All’interno della vita condominiale, l’ascensore è uno dei temi che genera più discussioni tra i condomini, molto spesso originate dalla non conoscenza in merito a chi deve pagare, se è obbligatorio installarlo, cosa succede se qualcuno non lo usa o non paga, e quale sia la responsabilità dell’amministratore.
Per tale ragione, abbiamo deciso di proporre un breve
intervento finalizzato a fare chiarezza su questo aspetto del condominio,
avendo verificato che molte liti nascono da informazioni parziali o errate (i
famosi falsi miti).
Non abbiamo la presunzione di affrontare tutte le
specifiche questioni che coinvolgono l’ascensore condominiale, ma cercheremo di
analizzare, in modo semplice ma corretto, la disciplina dell’ascensore in
condominio, alla luce del Codice civile, delle norme speciali e dei principali
orientamenti giurisprudenziali.
1. L’ascensore è sempre una parte comune?
Come è noto, il condominio è caratterizzato da beni che
appartengono a tutti i proprietari: scale, androne, cortile, tetto, ossia le
c.d. “parti comuni”.
L’ascensore, quando serve più appartamenti, è normalmente
una parte comune, al pari delle scale o della porta di accesso al condominio.
E quindi l’ascensore diventa parte comune:
- appartiene a tutti
i condomini che ne sono serviti;
- le decisioni su
installazione, manutenzione e spese spettano all’assemblea;
- le spese vanno
ripartite secondo criteri stabiliti dalla legge o dal regolamento.
Occorre osservare, infine, che se l’edificio ha più scale,
ciascun gruppo di condomini paga solo l’ascensore che serve la propria scala:
si parla in questo caso di condominio parziale.
2. Installare un ascensore dove non c’è: quando è possibile
2.1 L’ascensore come “innovazione”
Se l’edificio è privo di ascensore sin dalla sua
costruzione, la realizzazione voluta e votata in seguito, deve essere
considerata una innovazione: un’opera nuova che migliora l’uso delle parti
comuni.
Osserviamo sin da subito che il nostro quadro normativo
consente questo tipo di innovazione, ponendo dei limiti:
a.- non devono compromettere la stabilità o la sicurezza
dell’edificio;
b.- non devono rendere inservibili parti comuni per altri
condomini (ad esempio impedire l’accesso a locali o passaggi).
L’installazione dell’ascensore deve essere oggetto di assemblea condominiale ove vi sia il voto positivo di una maggioranza qualificata, ovvero due terzi dei millesimi dei presenti.
2.2 Ascensore e barriere architettoniche: regole più favorevoli
Esiste, però, un caso particolare ove le regole previste in
materia sono derogate, ossia laddove l’ascensore sia destinato all’eliminazione
o riduzione delle barriere architettoniche.
In questi casi, la disciplina relativa al voto condominiale
dispone che:
- basta
la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà dei millesimi;
- il
condomino interessato può chiedere la convocazione dell’assemblea;
- se
l’assemblea non decide o respinge la proposta, in certi casi il singolo può
installare l’ascensore a proprie spese, rispettando sicurezza e diritti altrui.
In questi casi, si parla di solidarietà condominiale, così
come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza creatasi in materia, la quale
ha progressivamente introdotto il diritto alla mobilità e all’accesso
all’abitazione delle persone con disabilità, considerando questa posizione
giuridica come meritevole di tutela rafforzata.