venerdì 3 ottobre 2025

Bonus Elettrodomestici 2025: guida pratica per ottenere i vantaggi fiscali

Nei prossimi giorni prende avvio l'iniziativa "bonus elettrodomestici" prevista con agevolazioni fiscali fino a 200 euro in favore dei consumatori, con validità prevista fino al 2027. Si tratta di uno sconto diretto in fattura al momento dell’acquisto, non di un rimborso successivo: quindi il risparmio è immediato in negozio.


(A) Chi ha diritto al bonus

  • Tutti i cittadini possono fare domanda.

L’importo varia in base all’ISEE:

- Sconto fino a 100 € (30% del prezzo) per chi ha ISEE superiore a 25.000 euro.

- Sconto fino a 200 € per chi ha ISEE pari o inferiore a 25.000 euro.


(B) Elettrodomestici acquistabili

Sono ammessi solo grandi elettrodomestici, prodotti in Europa e a basso consumo.

Inoltre, va rottamato l’elettrodomestico vecchio della stessa tipologia, con classe energetica inferiore.

Categorie ammesse e requisiti minimi:

- Lavatrici e lavasciuga → classe A o superiore

- Forni → classe A o superiore

- Cappe → classe B o superiore

- Lavastoviglie → almeno classe C

- Asciugabiancheria → almeno classe C

- Frigoriferi e congelatori → almeno classe D

- Piani cottura → conformi al regolamento UE n. 66/2014


(C) Come ottenere il bonus (passaggi pratici)

Il provvedimento attuativo prevede la domanda on line, attraverso la piattaforma PagoPa e Invitalia a cui il consumatore si deve iscrivere.

E' possibile avviare la procedura, ed ottenere il vantaggio, anche tramite App IO (come già avvenuto per altri bonus), con un procedimento collaudato ove viene richiesto l'invio dell’ISEE (controllato automaticamente con i dati INPS).

A seguito del controllo, ricevere un codice univoco da utilizzare al momento dell'acquisto, comunicandolo al rivenditore, il quale lo applica applica in fattura con riduzione immediata del prezzo finale.

Attenzione: per usufruire dello sconto è necessario consegnare il vecchio elettrodomestico (di classe inferiore) al negoziante: quest'ultimo si occuperà dello smaltimento.


(D) Documenti utili da preparare

Quali documenti devono essere preparati per ottenere lo sconto?

    a.- Documento d’identità e codice fiscale.

    b.- ISEE in corso di validità (Dichiarazione Sostitutiva Unica).

Eventuali documenti richiesti dal rivenditore per la rottamazione (es. dichiarazione di consegna).

lunedì 29 settembre 2025

domenica 28 settembre 2025

Semaforo rosso? la multa annullata per mancata omologazione del dispositivo

Nuovo provvedimento che annulla la multa notificata ad un automobilista, a seguito di una rilevazione della violazione del passaggio con il semaforo rosso di un veicolo con dispositivo elettronico a distanza.

Il Giudice di Pace di Ivrea ha accolto un ricorso presentato da un cittadino multato per il presunto passaggio con semaforo rosso, con successivo accertamento della violazione con  un dispositivo automatico di rilevazione (“### EVO”), installato nella "capitale del canavese".


- Il punto centrale della sentenza: nessuna omologazione

Il Comune aveva prodotto documentazione che attestava la mera approvazione del dispositivo, ma non l’omologazione, che rappresenta una procedura distinta e più rigorosa. 

Secondo il Giudice, in assenza di omologazione, l’apparecchio non può essere considerato affidabile per accertare in automatico la violazione del Codice della Strada.

Il Giudice osserva, con particolare riferimento alla violazione del semaforo rosso con photored, quanto segue: "Ciò premesso si ritiene che l'omologazione costituisca requisito necessario anche per le apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni per passaggio con semaforo rosso, non diversamente dai dispositivi di rilevamento della velocità, poiché costituisce la prescritta procedura tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione di ogni strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento del pubblico ufficiale, procedura che costituisce requisito imprescindibile dell'accertamento.".


- Perché è importante?

L’omologazione attesta la conformità tecnica e la precisione dello strumento, ed è richiesta anche per i dispositivi che rilevano il passaggio con il semaforo rosso, esattamente come per gli autovelox. Senza tale garanzia, la sanzione diventa illegittima, così come chiarito dalla Cassazione (vedi qui).


- Cosa può fare il cittadino multato?

Se hai ricevuto un verbale per semaforo rosso rilevato con sistema automatico, verifica se il dispositivo è omologato. In caso contrario, potresti avere valide ragioni per un ricorso, anche con l'aiuto di Consumatore Informato (sos@consumatoreinformato.it).

