domenica 2 agosto 2026

Corso Lecce, Torino: annullata una multa del T-Red. Ecco perché il verbale era illegittimo

La sentenza di questa domenica ha ad oggetto la legittimità della violazione rilevata attraverso un sistema elettronico di accertamento delle infrazioni semaforiche: il T-RED.

Nel caso di specie, stiamo parlando del sistema T - RED installato a Torino tra Corso Lecce e Corso Appio Claudio e ben conosciuto dagli automobilisti e per il quale il Giudice di Pace di Torino, con la sentenza del 18 giugno 2026, ha contestato la validità del sistema.

Nel caso di specie, il giudice ha infatti annullato un verbale elevato dalla Polizia Locale perché il Comune non è stato in grado di dimostrare un presupposto fondamentale: l'esistenza di una specifica deliberazione della Giunta comunale che autorizzasse l'installazione del sistema T-Red proprio nell'incrocio in cui era stata rilevata l'infrazione.

La decisione riafferma un principio molto semplice ma essenziale: anche la Pubblica Amministrazione deve rispettare la legge quando esercita il potere sanzionatorio.


1.- Il caso: il T-RED tra Corso Lecce e Corso Appio Claudio a Torino

L'automobilista era stato sanzionato per violazione dell'art. 146, comma 2, del Codice della Strada.

Secondo il verbale, il veicolo aveva oltrepassato la linea di arresto con il semaforo rosso presso l'incrocio tra Corso Lecce e Corso Appio Claudio a Torino, infrazione rilevata mediante un sistema T-Red.

Nel ricorso venivano contestati diversi aspetti della sanzione, tra cui l'assenza di una valida autorizzazione comunale relativa a quello specifico impianto, nonché l'omessa indicazione, nel verbale, della deliberazione che ne aveva disposto l'installazione.

Il Comune di Torino, costituitosi nel procedimento, produce una deliberazione della Giunta comunale dell'8 novembre 2019, con un limite che viene eccepito dal ricorrente, ossia che il provvedimento prodotto in giudizio non indicava gli incroci interessati dall'installazione dei sistemi T-Red, né richiamava allegati dai quali fosse possibile individuare quello oggetto della contestazione.

Per il Giudice questo elemento è stato sufficiente ad annullare il verbale, richiamando il principio già enucleato dalla Suprema Corte della Cassazione, l'ordinanza n. 21894 del 2 agosto 2024, che ha fissato un principio destinato ad incidere su numerosi contenziosi (per un approfondimento, clicca qui).

Il Giudice di legittimità puntualizza alcuni presupposti che rendono legittima la rilevazione attraverso il sistema elettronico a distanza:

  • non è sufficiente che il Comune abbia approvato genericamente un progetto di installazione dei sistemi T-Red;
  • Occorre invece una deliberazione della Giunta che individui espressamente l'incrocio nel quale il dispositivo viene installato.

In mancanza di tale presupposto amministrativo, il verbale emesso mediante contestazione differita risulta illegittimo e la pronuncia del Giudice di Pace rappresenta quindi una concreta applicazione di questo orientamento.


2.- Perché la delibera è così importante?

Molti potrebbero chiedersi perché una semplice delibera comunale possa determinare la validità di una multa.

La risposta riguarda il principio di legalità dell'azione amministrativa.

Ogni limitazione dei diritti del cittadino deve trovare fondamento in un potere attribuito dalla legge ed esercitato secondo le modalità previste dall'ordinamento.

Nel caso dei sistemi automatici di rilevazione delle infrazioni, non basta che l'apparecchio sia tecnicamente funzionante, ma è necessario che il dispositivo sia stato oggetto di una specifica autorizzazione da parte dell'ente locale e che, nel caso di specie, l'Amministrazione convenuta non è stata in grado di dimostrare la regolarità dell'intero procedimento amministrativo.

Il verbale elevato mediante un sistema automatico non è "intoccabile", ma può essere oggetto di contestazione se il procedimento amministrativo che ne ha previsto l'installazione non è corretto.

