liquidate in ### 280,00, di cui ### 43,00 per esposti, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. ### 14.07.25 

Il Giudice di Pace Dott.

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