lunedì 16 marzo 2026

Ascensore in condominio: chi decide, chi paga e quali sono i diritti dei condomini

All’interno della vita condominiale, l’ascensore è uno dei temi che genera più discussioni tra i condomini, molto spesso originate dalla non conoscenza in merito a chi deve pagare, se è obbligatorio installarlo, cosa succede se qualcuno non lo usa o non paga, e quale sia la responsabilità dell’amministratore.

Per tale ragione, abbiamo deciso di proporre un breve intervento finalizzato a fare chiarezza su questo aspetto del condominio, avendo verificato che molte liti nascono da informazioni parziali o errate (i famosi falsi miti).

Non abbiamo la presunzione di affrontare tutte le specifiche questioni che coinvolgono l’ascensore condominiale, ma cercheremo di analizzare, in modo semplice ma corretto, la disciplina dell’ascensore in condominio, alla luce del Codice civile, delle norme speciali e dei principali orientamenti giurisprudenziali.

 

1. L’ascensore è sempre una parte comune?

Come è noto, il condominio è caratterizzato da beni che appartengono a tutti i proprietari: scale, androne, cortile, tetto, ossia le c.d. “parti comuni”.

L’ascensore, quando serve più appartamenti, è normalmente una parte comune, al pari delle scale o della porta di accesso al condominio.

E quindi l’ascensore diventa parte comune:

  • appartiene a tutti i condomini che ne sono serviti;
  • le decisioni su installazione, manutenzione e spese spettano all’assemblea;
  • le spese vanno ripartite secondo criteri stabiliti dalla legge o dal regolamento.

Occorre osservare, infine, che se l’edificio ha più scale, ciascun gruppo di condomini paga solo l’ascensore che serve la propria scala: si parla in questo caso di condominio parziale.

 

2. Installare un ascensore dove non c’è: quando è possibile

2.1 L’ascensore come “innovazione”

Se l’edificio è privo di ascensore sin dalla sua costruzione, la realizzazione voluta e votata in seguito, deve essere considerata una innovazione: un’opera nuova che migliora l’uso delle parti comuni.

Osserviamo sin da subito che il nostro quadro normativo consente questo tipo di innovazione, ponendo dei limiti:

a.- non devono compromettere la stabilità o la sicurezza dell’edificio;

b.- non devono rendere inservibili parti comuni per altri condomini (ad esempio impedire l’accesso a locali o passaggi).

L’installazione dell’ascensore deve essere oggetto di assemblea condominiale ove vi sia il voto positivo di una maggioranza qualificata, ovvero due terzi dei millesimi dei presenti.

2.2 Ascensore e barriere architettoniche: regole più favorevoli

Esiste, però, un caso particolare ove le regole previste in materia sono derogate, ossia laddove l’ascensore sia destinato all’eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche.

In questi casi, la disciplina relativa al voto condominiale dispone che:

-       basta la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà dei millesimi;

-       il condomino interessato può chiedere la convocazione dell’assemblea;

-       se l’assemblea non decide o respinge la proposta, in certi casi il singolo può installare l’ascensore a proprie spese, rispettando sicurezza e diritti altrui.

In questi casi, si parla di solidarietà condominiale, così come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza creatasi in materia, la quale ha progressivamente introdotto il diritto alla mobilità e all’accesso all’abitazione delle persone con disabilità, considerando questa posizione giuridica come meritevole di tutela rafforzata.

 

3. Chi paga l’ascensore?

3.1 Spese di prima installazione

Le prime spese, ossia quelle destinate all’installazione dell’impianto, possono essere ripartite:

-       in base ai millesimi di proprietà (criterio più frequente);

-       con criteri misti o convenzionali, se approvati correttamente dai condomini;

-       solo tra i condomini che hanno aderito all’opera.

L’assemblea può anche disporre che coloro che non partecipano nella fase iniziale possono intervenire nella spesa in un momento successivo, pagando una quota proporzionata al beneficio che inizia a ricevere.

3.2 Spese di manutenzione e gestione

Successivamente all’installazione, l’ascensore segue le regole dell’art. 1124 del Codice civile, norma che prevede quanto segue: “Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo”.

 Esiste, quindi, un criterio misto di ripartizione delle spese:

-       50% delle spese in base ai millesimi di proprietà;

-       50% in base all’altezza del piano: chi abita più in alto paga di più.

