Che sia la volta buona? noi lo speriamo, ma non ne siamo sicuri, anche alla luce delle segnalazioni che arrivano dai lettori del blog o dagli associati.
Insomma, i consumatori sono ancora ostaggio delle telefonate marketing con cui ti cambiano, in modo del tutto irrituale, le condizioni di vendita o addirittura il fornitore di luce e gas.
La questione delle telefonate indesiderate, proposte commerciali poco chiare, contratti conclusi senza una reale richiesta del consumatore non è una novità di oggi ed è noto che il settore dell'energia è da tempo uno dei terreni più delicati del telemarketing.
La Legge 10 aprile 2026, n. 49, di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, introduce nuove regole che rafforzano la tutela dei clienti finali nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e che dovrebbe, sempre nell'intenzione di coloro che l'hanno creata, mettere un punto fine a questa giungla.
Quali sono gli aspetti più rilevanti?
1) stop alle telefonate commerciali non richieste
La nuova legge introduce delle modifiche al Codice del Consumo, introducendo il nuovo art. 51, comma 8-bis, secondo il quale: "[...] è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas.".
La norma è precisa: tutte le sollecitazioni commerciali telefoniche – compreso l'invio di messaggi – finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas sono vietate.
Non si tratta di un divieto assoluto, in quanto il professionista può contattare il consumatore quando:
- è il consumatore a richiedere questo contatto;
- specifico consenso a ricevere proposte commerciali conferito dal cliente;
Si tratta, quindi, di casi specifici ma tutt'altro che rari, specialmente per coloro che sono clienti fedeli al venditore di gas e/o energia elettrica. In questo secondo caso, però, non basta quindi essere già clienti: occorre uno specifico consenso alle comunicazioni commerciali.
2) Contratto telefonico: il venditore di luce e gas deve dimostrare il rispetto della norma
Uno degli aspetti più importanti della riforma introdotta per i contratti a distanza in materia di luce e gas riguarda prova: spetta all'operatore professionale dimostrare di aver rispettato le regole e di aver contattato il cliente in modo legittimo.
"E' onere del professionista dimostrare la validità del contatto."
Quando un consumatore riceve una telefonata commerciale relativa a un contratto di energia elettrica o gas e successivamente si ritrova intestatario di una nuova fornitura, non spetta al consumatore dimostrare di non aver mai chiesto quella telefonata, ma sarà il professionista a dover dimostrare che il contatto rientrava in una delle ipotesi consentite dalla legge, all'interno dei casi esposti in precedenza, ossia il consumatore aveva effettuato una richiesta direttamente al professionista, anche attraverso una sua interfaccia informatica; oppure il consumatore era già suo cliente e aveva espresso uno specifico consenso alla ricezione di proposte commerciali.
3) Quale conseguenza se il contatto telefonico non è legittimo? il contratto è nullo
Il punto più rilevante di questa riforma è previsto all'art. 51 comma 8 - ter (nuova norma) del Codice del consumo, laddove viene espressamente stabilito che tutti i contratti stipulati in seguito ad una telefonata illegittima, devono essere dichiarati nulli.
Quindi, il contratto che non segua le norme previste dal Codice del Consumo viene considerato non valido e vincolante per il consumatore.
A ciò si aggiunga che il professionista che contatta il consumatore deve farlo attraverso un numero di telefono che identifichi univocamente il professionista.
Per il consumatore questo significa che, di fronte a un contratto luce o gas che ritiene concluso a seguito di una telefonata commerciale non consentita, diventa particolarmente importante conservare ogni elemento utile: numero chiamante, SMS ricevuti, registrazioni eventualmente disponibili, e-mail, documentazione contrattuale e comunicazioni del nuovo fornitore.
E' chiaro che l'effetto previsto dalla norma è particolarmente grave: il contratto che non rispetta le norme diventa sin da subito non valido.
4) Segnalazioni ad AGCOM e Garante Privacy
Il nuovo comma 8-quater consente al consumatore di segnalare le chiamate effettuate in violazione delle nuove disposizioni al Garante per la protezione dei dati personali e all'AGCOM, indicando il numero dal quale proviene la chiamata.
Se AGCOM accerta che la chiamata proviene da un numero diverso da quelli assegnati al professionista, può ordinare al gestore telefonico la sospensione immediata dell'utilizzo delle relative linee.
Anche il Garante può chiedere ad AGCOM di procedere alla sospensione quando venga rilevato un numero significativo di segnalazioni di chiamate effettuate senza previo consenso.
5) Non solo telemarketing: più responsabilità nella proposta contrattuale
La legge introduce anche una disposizione di carattere più generale che riguarda tutti gli operatori del mercato ed è prevista all'art. 1-quater, ove viene stabilito che tutti gli operatori professionali che offrono o promuovono contratti nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni sono responsabili della "correttezza, trasparenza e adeguatezza" delle attività di consulenza e di formulazione della proposta contrattuale, anche quando queste attività siano svolte attraverso reti di vendita.
Prima della conclusione del contratto devono essere acquisite le informazioni necessarie sulle esigenze del cliente e deve essere valutata l'adeguatezza della proposta.
È una previsione importante perché, nell'intenzione del legislatore, rende più evidente la responsabilità del professionista anche per le modalità con cui il contratto viene proposto e non soltanto per il suo contenuto finale.
6) Più trasparenza sui margini e sul cambio di fornitore
La norma affronta anche la questione della trasparenza e il c.d. "switch", ossia la disciplina del cambio del fornitore.
Sotto il primo profilo, viene disposto un obbligo informativo relativo ai margini di profitto, differenziate per tipologia di cliente e di offerta e che dovranno essere inviati ai consumatori con una periodicità almeno annuale, secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e comparabilità.
Anche il cambio di fornitore viene interessato dalla nuova disciplina: l'art. 1-sexies stabilisce che le informazioni acquisite attraverso il Sistema Informativo Integrato (SII) nel procedimento di cambio del fornitore possono essere utilizzate esclusivamente per finalità tecniche connesse all'esecuzione dello stesso cambio.
La norma prevede inoltre la costituzione presso ARERA di un tavolo tecnico destinato a definire un quadro di regole per le procedure di switching, nel rispetto dei principi di neutralità, trasparenza e concorrenza.
Di seguito, la Legge n. 49/2026 del 10 aprile 2026.
