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domenica 14 giugno 2026

Velocar Red&Speed-Evo-R - nulla la multa dell'autovelox

Con la sentenza n. 876/2025, depositata il 6 maggio 2026, il Tribunale di Rimini affronta una questione che interessa migliaia di automobilisti: la differenza tra approvazione e omologazione degli apparecchi elettronici utilizzati per accertare le violazioni del Codice della Strada.

Abbiamo già trattato l'argomento in questo blog, ma riteniamo di dover tornare sull'argomento, in quanto il dispositivo utilizzato per il controllo della velocità, "Velocar Red&Speed-Evo-R" utilizzato per il controllo della velocità, ma anche per le violazioni semaforiche, tant'è che le argomentazioni del giudice assumono particolare rilievo anche per i sistemi T-Red, anch'essi impiegati per rilevare il passaggio con il semaforo rosso.


- La questione: approvazione e omologazione sono la stessa cosa?

Secondo il Comune appellante, il decreto ministeriale di approvazione e le verifiche di taratura sarebbero sufficienti per garantire la legittimità degli accertamenti, ma il Tribunale di Rimini non condivide questa impostazione.

Richiamando la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice afferma che:

a. l'approvazione è un procedimento amministrativo;

b. l'omologazione comporta invece una verifica tecnica più approfondita;

c. le due procedure hanno natura, funzione ed effetti diversi;

d. non possono essere considerate equivalenti né intercambiabili.

Il ragionamento seguito dal Tribunale di Rimini segue quanto affermato, un pò di tempo fa, dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale: "E’, quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. 

L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).".

E quindi, secondo tale orientamento, soltanto le apparecchiature debitamente omologate possono costituire fonte di prova dell'infrazione e giustificare la sanzione amministrativa.


- E per i T-Red?

Qui la sentenza diventa particolarmente interessante, perchè se è vero che il caso riguardava un apparecchio utilizzato per rilevare eccessi di velocità, materia disciplinata dall'art. 142 Codice della Strada, tuttavia il ragionamento del Tribunale parte da un principio generale: quando un dispositivo elettronico produce automaticamente una prova destinata a fondare una sanzione amministrativa, occorre garantire la massima affidabilità tecnica dello strumento.

Molti apparecchi per il controllo del semaforo rosso risultano infatti dotati di decreti ministeriali di approvazione, mentre non sempre è agevole verificare l'esistenza di una vera e propria omologazione.

E' chiaro che questa vicenda affronta una situazione che, a seguito della novità normativa che sta per entrare in vigore, verrà superata e non più affrontata e risolta dai giudici.

In conclusione, la decisione del Tribunale di Rimini conferma un principio importante, ossia quando una sanzione dipende esclusivamente da un accertamento automatico effettuato da una macchina, il rispetto delle procedure tecniche previste dalla legge non rappresenta una formalità, ma una garanzia fondamentale per il cittadino.

Per questo motivo il tema dell'omologazione dei dispositivi elettronici – oggi centrale per gli autovelox – potrebbe continuare ad alimentare il contenzioso anche in materia di T-Red e di altre apparecchiature automatiche utilizzate per accertare le violazioni del Codice della Strada.


Tribunale di Rimini - Sezione Civile - sentenza n. 876/2026

sabato 13 giugno 2026

Bene il Comune di Trento che riflette sul T-Red di Via Brennero

Riteniamo positiva la scelta assunta a Trento in relazione al sistema di rilevazioni automatiche di infrazioni previste tra Via Brennero e Via Marconi che ha generato non pochi malumori tra i trentini.

Il numero importante di infrazioni accertate a quell'incrocio ha imposto una semplice domanda: il problema sono i guidatori, oppure è l'incrocio?

Questo quesito è stato portato all'attenzione del Consiglio comunale, chiamato a votare una mozione che obbliga l'amministrazione ad analizzare nel dettaglio uno dei nodi viari più "produttivi" in termini di sanzioni del territorio: un'intersezione con due impianti semaforici ravvicinati, fasi di rosso non sincronizzate e una geometria che, secondo numerosi cittadini, si presta a generare dubbi interpretativi. 

D'altronde, come ben sanno anche i residenti, i numeri parlano chiaro: oltre 2.462 infrazioni rilevate automaticamente in un solo anno, su un totale cittadino di 5.973.

Tradotto,  quasi una multa su due, dell'intero Comune di Trento, arriva da un unico incrocio.


- Il nodo del problema: due semafori, un'ambiguità strutturale

Vogliamo subito premettere che non siamo contrari al sistema di rilevamento delle sanzioni "da remoto", ma riteniamo altresì che lo stesso sia rispettoso della legge e, in particolare, sia finalizzato alla tutela del cittadino e non per altri scopi.

Nel caso di specie, la situazione descritta nella mozione è tecnicamente specifica: due semafori affiancati, uno dedicato alla corsia dritta e l'altro anche alla svolta a destra, con fasi di rosso che non scattano in contemporanea. 