Giudice di Pace di Ivrea sentenza n. 425/2025

sabato 27 settembre 2025

Vittoria per i consumatori: a Sondrio dichiarato nullo il contratto di iscrizione al Club Getaway

Una nuova e importante sentenza riafferma il diritto dei consumatori a essere tutelati da contratti poco chiari o, peggio, volutamente ambigui. Questa volta a finire sotto la lente d'ingrandimento è stato il famoso Club Getaway, promotore di formule associative che promettevano vacanze e soggiorni da sogno… ma con clausole tutt'altro che trasparenti.

Per raccontare la vostra vicenda e una prima valutazione, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it.


Il caso: un contratto dai contorni non troppo chiari

Il contratto prevedeva il versamento di una somma iniziale rilevante per l'adesione al Club, oltre a un obbligo di corrispondere una quota annuale per mantenere attivi i diritti associativi. 

Fin qui, nulla di anomalo in apparenza. 

Tuttavia, proprio i servizi inclusi nell'iscrizione — ovvero la possibilità di soggiornare in strutture turistiche selezionate — risultavano descritti in modo vago e generico.

Il giudice, sul punto, è chiaro nell'affermare che i servizi offerti avrebbero dovuto essere esposti in modo chiaro e specifico, con l'indicazione dei complessi turistici, la modalità di prenotazione, la disponibilità e caratteristiche. 

In altre parole, non si può chiedere ai consumatori di impegnarsi economicamente senza fornire informazioni precise su ciò che riceveranno in cambio, anche perché vi è uno squilibrio tra gli obblighi previsti tra le parti: preciso quello del consumatore, più generico quello assunto dal professionista.

venerdì 26 settembre 2025

Arenaways 2.0: concorrenza, diritti dei consumatori e nuove prospettive per il trasporto ferroviario locale

Torna l'alternativa a Trenitalia nel trasporto locale e, forse, la concorrenza che dovrebbe consentire il miglioramento di un servizio - il trasporto su rotaia - centrale per la vita dei consumatori.

Dobbiamo augurarci che a differenza del 2011, questa alternativa rimanga e si evolva, garantendo un miglioramento del trasporto locale in favore dei consumatori. 


1.- La concorrenza non realizzata nel 2011

Nel 2011, il fallimento di Arenaways segnò un duro colpo per la concorrenza nel trasporto ferroviario italiano. La compagnia privata, fondata da Giuseppe Arena, aveva provato a introdurre un'alternativa concreta ai servizi di Trenitalia sulla tratta Torino-Milano, con treni confortevoli, moderni e un approccio centrato sull’utente. 

L'arrivo di una seconda realtà nel trasporto ferroviario locale aveva illuso i consumatori in merito alla possibilità di avere un servizio all'altezza di questo paese.

Ma a poco più di un anno dall’avvio, l’azienda fu costretta a portare i libri in tribunale, soffocata da ostacoli burocratici e da pratiche anticoncorrenziali (clicca qui).

Il tramonto dell'iniziativa commerciale era stato favorito anche dalla condotta tutt'altro che collaborativa dell'unico operatore nel settore, tant'è che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con il provvedimento n. 24086 del 2012, ebbe a sanzionare Ferrovie dello Stato Italiane, Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana per abuso di posizione dominante (vedi qui).

 Secondo l’AGCM, gli operatori pubblici impedirono ad Arenaways di accedere equamente alle tracce orarie e di effettuare fermate intermedie, ostacolandone così l’attività commerciale.

In seguito, la decisione è stata confermata da TAR e Consiglio di Stato nel corso degli anni successivi, fino a una sentenza definitiva del 2021, che ha riconosciuto come tali comportamenti abbiano limitato l’apertura del mercato ferroviario in violazione delle norme sulla concorrenza (art. 102 TFUE).

lunedì 22 settembre 2025

Mercato dei certificati. Non tutti sono da rifiutare. Ma meglio comprarli in Borsa, non all’emissione

Fonte: Il Fatto Quotidiano
30 giugno 2025
Nel campo del risparmio e della previdenza le formule diverse da quelle tradizionali di regola sono state escogitate all’unico fine di portare via soldi ai clienti. È così da decenni. Ciò è vero per i piani di accumulo di capitale (pac), le polizze vita finanziarie, i fondi pensione, i piani pensionistici e così via, tutti da rifiutare in blocco, senza perdere tempo in inutili approfondimenti.

Fra le novità rientrano certo anche i certificati (o certificates in inglese), diffusi da alcuni anni. Sono titoli complessi, difficili da valutare nei dettagli. In genere promettono il rimborso del capitale dopo qualche anno, maggiorato dell’eventuale salita di una determinata azione, Borsa, valuta o merce. In compenso il risparmiatore rinuncia a interessi o dividendi della somma investita.

