sabato 10 ottobre 2026

Luce e gas: il nuovo giro di vite sul telemarketing e sui contratti non richiesti

Che sia la volta buona? noi lo speriamo, ma non ne siamo sicuri, anche alla luce delle segnalazioni che arrivano dai lettori del blog o dagli associati.

Insomma, i consumatori sono ancora ostaggio delle telefonate marketing con cui ti cambiano, in modo del tutto irrituale, le condizioni di vendita o addirittura il fornitore di luce e gas.

La questione delle telefonate indesiderate, proposte commerciali poco chiare, contratti conclusi senza una reale richiesta del consumatore non è una novità di oggi ed è noto che il settore dell'energia è da tempo uno dei terreni più delicati del telemarketing.

La Legge 10 aprile 2026, n. 49, di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, introduce nuove regole che rafforzano la tutela dei clienti finali nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e che dovrebbe, sempre nell'intenzione di coloro che l'hanno creata, mettere un punto fine a questa giungla. 

Quali sono gli aspetti più rilevanti?


1) stop alle telefonate commerciali non richieste

La nuova legge introduce delle modifiche al Codice del Consumo, introducendo il nuovo art. 51, comma 8-bis, secondo il quale: "[...] è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas.".

La norma è precisa: tutte le sollecitazioni commerciali telefoniche – compreso l'invio di messaggi – finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas sono vietate. 

Non si tratta di un divieto assoluto, in quanto il professionista può contattare il consumatore quando:

- è il consumatore a richiedere questo contatto;

- specifico consenso a ricevere proposte commerciali conferito dal cliente;

Si tratta, quindi, di casi specifici ma tutt'altro che rari, specialmente per coloro che sono clienti fedeli al venditore di gas e/o energia elettrica. In questo secondo caso, però, non basta quindi essere già clienti: occorre uno specifico consenso alle comunicazioni commerciali.


2) Contratto telefonico: il venditore di luce e gas deve dimostrare il rispetto della norma

Uno degli aspetti più importanti della riforma introdotta per i contratti a distanza in materia di luce e gas riguarda prova: spetta all'operatore professionale dimostrare di aver rispettato le regole e di aver contattato il cliente in modo legittimo.

"E' onere del professionista dimostrare la validità del contatto."

Quando un consumatore riceve una telefonata commerciale relativa a un contratto di energia elettrica o gas e successivamente si ritrova intestatario di una nuova fornitura, non spetta al consumatore dimostrare di non aver mai chiesto quella telefonata, ma sarà il professionista a dover dimostrare che il contatto rientrava in una delle ipotesi consentite dalla legge, all'interno dei casi esposti in precedenza, ossia il consumatore aveva effettuato una richiesta direttamente al professionista, anche attraverso una sua interfaccia informatica; oppure il consumatore era già suo cliente e aveva espresso uno specifico consenso alla ricezione di proposte commerciali.


3) Quale conseguenza se il contatto telefonico non è legittimo?  il contratto è nullo

Il punto più rilevante di questa riforma è previsto all'art. 51 comma 8 - ter (nuova norma) del  Codice del consumo, laddove viene espressamente stabilito che tutti i contratti stipulati in seguito ad una telefonata illegittima, devono essere dichiarati nulli.

Quindi, il contratto che non segua le norme previste dal Codice del Consumo viene considerato non valido e vincolante per il consumatore.

A ciò si aggiunga che il professionista che contatta il consumatore deve farlo attraverso un numero di telefono che identifichi univocamente il professionista.

Per il consumatore questo significa che, di fronte a un contratto luce o gas che ritiene concluso a seguito di una telefonata commerciale non consentita, diventa particolarmente importante conservare ogni elemento utile: numero chiamante, SMS ricevuti, registrazioni eventualmente disponibili, e-mail, documentazione contrattuale e comunicazioni del nuovo fornitore.

E' chiaro che l'effetto previsto dalla norma è particolarmente grave: il contratto che non rispetta le norme diventa sin da subito non valido.


4) Segnalazioni ad AGCOM e Garante Privacy

Il nuovo comma 8-quater consente al consumatore di segnalare le chiamate effettuate in violazione delle nuove disposizioni al Garante per la protezione dei dati personali e all'AGCOM, indicando il numero dal quale proviene la chiamata.

Se AGCOM accerta che la chiamata proviene da un numero diverso da quelli assegnati al professionista, può ordinare al gestore telefonico la sospensione immediata dell'utilizzo delle relative linee.

Anche il Garante può chiedere ad AGCOM di procedere alla sospensione quando venga rilevato un numero significativo di segnalazioni di chiamate effettuate senza previo consenso.


5) Non solo telemarketing: più responsabilità nella proposta contrattuale

La legge introduce anche una disposizione di carattere più generale che riguarda tutti gli operatori del mercato ed è prevista all'art. 1-quater, ove viene stabilito che tutti gli operatori professionali che offrono o promuovono contratti nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni sono responsabili della "correttezza, trasparenza e adeguatezza" delle attività di consulenza e di formulazione della proposta contrattuale, anche quando queste attività siano svolte attraverso reti di vendita.

