La tutela collettiva degli interessi dei consumatori ha avuto diversi interventi legislativi che hanno caratterizzato questa materia, con un radicale cambiamento che, con il presente intervento, si vuole brevemente trattare.
Le ultime novità in tema di azioni collettive o c.d. azioni rappresentative sono state introdotte nel nostro sistema normativo attraverso la normativa comunitaria, nello specifico la direttiva UE n. 2020/1828, che ha trovato trasposizione con il D. Lgs. n. 28/2023.
Tali norme hanno apportato rilevanti integrazioni alla disciplina in materia di tutela collettiva (vedasi una generale trattazione qui), a cui questo tipo di azione si aggiunge con modifiche che risultano fondamentali ed aprono nuove strade di salvaguardia degli interessi dei consumatori.
- Cosa sono le azioni rappresentative?
L'azione rappresentativa si fonda sul presupposto della tutela collettiva degli interessi di una categoria di consumatori in sede giudiziaria.
Tale azione presuppone che vi sia stato un danno a carico dell’interessato (o meglio categoria di interessati) e ha una finalità prettamente risarcitoria da un lato, cioè ad ottenere un risarcimento riconosciuto a favore di tutti i consumatori lesi nei propri diritti, oltre ad ottenere dall’altro lato un provvedimento inibitorio, cioè porre fine a pratiche illecite e/o scorrette.
Ma facciamo un esempio: la chiamata in giudizio di una nota compagnia telefonica per la produzione di cellulari difettosi oppure di una società fornitrice di luce e gas che richiede delle tariffe illegittime al fine di ottenere un risarcimento economico e il divieto del perpetuarsi di comportamenti scorretti.
L’azione, inoltre, è proposta non solo contro le imprese e gli enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, ma anche nei confronti dei professionisti, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce per fini relativi alla propria attività, commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
Bisogna specificare fin da subito che la tutela delle azioni rappresentative si affianca e non sostituisce l’azione di classe precedente: la prima, infatti, risulta disciplinata dagli articoli 140 ter e seguenti del Codice del consumo, la seconda dagli articoli 840 bis e seguenti del Codice di procedura civile.