Anche questi sono da rifiutare, con rare eccezioni, quando vengono proposti da banche o sedicenti consulenti. Ma tali titoli sono poi quotati e così il discorso cambia. Si possono comprare in Borsa come le azioni, le obbligazioni o i Btp; e alcuni diventano convenienti.

domenica 21 settembre 2025

Richiesta di pagamento di bollette di energia elettrica o gas: il consumatore deve avviare la mediazione

La recente sentenza del Tribunale di Ragusa (n. 705/2025) ci consente di tornare a trattare un argomento caro a questo blog, ossia chiarire alcuni punti fondamentali per i consumatori che si trovano a dover fronteggiare una richiesta di pagamento da parte del fornitore di energia elettrica (per un controllo delle bollette, o se avete ricevuto un decreto ingiuntivo, potete scrivere a sos@consumatoreinformato.it).

Nel caso affrontato dal giudice siciliano, una società aveva infatti ricevuto un decreto ingiuntivo per circa 35.000 euro, somma relativa a forniture non pagate. 

La società  ha proposto opposizione, sollevando diverse eccezioni: dalla prescrizione del credito all’assenza di mediazione, dalla mancata notifica delle fatture alla richiesta di CTU (consulenza tecnica d’ufficio). Ma il Tribunale ha rigettato l’opposizione, non ritenendo di dover accogliere le contestazioni formulate dalla società, così obbligandola a pagare le fatture.

Vediamo gli aspetti interessanti per noi consumatori.


    Il decreto ingiuntivo: come funziona

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento rapido con cui un creditore può ottenere un’ingiunzione di pagamento, senza avviare subito un processo. Il debitore può opporvisi entro 40 giorni, ma ha l’onere di dimostrare perché non deve pagare.

In questo caso, il Giudice ha ritenuto valida la notifica del decreto e non obbligatorie le procedure di mediazione o negoziazione assistita, perché:

- la legge esclude questi passaggi nei procedimenti monitori;

- le norme ARERA (TICO) obbligano alla conciliazione solo se è il cliente a fare causa, non se viene citato.


    - Le bollette come prova del credito

Altro punto importante riguarda le fatture: il giudice ha ribadito che le bollette, se dettagliate, costituiscono prova sufficiente del credito vantato, salvo che l’utente le contesti in modo preciso.

Nel caso esaminato:

- il fornitore ha prodotto le bollette, solleciti e documenti;

- l’opponente ha riconosciuto il debito chiedendo un piano di rientro;

- nessuna contestazione specifica è stata fatta su tariffe, consumi o contatore.

Risultato? Richiesta legittima e opposizione respinta.


    - Cosa deve sapere il consumatore

1. Prima di fare opposizione, valuta con attenzione se ci sono reali elementi difensivi.

2. Contesta subito e in modo dettagliato eventuali errori nelle fatture.

3. Una richiesta di rateizzazione può valere come riconoscimento del debito.

4. In molti casi, non è obbligatoria la mediazione, ma farla può comunque aiutare a risolvere il problema prima del giudizio.

In conclusione, quando ricevete un decreto ingiuntivo dovete subito rivolgervi ad un legale o ad una associazione consumatori (sos@consumatoreinformato.it) al fine di valutare la vostra posizione e proporre una mediazione e/o opposizione alla richiesta di pagamento avanzata dal professionista.

L'opposizione a un decreto ingiuntivo è un diritto, ma non basta contestare genericamente. Il Giudice valuta le prove e, se il creditore dimostra il proprio diritto, il decreto viene confermato con ulteriore aggravio di spese per il debitore.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Ragusa.

sabato 20 settembre 2025

Continua il trend negativo dei consumatori europei. La fiducia scende come il potere di acquisto

Continua il calo della fiducia dei consumatori europei che ad agosto ha avuto un nuovo calo di -15,5 punti, confermando un clima di incertezza che continua a pesare sulle famiglie. 

Si tratta di un dato significativo, non nuovo (vedi qui) che fotografa non solo l’umore dei cittadini, ma anche le difficoltà di un’economia che fatica a trovare slancio anche perché il potere di acquisto, specialmente in Italia, è in continuo calcolo.


Perché cala la fiducia

Nonostante i progressi nella lotta all’inflazione, i consumatori percepiscono ancora un forte peso sui bilanci domestici. I prezzi dei beni essenziali restano elevati, e molte famiglie faticano a vedere un miglioramento reale del loro potere d’acquisto. A questo si aggiunge la preoccupazione per il lavoro: in diversi settori industriali si intravedono segnali di rallentamento e cresce il timore di instabilità occupazionale.

Il risultato è che le famiglie diventano più caute: rinviano spese importanti, riducono i consumi non essenziali e aumentano il risparmio precauzionale. Un comportamento comprensibile, ma che finisce per frenare la ripresa economica, dato che i consumi privati sono una componente centrale del PIL dell’eurozona.