Chi guida deve interpretare correttamente, in pochi secondi e spesso in condizioni di traffico, quale segnale si riferisce alla propria traiettoria, magari non conoscendo in modo preciso la zona della città. 

Un compito che diventa oggettivamente complesso quando la geometria dell'incrocio non è immediatamente leggibile e il traffico è intenso.

Questo tipo di situazione non è un caso isolato nel panorama stradale italiano, tant'è che la giurisprudenza di merito ha più volte riconosciuto che la conformazione fisica di un incrocio può contribuire all'infrazione: un Giudice di Pace, ad esempio, ha annullato una multa per passaggio con semaforo rosso accertando che l'automobilista proseguiva nella direzione consentita dalla luce verde a causa di una errata canalizzazione. 

Di recente, un giudice ha annullato una sanzione amministrativa, rilevando che il semaforo era collocato a sinistra anziché a destra, in violazione delle prescrizioni del Codice della Strada, secondo cui la segnaletica deve trovarsi a destra e solo in aggiunta — mai in sostituzione — a sinistra.

Il principio sottostante è chiaro: l'infrazione esiste se vi è una violazione inequivocabilmente imputabile al conducente. Se invece la segnaletica è confusionaria, accalcata o strutturalmente ambigua, la responsabilità si sposta — almeno in parte — su chi ha progettato o gestisce quella porzione di viabilità.

domenica 28 settembre 2025

Semaforo rosso? la multa annullata per mancata omologazione del dispositivo

Nuovo provvedimento che annulla la multa notificata ad un automobilista, a seguito di una rilevazione della violazione del passaggio con il semaforo rosso di un veicolo con dispositivo elettronico a distanza.

Il Giudice di Pace di Ivrea ha accolto un ricorso presentato da un cittadino multato per il presunto passaggio con semaforo rosso, con successivo accertamento della violazione con  un dispositivo automatico di rilevazione (“### EVO”), installato nella "capitale del canavese".


- Il punto centrale della sentenza: nessuna omologazione

Il Comune aveva prodotto documentazione che attestava la mera approvazione del dispositivo, ma non l’omologazione, che rappresenta una procedura distinta e più rigorosa. 

Secondo il Giudice, in assenza di omologazione, l’apparecchio non può essere considerato affidabile per accertare in automatico la violazione del Codice della Strada.

Il Giudice osserva, con particolare riferimento alla violazione del semaforo rosso con photored, quanto segue: "Ciò premesso si ritiene che l'omologazione costituisca requisito necessario anche per le apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni per passaggio con semaforo rosso, non diversamente dai dispositivi di rilevamento della velocità, poiché costituisce la prescritta procedura tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione di ogni strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento del pubblico ufficiale, procedura che costituisce requisito imprescindibile dell'accertamento.".


- Perché è importante?

L’omologazione attesta la conformità tecnica e la precisione dello strumento, ed è richiesta anche per i dispositivi che rilevano il passaggio con il semaforo rosso, esattamente come per gli autovelox. Senza tale garanzia, la sanzione diventa illegittima, così come chiarito dalla Cassazione (vedi qui).


- Cosa può fare il cittadino multato?

Se hai ricevuto un verbale per semaforo rosso rilevato con sistema automatico, verifica se il dispositivo è omologato. In caso contrario, potresti avere valide ragioni per un ricorso, anche con l'aiuto di Consumatore Informato (sos@consumatoreinformato.it).

Giudice di Pace di Ivrea sentenza n. 425/2025

venerdì 7 febbraio 2025

Applicazioni per la segnalazione degli autovelox

 
Le recenti novità giurisprudenziali intervenute in materia di sanzione amministrativa comminata a seguito di rilevazione di superamento del limite di velocità attraverso dispositivo elettronico a distanza ("autovelox") sta generando notevoli contrasti in merito a questi dispositivi e al loro rispetto dei requisiti di legalità (per un approfondimento, clicca qui). 

Occorre premettere che non siamo in favore di coloro che violano la legge, ritenendo giusta la multa per la violazione del Codice della strada.

Allo stesso tempo, però, la sanzione deve essere preceduta da una regolare rilevazione della violazione della legge, altrimenti si rischia di non garantire il requisito di legalità, presupposto necessario a garantire la certezza della pena.

Ed è altresì legittimo che vi siano applicazioni che possano segnalare i dispositivi di controllo della velocità con installazione fissa, così come ribadito da un recente provvedimento governativo, il quale ha altresì chiarito che gli autovelox devono essere chiaramente segnalati e ben visibili, aumentando la trasparenza per gli automobilisti.

domenica 22 settembre 2024

T - Red: valida la multa con il velox solo se deliberata dal Comune

Non è valida la multa conseguente alla violazione semaforica, e rilevata con dispositivo T-Red, nel caso in cui non esista una specifica delibera comunale che autorizzi l'istallazione del dispositivo di rilevamento.

