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domenica 27 agosto 2023

Il dentista risponde dei danni causati per un intervento inutile

Il provvedimento oggetto del nostro intervento odierno non è recente, ma affronta una questione molto frequente, ossia la responsabilità del dentista per i danni cagionati al paziente nell'esecuzione di lavori di ricostruzione dentale.

Occorre premettere che anche per gli interventi odontoiatrici trovano applicazione i principi in materia di responsabilità sanitaria e che il caso affrontato dalla Corte di Cassazione si è verificato ben prima della riforma introdotta con la Legge Gelli Bianco, la quale ha sostanzialmente legalizzato i principi giurisprudenziali formati in materia.

Nel caso di specie, l'errore in cui è incorso il professionista non era stato considerato sufficiente per i giudici di merito al fine di configurare una sua responsabilità per i danni sofferti dal cliente.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 5128/2020, ha voluto ricordare i principi che regolano la responsabilità medica, ove l'inadempimento rilevante da parte del professionista, presupposto dell'azione di responsabilità medica e del diritto al risarcimento del danno in favore del paziente si fonda su specifici punti.

In primo luogo, il risarcimento del danno non è conseguenza di qualsiasi inadempimento degli obblighi del professionista, ma solo laddove la violazione di una obbligazione contrattuale da parte del professionista sia causa efficiente del danno lamentato dal consumatore.

Ne consegue, in secondo luogo, che che il consumatore deve allegare, ossia specificare, quale condotta inadempiente del professionista abbia causato il danno lamentato ("astrattamente efficiente alla produzione del danno" (Cass. SU 577/2008)).

Quanto appena esposto chiarisce che nell'azione civile volta a richiedere il risarcimento del danno da responsabilità medica, il danneggiato ha l'onere di dover dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta medica contestata e il danno subito, secondo il criterio del "più probabile che non". 

Secondo i giudici di merito, tale prova non era stata offerta dalla parte offesa, la quale non aveva allegato le condotte contestate, nè il nesso causale tra il danno sofferto e le violazioni degli obblighi contrattuali da parte del dentista.

L'intervento odontoiatrico, infatti, era risultato perlopiù inutile e non risolutivo del problema lamentato dal paziente.

Ed è proprio sotto tale profilo che la Cassazione ha ritenuto errata la sentenza oggetto di ricorso, in quanto il giudice di merito (Tribunale di Bologna e Corte di Appello di Bologna) non hanno accertato e valutato come inadempiente la condotta tenuta dal professionista che, pur non avendo causato un danno, sia risultata del tutto inutile sotto il profilo del recupero della funzionalità dell'apparato dentario.

Nel caso di intervento inutile, infatti, il professionista comunque risponde dei danni causati, a meno che non dimostri che "[...] le cure dal medesimo effettuate sulla paziente, per quanto inutili sul piano del recupero della funzionalità dell'apparato dentario coinvolto, e comunque denotanti una sua complessiva negligenza sotto il profilo dell'ars medica, non abbiano avuto alcun impatto sulla salute della persona rispetto alle condizioni pregresse di salute che egli stesso aveva potuto sin dall'inizio constatare e apprezzare, anche tenuto conto del principio di vicinanza della prova". 

In termini più semplici, il professionista risponde per i danni causati al paziente per un intervento inutile, a meno che non provi che il suo intervento non abbia apportato alcun significativo mutamento delle condizioni pregresse di salute del paziente, accertate dal dentista prima dell'avvio dell'intervento odontioatrico.

Cassazione Sez. III^ Civ. . sentenza n. 5128/2020

lunedì 10 aprile 2023

Responsabilità medica dopo la legge n. 24/2017


Fonte: Università di Trento - Facoltà di Giurisprudenza

domenica 18 dicembre 2022

La responsabilità del medico dipende dalla difficoltà dell'intervento

La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare, di recente, la responsabilità medica, ribadendo alcuni principi che caratterizzano questa materia, ed in particolare la responsabilità del medico per colpa grave nell'esecuzione dell'intervento che possa portare danni gravi al paziente.

Sotto questo profilo, il provvedimento che potete leggere di seguito chiarisce che nel caso di intervento errato, in quanto eseguito con imperizia dal medico, ai fini della dichiarazione della sua responsabilità per il danno occorso al paziente, risulta necessario accertare il grado di difficoltà dell'operazione.