Un clima di incertezza che non passa

Come anticipato in precedenza, il dato di agosto non è un episodio isolato: da mesi la fiducia dei consumatori si muove in un altalena continua, senza riuscire a recuperare i livelli di ottimismo pre-pandemia. È un segnale importante perché la fiducia, più di altri indicatori economici, anticipa le scelte concrete delle famiglie e spesso rivela in anticipo l’andamento della spesa e dei consumi.


Implicazioni per l’economia

Saremo banali, ma un consumatore sfiduciato è un consumatore prudente. Per questo la debolezza dello stato psicologico del consumatore rappresenta una sfida seria per governi e istituzioni europee. La Banca Centrale Europea, da un lato, dovrebbe mantenere la pressione sull’inflazione; dall’altro, non può ignorare i segnali di fragilità dei consumi, che rischiano di rallentare ulteriormente la crescita.

Anche le imprese, soprattutto nel retail e nei servizi, sono costrette ad adattarsi a un cliente sempre più selettivo e attento al prezzo, rivedendo strategie e offerte.


Il prossimo futuro

Non crediamo che nei prossimi mesi vi saranno dei miglioramenti sostanziali e l'andamento dell'economia verrà messo davanti ad un punto decisivo: senza un recupero della fiducia sarà difficile immaginare una crescita solida e duratura. 

Per noi consumatori, invece, la priorità resta la stessa: proteggere il proprio potere d’acquisto, scegliere con attenzione, e pretendere trasparenza e chiarezza da istituzioni e aziende.

In fondo, la fiducia non è solo una questione di numeri: è la base della vita economica quotidiana. E quando vacilla, il rischio è che a pagarne il prezzo siano proprio le famiglie.

venerdì 19 settembre 2025

Bene il Tribunale di Varese che respinge la richiesta di pagamento delle spese di gestione di Elodie

Buona notizia per chi ha acquistato un certificato Michelangelo Hotel e deve pagare le spese di gestione annuali, ma non riesce a prenotare in una delle strutture gestite dalla società svizzera Elodie S.A. a causa dell'overbooking nei mesi caldi (per un controllo della vostra posizione, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it).

La recente sentenza del Tribunale di Varese ha affrontato la questione, ritenendo che l'accordo fatto concludere dalla società svizzera, attraverso i promotori, contiene una serie di elementi generici che rendono l'oggetto del contratto indeterminato.


1.- Il caso affrontato dal Tribunale di Varese

Il provvedimento del giudice lombardo ha riconosciuto fondate le eccezioni sollevate da un consumatore che aveva sottoscritto un contratto per l'acquisto di un certificato associativo, proposto all'esito di una sollecitazione ricevuta da parte dei promotori della società venditrice. 

All'esito della visione della documentazione contrattuale è emerso che:

  • Non esisteva alcun diritto concreto su uno specifico immobile;
  • L’uso della “settimana di soggiorno” era subordinato alla disponibilità di strutture indicate genericamente e modificabili in base ad accordi commerciali del gestore;
  • Mancava qualsiasi garanzia sulla fruizione certa del soggiorno annuale promesso;
  • L’indicazione delle tipologie di alloggio risultava vaga o incoerente con quanto riportato nei formulari informativi;
  • I servizi promessi (viaggi, sconti, trasporti) erano illustrati solo in termini generici, senza contenuti verificabili o esigibili.

In altri termini, il contratto presentava una serie di elementi talmente vaghi da non consentire al consumatore di poter comprendere la natura del negozio concluso con la società venditrice.

Al consumatore non veniva spiegato quali effetti sarebbero conseguiti con la conclusione del contratto e l'adesione a Club Michelangelo Hotel & Resort, salvo l'obbligo di dover pagare le spese di gestione annuali.

E le informazioni richieste non erano rese nemmeno attraverso il certificato vacanza inviato mesi dopo da parte di Elodie S.A..

lunedì 15 settembre 2025

Attenti all'invito a chiamare urgentemente il CAF: è un sms truffa

Hai ricevuto un SMS che ti chiede di contattare con urgenza il CAF?

Il messaggio, sfruttando le imminenti scadenze fiscali, invita l'utente a chiamare con urgenza il CAF a un numero che inizia con 89, che prevede un costo maggiorato rispetto al nostro piano tariffario. Richiamando il numero proposto, non solo non risponderà nessun CAF ma si resterà in attesa di parlare con un operatore che non risponderà, ci verrà addebitato il costo del servizio e svuotato il credito telefonico.

 

Il consiglio

Se ricevi la richiesta di chiamare con urgenza un numero che non conosci, verifica senza fretta la comunicazione e utilizza solo contatti ufficiali per chiamare l'ufficio proposto.

Scoperta la truffa blocca il numero per evitare di ricevere altri messaggi.

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