Il principio è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione civile, sez. II, con l'ordinanza n. 21894 del 2 agosto 2024, alla quale si era rivolto un automobilista per una sanzione per violazione del semaforo rosso, rilevata con T-Red.

Il comune di Moncalieri aveva notificato all'automobilista, in conseguenza dell'accertamento, verbali di sanzione con decurtazione di punti della patente.

I verbali sono stati impugnati dall'automobilista con ricorso presentato al al Giudice di Pace di Torino, con la quale chiedeva l'annullamento sostenendo, tra le altre, che il dispositivo di rilevamento delle sanzioni in remoto era stato predisposto in assenza di una delibera della Giunta del comune di Moncalieri che autorizzasse l'installazione dell'apparecchio.

L'eccezione veniva accolta dal GdiP di Torino, ma respinta dal Tribunale di Torino, quale giudice del gravame, il quale tale obbligo non sarebbe previsto nel caso di installazione in centro abitato, ricadendo l'obbligo nella competenza degli enti proprietari delle strade.

La vicenda è arrivata avanti al Giudice di legittimità, il quale  ha accolto il ricorso dell'automobilista, affermando che nel caso di installazione di dispositivo T-Red in un centro abitato, esiste un obbligo di delibera della Giunta del comune che ne legittimi la predisposizione, disciplinando ogni aspetto specifico dell'installazione.

Il Giudice di legittimità ricorda che la rilevazione di una violazione del Codice della strada deve essere, in linea generale, accertata direttamente da parte degli incaricati dall'ente locale; il rilevamento con dispositivo a distanza della sanzione è una modalità solo residuale che deve, come previsto dalla legge, essere disciplinata in modo preciso.

Per quel che riguarda il rilevamento del superamento del semaforo rosso, il giudice specifica che: "[...] l'art. 4, comma 1, del suddetto D.L. 27 giugno 2003, n. 151, tuttavia, ha poi aggiunto, all'art. 201, il comma 1 ter, esplicitamente prevedendo che nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (ipotesi contemplata dalla lettera b del comma 1 bis dello stesso articolo) non sia necessaria la presenza degli organi di polizia stradale "qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate"; l'art. 36 della legge 29/07/2010 n. 120, pure recante ulteriori modifiche, ha quindi aggiunto al comma 1 bis la lettera g-bis), escludendo la necessità della contestazione immediata quando l'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214 avvenga per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.".

Il dispositivo che rileva questo tipo di violazioni deve, però, essere omologato e tarato: "In conseguenza, questa Corte ha allora ritenuto che i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo (nel caso di specie, apparecchiatura denominata "T-red"), ove omologati e "utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni", siano divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia. (cfr. sull'incidenza della modifica normativa, Cass. Sez. 2, n. 21605 del 19/10/2011).".

Ma l'ordinanza della giunta comunale è necessaria? e la Cassazione chiarisce che nel caso di predisposizione di rilevatore T - Red in centro abitato, ricade sull'organo locale (la giunta comunale) l'obbligo di emanare il provvedimento formale (ordinanza) che legittimi l'installazione.

Provvedimento che non può essere nè generale, nè generico, tant'è che nel caso di specie non è stato ritenuto idoneo a garantire la legittimità della predisposizione del macchinario la  delibera n. 264/2016 citata dal Comune di Moncalieri, provvedimento con il quale si è semplicemente approvato un generale piano esecutivo della materia, con potenziamento dei controlli stradali, rimandando ad altro provvedimento per la disciplina dei rilevatori delle sanzioni a distanza.

L'assenza di una specifica delibera della Giunta comunale che individui i luoghi destinati al controllo, disciplinando ogni singolo aspetto del rilevatore a distanza, l'installazione del come il T-Red non è legittima e i relativi verbali devono essere considerati nulli.

Di seguito il provvedimento della Suprema Corte di Cassazione.

domenica 24 settembre 2023

Autovelox: la Cassazione ribadisce l'obbligo di omologazione del dispositivo

Ancora una volta la Cassazione delinea, in modo chiaro ed inequivocabile, i presupposti per la validità della sanzione del Codice della strada accertata attraverso l'autovelox (clicca qui per leggere un precedente intervento).

La Cassazione chiarisce che ai fini della validità di una sanzione accertata attraverso l'autovelox, è necessario che il dispositivo elettronico sia omologato e periodicamente sottoposto a taratura, nonché la segnalazione installata un chilometro prima come previsto per legge. 

La necessità dell'omologazione dell'autovelox è giustificata dalla garanzia di certezza giuridica che l’ente pubblico  deve fornire al momento della contestazione della condotta all'automobilista.

L’assenza del rispetto dei requisiti tecnici menzionati rende, come chiarito dalla Corte, la sanzione amministrativa notificata all’automobilista non valida, o quanto meno inefficace in quanto priva di valida e certa prova giuridica del presupposto sanzionatorio.