Da quanto appena anticipato, emergono due principi, in quanto i condomini dei piani alti contribuiscono maggiormente, mentre i proprietari degli alloggi situati al piano terra non sono automaticamente esonerati, ma possono esserlo per le spese di uso se l’ascensore non serve affatto la loro unità.

 

4. Tabelle millesimali e contestazioni

Le contestazioni relative all’ascensore devono essere risolte, in ambito condominiale, considerando le tabelle millesimali che rappresentano il criterio di suddivisione dei costi e delle decisioni.

I problemi più frequenti che riguardano queste tabelle sono che le stesse siano usate in modo errato o, ancor peggio, non siano state aggiornate dopo modifiche dell’edificio od ancora, come si è potuto accertare, siano in contrasto con la legge.

In questi casi, se i criteri di ripartizione sono errati, le delibere possono essere oggetto di impugnazione e, nei casi più gravi, le tabelle possono essere riviste dal giudice.

 

5. Il ruolo dell’amministratore

L’amministratore è il responsabile legale della corretta gestione e manutenzione dell’ascensore, in quanto impianto comune destinato all’uso dei condomini.

Quali sono gli obblighi che gravano sul professionista?

-       garantire che l’impianto sia sempre conforme alle norme di sicurezza;

-       assicurare il rispetto della normativa tecnica e amministrativa, in particolare del D.P.R. 162/1999;

-       agire con la diligenza richiesta a chi amministra beni comuni potenzialmente pericolosi.

E’ evidente che l‘eventuale malfunzionamento dell’ascensore non può essere considerato di secondaria importanza, incidendo in modo diretto ed immediato sulla qualità della vita dei condomini, soprattutto di chi vive ai piani alti o ha disabilità o difficoltà motorie.

L’amministratore ha un generale dovere di garanzia sul funzionamento dell’ascensore e sulla sua manutenzione.

In particolare, deve stipulare un contratto di manutenzione con una ditta abilitata, dotata dei requisiti di legge e di personale qualificato; organizzare la manutenzione ordinaria, che deve avvenire almeno ogni sei mesi; curare l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, quando necessari; far eseguire le verifiche biennali obbligatorie da parte degli enti o organismi competenti; conservare e aggiornare la documentazione tecnica dell’impianto; convocare l’assemblea ordinaria e ripartire tra i condomini le spese.

La normativa impone che installazione, riparazione, manutenzione e ammodernamento dell’ascensore siano affidati esclusivamente a personale specializzato e patentato.

 

6. Incidenti e responsabilità

L’ascensore è un impianto potenzialmente pericoloso e necessita di un controllo periodico da parte dei tecnici, finalizzato a garantire il buon funzionamento.

L’amministratore è chiamato ad attivarsi al fine di evitare problemi relativi all’ascensore, come il mancato allineamento della cabina al piano o in ipotesi componenti usurati o non adeguatamente controllati.

Nel più grave caso di incidente causato dall’impianto, il condominio risponde come custode dell’impianto, ma anche all’amministratore può essere contestata una responsabilità autonoma per il danno cagionato nel caso in cui egli abbia omesso controlli, verifiche o interventi dovuti ex lege o comunque deliberati dall’assemblea.

La legge prevede che la responsabilità del condominio (e/o dell’amministratore) può essere esclusa solo se viene dimostrato il caso fortuito, cioè un evento imprevedibile e inevitabile, estraneo a qualsiasi negligenza.

Per tale ragione, è prassi stipulare polizze assicurative condominiali che coprano i danni derivanti dall’uso dell’ascensore, a tutela sia dei condomini sia dell’amministratore.

 

7. Morosità: si può vietare l’uso dell’ascensore?

Un ultimo aspetto che usualmente si manifesta con l’ascensore condominiale è l’ipotesi in cui taluno dei condomini non paghi le spese relative alla gestione dell’ascensore.

L’assemblea può vietare l’utilizzo dell’ascensore al condomino moroso? Tecnicamente si, ma è molto rischioso dal punto di vista legale, in quanto l’impianto è una parte comune e privarne un comproprietario può rendere la delibera illegittima o nulla.

E tale rischio è ancora più evidente se il moroso è una persona con disabilità: in questo caso la limitazione dell’uso contrasterebbe con la normativa sulle barriere architettoniche e con i principi di solidarietà.

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