Chiarisce il Giudice di legittimità che: "Il criterio di colpa del professionista, quindi, varia a seconda della  in realtà la colpa è lieve non quando la patologia sia grave, ma quando la sua cura sia difficile. E' la difficoltà di intervento che rende la colpa meno grave, giudicabile con minor rigore. L'accertamento della gravità della colpa, dunque, avrebbe dovuto svolgersi dunque con riferimento alla difficoltà dell'intervento piuttosto che con riferimento alla gravità della patologia.".

In termini più semplici, il principio generale ribadito dalla Suprema Corte è che il criterio di determinazione della colpa - lieve o grave - dipende da quanto risulti difficile e particolare l'intervento che deve essere eseguito dal medico, e quindi tanto più è semplice la diagnosi e il successivo intervento, tanto è più grave la condotta del medico che con imperizia cagiona il danno al paziente.

Per contro, può escludersi la responsabilità professionale del medico nel caso in cui l'intervento sia di particolare difficoltà e il risultato non sia raggiunto così come prospettato, a meno che non sia accertata una condotta gravemente negligente del medico.

Corte di Cassazione - sentenza n. 4905/2022

domenica 12 giugno 2022

Consenso informato in ospedale: medico responsabile se non chiarisce rischi e complicanze dell'intervento

Il principio del consenso informato trova applicazione anche all'interno dell'ospedale, laddove il paziente a cui viene proposta una determinata diagnosi ed una potenziale soluzione, deve acconsentire alla soluzione sottoposta alla sua attenzione in modo convinto.

La carenza di un consenso informato comporta una possibile responsabilità del medico, e della struttura sanitaria ove questi viene operato, per i danni sofferti dal paziente.

Peraltro, la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione oggetto del nostro commento, ha voluto delimitare la questione, ed in particolare la responsabilità del professionista nel caso di violazione delle norme in materia di consenso informato.

- Consenso informato - art. 1 legge n. 219/2017 

L'art. 1 L. 219/2017 statuisce che: "[...] nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. [...]".

La norma in parola, seguendo l'orientamento formatosi con la giurisprudenza di legittimità, ha previsto lo specifico obbligo di informazione che il paziente deve ottenere dal medico, o dalla struttura ospedaliera ove è ricoverato, prima di un intervento.

Come da più parti evidenziato, tale norma non ha fatto altro che positivizzare un principio già esistente, fondato anche sulla nostra Carta fondamentale (artt. 2, 13 e 32 della Costituzione), nonché dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo il quale nessuno può essere sottoposto ad un trattamento sanitario, se non vi sia una adeguata informazione fornita al soggetto destinatario.

Il consenso informato in ambito sanitario è, esclusi specifici casi (si pensi al caso di urgenza), è un dogma fondamentale, il cui fine è quello di garantire che il paziente, o i parenti, siano adeguatamente messi a conoscenza dello stato di salute e delle possibili soluzioni.

E ciò nell'ottica di una autodeterminazione del paziente piena e consapevole.

Il contenuto del consenso informato deve riguardare:

- patologia sofferta dal paziente;

- natura dell'intervento e modalità operative;

- probabilità di riuscita dell'intevento;

- rischi.

L'informativa deve essere resa dal professionista, o dalla struttura ospedaliera, in modo chiaro, completo ed aggiornato, con modalità scritta o attraverso videoregistrazioni.

Ma cosa accade se il consenso informato non viene raccolto dal medico? è evidente che l'intervento viene svolto in carenza di una volontà specifica espressa dal paziente, con una potenziale responsabilità del professionista.

- Violazione del consenso informato - responsabilità del medico: quali limiti?

La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18283/2021 ha voluto trattare la questione, riaffermando principi già consolidati in tale materia.

Ci occorre premettere che il provvedimento in oggetto è stato reso prima che entrasse in vigore la novella del 2017, ma i principi esposti ben si attanagliano con la L. 219/2017.

Il Giudice di legittimità ha ribadito l'obbligo del medico di informare in modo completo ed adeguato il paziente, e tale obbligo viene assolto con una informativa scritta con la quale quest'ultimo viene reso edotto del trattamento sanitario e sulle sue conseguenze.

Il consenso del paziente rappresenta una libera e piena autodeterminazione del contraente debole, idonea ad escludere una responsabilità del professionista.

Il consenso, chiarisce la Cassazione, non può essere presunto o tacito, ma deve essere espresso in modo chiaro, specifico ed effettivo, e la sua carenza può generare un danno non patrimoniale a carico del medico e della struttura sanitaria con conseguente obbligo di risarcimento in favore del paziente danneggiato.

Corte di Cassazione Sez. III^ Civ. Ordinanza n. 18283/2021.

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