“In primis, in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi (Corte cost., Sentenza n. 113 del 18/06/2015).

E in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento, mediante i relativi certificati".

Corte di Cassazione - Sez. II^ Civ. - Ordinanza n. 22627/2023.

domenica 13 agosto 2023

Legittima la multa elevata a chi parcheggia la macchina a ridosso di un incrocio

Parcheggiare la macchina a ridosso di un incrocio è in violazione dell'art. 158 del Codice della Strada ed è legittima la sanzione irrogata dalla polizia locale ad un veicolo parcheggiato nelle vicinanze di una intersezione tra più strade.

La Cassazione ha ribadito, in più circostanze, il divieto di sosta del veicolo in corrispondenza dell'incrocio, in quanto crea una situazione di pericolo e viola l'art. 158 del Codice della strada.

La norma in parola dispone il divieto di sosta del veicolo: "fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita' delle aree di intersezione" (lett. E).

Nel caso di centro abitato, invece, la successiva lett. F stabilisce che: "nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;"

La questione ha interessato la Suprema Corte anche perché nel provvedimento sanzionatorio impugnato dall'automobilista, non veniva specificato quale distanza vi fosse tra la macchina e l'incrocio.

La Corte ha chiarito, sul punto, che il verbale di accertamento, seppur non preciso, aveva accertato che il veicolo si trovava in prossimità dell'incrocio, circostanza sufficiente per determinare la violazione dell'art. 158.

La Corte ricorda che nel momento in cui l'accertatore (la polizia locale) rileva la condotta in violazione della norma, implicitamente attesta che l'autovettura è in sosta a meno di cinque metri dall'incrocio, salvo prova contraria.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 17469/2021.

domenica 18 settembre 2022

Multa - abbiamo il diritto di conoscere chi ci sanziona

La persona oggetto di sanzione amministrativa ha il diritto di conoscere il nominativo del sanzionatore.

Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato, con il provvedimento che potete leggere di seguito, e trae origine da una vicenda abbastanza ordinaria, ovverosia l'irrogazione di una multa da parte di un controllore.  

Nel caso di specie, durante un tragitto locale di Trenitalia, uno dei viaggiatori era sprovvisto di valido titolo di viaggio  obliterato, tant'è che il controllore elevava la relativa sanzione amministrativa.

Il  viaggiatore proponeva reclamo avverso il verbale di accertamento, la quale veniva respinta, sicché il consumatore decideva di presentare istanza di accesso agli atti alla Direzione regionale Veneto di Trenitalia.

Tra i vari documenti oggetto di richiesta, il ricorrente chiedeva i  dati personali dell’agente accertatore, la qualifica del medesimo e il relativo tesserino di riconoscimento.

Trenitalia opponeva diniego, sollevando questioni di riservatezza e tutela del dipendente, contestate dal viaggiatore con il ricorso presentato al TAR Veneto.

Il giudice amministrativo di primo grado accoglieva l'istanza del consumatore, costringendo Trenitalia ad impugnare il provvedimento avanti al Consiglio di Stato.

Quest'ultimo, facendo proprie le ragioni proposte dal TAR Veneto, ha rigettato il ricorso di Trenitalia, ritenendo che le generalità dell’agente accertatore non rientrano tra i dati sensibili meritevoli di una maggiore tutela, legati alla professione svolta o per tutela della riservatezza.

Non  si tratta, in altri termini, di un dato sensibile tale da giustificare il rifiuto alla legittima richiesta del soggetto legittimato ad ottenerlo, né possono essere avanzate ragioni di sicurezza e tutela del controllore, nè tanto meno motivi di privacy.

Osservano i giudici che il  rischio di sicurezza dell'agente accertatore è ipotetico e non sufficiente ad escludere il diritto di accesso azionato dal cittadino “tale rischio è stato semplicemente ipotizzato e comunque rappresenta un’argomentazione difensiva che non consente di pervenire a diversa conclusione, tenuto conto che (…) in presenza dei necessari presupposti di legittimazione ed interesse, tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art. 24, commi 1 e 2, 3, 5, e 6” (recanti i casi di esclusione del diritto di accesso) con la precisazione che, ai sensi del successivo comma 7 del medesimo disposto, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere i propri interessi giuridici”, mentre là dove si tratti di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari “l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile”.

In conclusione, il viaggiatore che viene sanzionato ha diritto di conoscere i dati personali della persona che ha elevato la multa, come stabilito dal Consiglio di Stato - sentenza n. 2530/2022 che trovate qui di seguito.

venerdì 31 dicembre 2021

Amazon: abuso di posizione dominante. Arriva la sanzione dall'Antitrust

Fonte: comunicato stampa
9 dicembre 2021
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre 1 miliardo di euro (1.128.596.156,33) alle società Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à r.l., Amazon EU S.à r.l., Amazon Italia Services S.r.l. e Amazon Italia Logistica S.r.l. per violazione dell’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Amazon detiene una posizione di assoluta dominanza nel mercato italiano dei servizi di intermediazione su marketplace, che le ha consentito di favorire il proprio servizio di logistica, denominato Logistica di Amazon (Fulfillment by Amazon, c.d. “FBA”), presso i venditori attivi sulla piattaforma Amazon.it ai danni degli operatori concorrenti in tale mercato e di rafforzare la propria posizione dominante.