Prima della conclusione del contratto devono essere acquisite le informazioni necessarie sulle esigenze del cliente e deve essere valutata l'adeguatezza della proposta.

È una previsione importante perché, nell'intenzione del legislatore, rende più evidente la responsabilità del professionista anche per le modalità con cui il contratto viene proposto e non soltanto per il suo contenuto finale.


6) Più trasparenza sui margini e sul cambio di fornitore

La norma affronta anche la questione della trasparenza e il c.d. "switch", ossia la disciplina del cambio del fornitore.

Sotto il primo profilo, viene disposto un obbligo informativo relativo ai  margini di profitto, differenziate per tipologia di cliente e di offerta e che dovranno essere inviati ai consumatori con una periodicità almeno annuale, secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e comparabilità.

Anche il cambio di fornitore viene interessato dalla nuova disciplina: l'art. 1-sexies stabilisce che le informazioni acquisite attraverso il Sistema Informativo Integrato (SII) nel procedimento di cambio del fornitore possono essere utilizzate esclusivamente per finalità tecniche connesse all'esecuzione dello stesso cambio.

La norma prevede inoltre la costituzione presso ARERA di un tavolo tecnico destinato a definire un quadro di regole per le procedure di switching, nel rispetto dei principi di neutralità, trasparenza e concorrenza.

Di seguito, la Legge n. 49/2026 del 10 aprile 2026.


LEGGE 10 APRILE 2026, N. 49

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per il contrasto al caro energia e per il sostegno alle famiglie e alle imprese

Disposizioni di interesse per i consumatori nei settori dell'energia elettrica, del gas e dei contratti di fornitura

Art. 1-ter

Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Al fine di rafforzare la trasparenza nei rapporti con i clienti finali, sono previste disposizioni relative alle informazioni concernenti la fatturazione e i rapporti contrattuali, compresa l'indicazione dell'intermediario attraverso il quale è stato concluso il contratto di fornitura.

Tali informazioni sono rese disponibili al venditore che emette la fattura e al cliente finale.

Art. 1-quater

Correttezza, trasparenza e adeguatezza delle attività di consulenza e di formulazione della proposta contrattuale nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni

1. Gli operatori che offrono o promuovono contratti nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni nei confronti dei clienti finali sono responsabili della correttezza, trasparenza e adeguatezza delle attività di consulenza e di formulazione della proposta contrattuale, direttamente o attraverso reti di vendita.

2. Prima della conclusione del contratto, gli operatori acquisiscono le informazioni necessarie sulle esigenze del cliente e valutano l'adeguatezza della proposta contrattuale.

3. Le autorità di regolazione competenti adottano le misure necessarie ad assicurare il rispetto dei principi di cui al presente articolo.

Art. 1-quinquies

Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'energia

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce modalità e criteri affinché gli operatori della vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale forniscano all'Autorità informazioni relative ai margini di profitto, differenziate per tipologia di cliente e di offerta.

2. L'Autorità stabilisce altresì la periodicità della comunicazione, comunque non inferiore a quella annuale, nonché i soggetti obbligati e le eventuali soglie di applicazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e comparabilità e assicurando la minimizzazione degli oneri amministrativi.

Art. 1-sexies

Disposizioni per la tutela dei clienti finali e la mitigazione dei prezzi attraverso la trasparenza del processo di cambio del fornitore

1. Le informazioni acquisite nel processo di cambio del fornitore attraverso il Sistema Informativo Integrato sono utilizzate esclusivamente per finalità tecniche connesse all'esecuzione del processo di cambio del fornitore.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce un tavolo tecnico finalizzato alla definizione di un quadro di regole, attraverso un accordo quadro, per la disciplina delle procedure di cambio del fornitore, nel rispetto dei principi di neutralità, trasparenza e concorrenza.

Art. 51 del Codice del consumo

Nuove disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica e gas

Dopo il comma 8 dell'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono aggiunti i seguenti:

8-bis. Al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas.

Il professionista può contattare il consumatore per telefono, anche mediante l'invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista stesso attraverso interfacce informatiche di quest'ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso a ricevere proposte commerciali.

È onere del professionista dimostrare la validità del contatto.

8-ter. I contatti telefonici di cui al comma 8-bis sono effettuati dal professionista da un numero che lo identifica univocamente.

I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8-bis e dal presente comma sono nulli.

Il consumatore può avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie di cui alla parte V, titolo II-bis, e del servizio di conciliazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

8-quater. Gli utenti possono segnalare al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i casi di chiamata effettuata in violazione di quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter, indicando il numero da cui proviene la chiamata.

Qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta d'ufficio o a seguito della segnalazione di cui al primo periodo, accerti che la chiamata proviene da numeri diversi da quelli assegnati al professionista, ordina al gestore telefonico competente l'immediata sospensione dell'utilizzo delle linee allo stesso assegnate.

Il Garante per la protezione dei dati personali può chiedere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in presenza di un numero significativo di segnalazioni di chiamate effettuate senza previo consenso, di procedere alla sospensione dell'utilizzo delle linee assegnate al professionista.

Fonte normativa: Legge 10 aprile 2026, n. 49, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 90 del 18 aprile 2026.

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