In termini più semplici, nel caso di sanzione amministrativa (multa) contestata, il Comune deve poter dimostrare non solo che il dispositivo abbia rilevato correttamente l'infrazione, ma anche che esso sia stato installato e utilizzato nel pieno rispetto delle procedure previste dalla legge.

La pronuncia del Giudice di Pace di Torino, nel solco della Cassazione n. 21894/2024, ricorda che il principio di legalità vale per tutti: anche per la Pubblica Amministrazione.

Per il consumatore informato il messaggio è chiaro: prima di pagare una multa, soprattutto se rilevata da sistemi automatici, è sempre opportuno verificare che l'Amministrazione abbia rispettato tutti i presupposti di legge. Difendere i propri diritti non significa sottrarsi alle regole della circolazione, ma pretendere che anche chi esercita il potere sanzionatorio operi nel pieno rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento.

Di seguito, la sentenza del Giudice di Pace di Torino.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO

II^ SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace di TORINO, Dott. DANIELA GUERRA,

nella causa civile R.G. n. /2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA 

tra

xxxxx 

-Ricorrente-

contro

COMUNE DI TORINO rappresentato e difeso da Funzionario delegato

-Resistente- 

Sulle seguenti

CONCLUSIONI

Come in atti.....

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte ricorrente ha proposto opposizione avversi il verbale n xxxxxx elevato dalla Polizia Locale di Torino in data del 13/07/2024 per violazione dell’art. art. 146 c.2 CdS in quanto il conducente del veicolo targato xxxxx di proprietà del ricorrente, in località Corso Lecce angolo C.so Appio Claudio, non rispettava gli obblighi/divieti indicati dalla segnaletica stradale luminosa e orizzontale ivi presente oltrepassando la striscia di arresto posta in prossimità del semaforo come accertato con sistema EnVes EVO MDV1605 Engine srl matricola AK0682H munito di approvazione dirigenziale n. 4020 del 21/06/2017 del Ministero Infrastrutture e Trasporti. 

Parte ricorrente sostiene l’illegittimità del verbale impugnato per una serie di motivi tra cui la mancanza di omologazione dell’impianto T-RED collocato in Corso Lecce / Corso Appio Claudio carreggiata principale OVEST verso Corso Trapani e l’omessa indicazione del provvedimento comunale di autorizzazione all’istallazione dell’impianto T-RED nel medesimo incrocio.

Il Comune costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni

Si premette che in applicazione del principio “della ragione più liquida” (Cass. 11458/2018), difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti, saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della presente sentenza.

Come precisato da Cassazione civile, sez. II, con ordinanza n. 21894 del 2 agosto 2024, sono nulli i verbali elevati per il superamento di un semaforo rosso rilevato da un dispositivo T-Red in mancanza di una specifica delibera di Giunta che ne autorizzi l'installazione.

La delibera della Giunta Comunale dell’8 novembre 2019 prodotta da parte resistente non contiene l’elenco degli incroci per i quali è stata approvata l’installazione dei sistemi di controllo semaforici con tecnologia T-Red.

In assenza di prova dell’inserimento dell’incrocio in cui è stata rilevata l’infrazione tra quelli per cui è stata concessa l’autorizzazione del controllo mediante semafori a rilevazione automatica, la contestazione differita delle infrazioni rilevate tramite dispositivi come il T-Red non è legittima e il relativo verbale deve essere annullato.

L’accoglimento del ricorso per il motivo sopra esposto assorbe l’esame di ogni altro.

In assenza di difesa tecnica parte resistente viene condannata a rimborsare a parte ricorrente l’importo del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale n xxxxx elevato dalla Polizia Locale di Torino;

condanna il Comune di Torino a rimborsare a parte ricorrente l’importo del contributo unificato pari ad euro

Così deciso in TORINO il 18-06-2026 

Il Giudice di Pace

Dott. DANIELA GUERRA 

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