Secondo l’Autorità, le società hanno legato all’utilizzo del servizio Logistica di Amazon l’accesso a un insieme di vantaggi essenziali per ottenere visibilità e migliori prospettive di vendite su Amazon.it. Tra tali vantaggi esclusivi spicca l’etichetta Prime, che consente di vendere con più facilità ai consumatori più fedeli e alto-spendenti aderenti all’omonimo programma di fidelizzazione di Amazon. L’etichetta Prime consente, inoltre, di partecipare ai famosi eventi speciali gestiti da Amazon, come Black Friday, Cyber Monday, Prime Day e aumenta la probabilità che l’offerta del venditore sia selezionata come Offerta in Vetrina e visualizzata nella cosiddetta Buy Box. Amazon ha, così,  impedito ai venditori terzi di associare l’etichetta Prime alle offerte non gestite con FBA.

domenica 7 novembre 2021

Scout speed - la Cassazione limita la validità delle "multe mobili"

Uno dei nuovi sistemi utilizzati dalle forze dell'ordine per rilevare, e sanzionare, il superamento del limite di velocità da parte degli automobilisti è lo scout speed, un sistema posizionato sul veicolo della polizia con lo specifico fine di accertare le violazioni del Codice della Strada.

La questione sollevata, e risolta dalla Corte della Cassazione con il provvedimento oggetto di commento, è la legittimità dell'utilizzo di questo sistema in carenza di apposita informativa fornita agli automobilisti.

Nel caso di specie, infatti, un automobilista era stato oggetto di sanzioni amministrative per aver viaggiato a 85 km/h in un tratto stradale ove il limite era 70 km/h. Il rilevamento della violazione era avvenuto a mezzo del nuovo sistema di accertamento elettronico posizionato sul veicolo.

La Suprema Corte di Cassazione ha considerato non regolare tale metodo di accertamento, annullando le multe, per violazione dell'articolo 142 comma 6 bis CdS, norma che prevede l'obbligo di segnalazione preventiva del controllo elettronico a distanza in un determinato tratto stradale.

Occorre infatti ricordare che se è vero che lo scout speed è autorizzato, è altresì vero che il soggetto controllore deve predisporre sistemi informativi idonei ad informare l'automobilista che sta percorrendo quella specifica strada.

Il mancato rispetto di tale limite rende non valida la sanzione amministrativa che deve essere annullata, come spiegato dalla Cassazione nel provvedimento che potete leggere di seguito.

Cass. Civile II^ - Ordinanza n. 29595/2021.

domenica 22 novembre 2020

Il tutor non è correttamente tarato. La multa è ancora nulla

La Cassazione torna a trattare la ormai conosciuta questione delle multe elevati a seguito di superamento del limite di velocità accertato a mezzo di sistema elettronico a distanza (tutor).

La validità di questi rilevamenti sono stati oggetto di precedenti interventi del giudice di legittimità (vedi qui), ove è stato chiarito che il dispositivo di accertamento doveva (e deve) essere tarato e aggiornato con regolarità attraverso specifici enti qualificati.

La pronuncia ha il pregio di ricordare che a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, C.d.S. (Corte Cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere oggetto di controllo periodico idoneo ad accertare la corretta funzionalità del tutor e la taratura.

E' onere del rilevatore (polizia municipale) quello di dimostrare di aver sottoposto il tutor a controllo periodico, attestando la corretta taratura del rilevatore di velocità.

La verifica ha quale finalità quella di garantire l'affidabilità della macchina e deve essere chiaramente indicata nella comunicazione della sanzione notificata al consumatore.

Ecco la Cassazione Civile Sez. II^ Civ. Ordinanza n. 24993/2020

domenica 2 febbraio 2020

Semaforo rosso - sanzione valida anche senza taratura

Questa domenica torniamo a focalizzare la nostra attenzione sulla validità delle sanzioni rilevate attraverso il semaforo. Sono legittime od è necessaria la taratura di questi dispositivi?

Corte di Cassazione, smentendo il giudice di merito, ha escluso la necessità della taratura del dispositivo elettronico apposto sul semaforo e che accerti le violazioni con il semforo rosso da parte dell'automobilista.

L'obbligo di controllo ed aggiornamento periodico dello strumento elettonico riguarda, infatti, solo gli apparecchi destinati alla misurazione e accertamento della velocità, così come ricordato dalla Cassazione, richiamando la precedente sentenza n. 9645/2016. 

Tale obbligo non sussiste, invece, per l'apparecchio che non è destinato ad accertare la violazione della velocità (come nel caso del semaforo) per il quale è necessario che il l'atto sanzionatorio notificato all'automobilista indichi l'attestazione di conformità e il verbale di collaudo. 

Di seguito, il provvedimento della Corte di Cassazione.

domenica 22 dicembre 2019

Autovelox: per la postazione mobile non esiste alcun obbligo di segnaletica ad 1 km di distanza

Ancora una volta torniamo a segnalare un recente intervento della Cassazione in materia di autovelox e multe, ed in questo caso con esito negativo per l'automobilista.

La Cassazione ha chiarito che la regola dell'avviso di rilevamento elettronico della velocità, usualmente predisposto un chilometro prima della postazione, è obbligatorio solo per le postazioni autovelox fisse.

In altri termini, con la sentenza che potete leggere di seguito, nel caso di autovelox mobili – quelli con la presenza, ai margini della strada, degli agenti di polizia, non sussiste alcun obbligo di apposizione di alcun avviso un chilometro prima della rilevazione. 


Secondo la Corte tale obbligo sussiste solo per gli autovelox fissi, ovverosia gli apparecchi che operano in assenza di agenti e in modalità automatica, e per i quali è necessario che l'automobilista sia avvertito ad una distanza certa e predeterminata per legge, ovvero 1 chilometro.


Qui il provvedimento della Corte di Cassazione.

domenica 20 ottobre 2019

Tutor privo di controllo periodico? la multa deve essere annullata

Violazione rilevata con il tutor? è valida se il dispositivo viene sottoposto al periodico controllo da parte del controllato con periodicità dal soggetto rilevatore(Polizia stradale o locale).

La Suprema Corte di Cassazione ha riaffermato il principio con la recente Ordinanza n. 24757/2019, con la quale ha annullato una sanzione stradale notificata a seguito di controllo con sistema di rilevazione della velocità a distanza.

Nel caso di specie, la Prefettura di Roma aveva notificato ad un automobilista una sanzione stradale rilevata con il sistema SICVe (tutor), accertata a distanza attraverso l'apparecchiatura elettronica.

L'automobilista aveva impugnato la sanzione, contestando anche l'omessa verifica periodica del dispositivo, e quindi la carenza di certezza della violazione accertata e solo successivamente contestata.

Il giudice di legittimità ha annullato la multa, ritenendo che il dispositivo di accertamento non era stato oggetto di controllo, presupposto fondamentale per la validità della violazione contestata.

La verifica periodica deve riguardare, come si legge nella sentenza, sia la funzionalità del dispositivo che la sua taratura.

Tale carenza di prova invalida la sanzione notificata all'automobilista, come potete leggere nell'ordinanza che trovate qui di seguito.

domenica 8 settembre 2019

Multe - il Giudice di Pace di Milano chiarisce quando sono valide

È capitato a molti di ricevere a casa una multa per avere superato il semaforo con il rosso qualche mese prima. È altresì comune, molto tempo dopo il fatto contestato, non ricordare nulla o, addirittura, sospettare che vi sia stato un errore. 

Alcune semplici accortezze ci aiuteranno, tuttavia, a verificare se il verbale che è stato notificato a casa tiene in considerazione proprio il fattore delle amnesie e del tempo trascorso: difatti, non è sempre consentito contestare le infrazioni del codice della strada senza fermare il conducente e consegnargli in mano il verbale (contestazione immediata). 

La sentenza in commento oggi, la n. 6299 pubblicata dal Giudice di Pace di Milano il 13 luglio 2018, ci consentirà di fare mente locale sull’argomento.

(1) La regola principale: quella della contestazione immediata
 L’art. 200 Codice della Strada stabilisce che la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata. 

(2) La contestazione differita: quando si può fare
L’art. 201 Codice della Strada elenca i casi tassativi nei quali la contestazione differita è sempre valida, perché il trasgressore non può venire neppure identificato e di necessità vi si deve fare ricorso:

-  veicolo lanciato ad alta velocità;
-  attraversamento di un incrocio con semaforo a luce rossa;
-  accertamento con dispositivi autorizzati quali autovelox o impianti di rilevazione semaforici;
-  rilevazione dei veicoli che accedono a zone a traffico limitato;
-  sorpasso vietato;
-  veicolo in assenza del trasgressore.

(3) Contestazione differita fuori dai casi elencati dall’articolo 201 Codice della Strada
L’agente verbalizzatore, quando non si trova in uno dei casi in cui la legge prevede espressamente la contestazione differita, deve specificare nel verbale perché non si è potuto procedere alla contestazione immediata della multa.


A tale riguardo, il Giudice di Pace di Milano afferma che “è da ritenere che la spiegazione deve essere data in maniera specifica e dettagliata, non ricorrendo a formule generiche, di quelle “standard”; inoltre “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, la motivazione delle ragioni della contestazione differita deve essere collegata al tipo di infrazione”.

Qui la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 6299/2018.

domenica 7 luglio 2019

Revoca patente - termine per nuovo esame di guida

Quando posso sostenere il nuovo esame di guida per ottenere la patente quando mi è stata revocata? e da quando decorre tale termine?

La Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a dare risposta ai quesiti di cui sopra, chiarendo quando decorrono i tre anni per l'automobilista che, ritirata la patente, possa sostenere un nuovo esame e riacquisire il diritto alla guida del veicolo.

Nel caso di specie, tale termine era stato fatto decorre non dalla data di accertamento del reato, e ritiro della patente, ma non da quando tale provvedimento era divenuto definitivo, ossia a seguito della sentenza penale che aveva "certificato" tale provvedimento.

La Cassazione ha, a tal proposito, richiamato l’art. 219 C.d.S., comma 3 ter, prevede che “quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato”.

Nel caso in cui al ritiro della patente, se l'automobilista non impugna il provvedimento, questi diviene subito definitivo e da tale data decorre il termine di tre anni. 

Al contrario, se il provvedimento di revoca è oggetto di impugnazione, come nel caso di specie, l'accertamento del reato avviene, secondo la giurisprudenza di legittimità, a seguito di sentenza passata in giudicato ove sia accertato in modo definitivo il ritiro della patente.

Qui la sentenza.

domenica 17 marzo 2019

Autovelox: multa valida solo se il percorso stradale viene dichiarato ad "alto scorrimento"

Questa domenica torniamo a puntare la nostra attenzione sul sistema di rilevamento della velocità con l'autovelox e la validità della sanzione amministrativa.

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 4090/2019, ha limitato la validità del controllo della velocità attraverso un sistema velox, ribadendo il principio secondo il quale l'autovelox non può essere predisposto in tutte le strade.

Codice della Strada, infatti, individua delle caratteristiche minime che il tratto stradale deve presentare affinché possa essere prevista l'installazione di un sistema di controllo della velocità a distanza.

Ed in particolare, come osservato dalla Cassazione, il tratto stradale deve essere incluso nell'elenco prefettizio come strada urbana ad alto scorrimento.

I requisiti per includere una strada urbana nell'elenco prefettizio è la presenza di una banchina pavimentata a destra e del marciapiede, in assenza dei quali non può essere installato l'autovelox.

La Cassazione osserva, a tal proposito, che "[…] il legislatore ha affidato al prefetto il compito di selezionare, tra le strade urbane di scorrimento, quelle in cui si rende necessario il controllo a distanza, ed ha previsto che la selezione debba avvenire sulla base della valutazione degli elementi espressamente indicati nell'art. 4, comma 2, d.l. n. 121 del 2002, vale a dire il tasso di incidentalità e le condizioni strutturali, plano - altimetriche e di traffico della strada, condizioni che devono essere tali da rendere non possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o l'incolumità degli agenti e dei soggetti controllati".

Di seguito, la sentenza della Cassazione n. 4090/2019. 

domenica 27 gennaio 2019

Semaforo giallo troppo rapido? comunque valida la multa

A chi non è capitato di arrivare nelle vicinanze di un semaforo con segnale giallo e che, quasi immediatamente, diviene rosso. In questi casi, molti automobilisti si lamentano di questo passaggio "troppo rapido" da giallo a rosso del semaforo, considerando non valida una eventuale multa per chi vi transita.

Invero, in questi ultimi anni sono state elevate molte multe da vigili e polizia in questi casi, avendo ravvisato la violazione del passaggio del semaforo come una violazione del Codice della Strada.

E' valida la multa nel caso di segnalazione a luce gialla troppo breve? 

Si, così ha deciso la Corte di Cassazione con la recente Ordinanza n. 567/2019, ove ha chiarito che è del tutto indifferente la durata della luce gialla del semaforo, cosicché l'automobilista che transita mentre scatta il rosso comunque dovrà pagare la multa.

Leggetevi l'ordinanza della Cassazione e rallentate quando siete in prossimità di un semaforo con segnalazione gialla.

domenica 5 marzo 2017

Semaforo rosso e sanzione - limite alla prova fotografia

In questo blog non può mancare, di tanto in tanto, la segnalazione di un precedente giurisprudenziale ove viene trattata la questione "mi è arrivata a casa la  multa a seguito di fotografia".

L'argomento sanzioni amministrative elevate dalla polizia locale agli automobilisti che violano le norme del Codice della Strada è stato trattato con frequenza nel blog, e potete trovare altri precedenti, suggerimenti ed ulteriore materiale.

Questa domenica, però, vogliamo portare alla vostra attenzione la recente sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione Civile - Sezione Civile  II^ (sentenza n. 460/2017), con la quale è stato posto un limite di prova alla fotografia che accerta il superamento del semaforo rosso, con conseguente irrogazione della relativa sanzione amministrativa nei confronti dell'automobilista.

La sorveglianza della circolazione automobilistica nelle città è fenomeno interessato, da un lato, dalla penuria di agenti di polizia municipale e, dall’altro, dall’esigenza dei Comuni di “fare cassa”.

La tecnologia photored (rilevamento fotografico - infrazioni semaforiche), per quanto pratica per le Amministrazioni Locali, solleva da tempo interrogativi circa il suo uso indistinto.

È giusto, pertanto, fare chiarezza sul legittimo utilizzo di questa tecnologia.

Norme e principi di riferimento
Le norme principali a cui fare riferimento sono contenute nel Codice della Strada, agli artt. 200 e 201, commi 1 bis e 1 ter.


Nel dettaglio, l’art. 200 stabilisce il principio della contestazione immediata: qualora sia possibile, l’infrazione stradale deve essere contestata immediatamente dall’Agente, tanto al trasgressore, quanto all’obbligato in solido (es. proprietario dell’automezzo).


Questo consente al trasgressore di “assistere” alla contestazione e, in qualche modo, di discolparsi e, in ogni caso, risponde ai “compiti” di sorveglianza della strada da parte dell’Amministrazione Locale.

Ove non sia possibile fare contestazione immediata, l’art. 201 consente la contestazione differita: questa avviene senza la necessaria presenza dei vigili urbani sul posto e tramite la notifica del verbale presso la residenza del trasgressore, entro 90 giorni dall’accertamento.

Ed è lo stesso Codice della Strada a sancire, al comma 1 ter, che “Nei casi previsti alle lettere b) del comma 1-bis [n.d.r. attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa] (…)  non è necessaria la presenza  degli  organi  di  polizia  stradale  qualora l'accertamento  avvenga   mediante   rilievo   con   dispositivi  o apparecchiature che sono stati  omologati  ovvero  approvati  per  il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale (…)”.

Se ne ricava il seguente principio: sì ai verbali contestati a casa, purché gli apparecchi ai semafori siano omologati od automatizzati.


E il photored è uno degli apparecchi autorizzati da apposito Regolamento del Ministero dei Trasporti, e più precisamente il n. 1129 del 18 marzo 2004. Questo, tra l’altro, prevede che  "sono scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea di arresto"

Il punto della giurisprudenza
Per offrire chiarezza ai lettori, si precisa che l’articolo 201 Codice della Strada non esclude sempre la presenza di Vigili Urbani vicino alle apparecchiature automatiche. E ciò per il semplice motivo che, in fondo, sono gli Agenti, in carne ed ossa, a dissuadere gli automobilisti dal non rispettare il Codice della Strada, e non semplici “telecamere” poste ai semafori e sugli incroci. 


Inoltre, si deve tenere a mente che il Regolamento del Ministero dei Trasporti è una norma di secondo livello (che sottostà alla legge) e, pertanto, non può “scalzare” il Codice della Strada. 


In definitiva, può essere che l’apparecchio automatico photored sia omologato e “regolare” finché si vuole, ma che nel caso concreto si richieda la presenza di Agenti sul posto (ad esempio, nel caso di code poco dopo l’incrocio, traffico intenso, incidenti stradali etc.). In tal senso si muove un costante indirizzo della Cassazione (v. a proposito, Sez. 2, 11 aprile 2006, n. 8465 ; Sez. 2, 11 gennaio 2008, n. 558; sez. 2, 28 ottobre 2009,  n. 27414).

Cassazione nel 2017 - semaforo rosso e fotografia: quando è valida?
Diverso, tuttavia, è il caso ad ultimo affrontato dalla recentissima Cassazione Sez. 2, 11 gennaio 2017, ove non si è discusso tanto della “regolarità” del photored, quanto dell’attimo in cui l’apparecchio ha “sorpreso” il veicolo in prossimità della linea che precede l’incrocio e, si badi bene, non in casi limite come quelli visti poc’anzi.

Nel caso di specie la Corte ha avuto modo di dire che “la circostanza (risultante dalla foto prodotta) dalla posizione del veicolo a cavallo della linea di arresto con semaforo a luce rossa, congiuntamente all’altra foto, che mostra il veicolo nella posizione oltre la linea di arresto sempre con luce semaforica rossa” rileva ai fini della legittimità del verbale di contestazione differita.  Ciò posto, la Corte ha “cassato” la sentenza di Appello con rinvio ad altro Tribunale.


Conclusione

L’automobilista, pure nella difficoltà che ciò richiede, dovrà verificare il preciso momento in cui viene “sorpreso” dalla telecamera, come pure ricordare le circostanze intorno a lui (traffico, ostacoli all’incrocio, altre situazione che non giustificano l’assenza di vigili urbani sul posto), per contestare il verbale differito davanti al Giudice di Pace.


Qui di seguito, la sentenza per esteso:
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