Con questo contributo si intende informare il lettore delle conseguenze di un utilizzo improprio dei social network, ormai diventati strumenti di utilizzo quotidiano che consentono all’utente di poter interagire con terzi postando pensieri, immagini o video.
Attraverso comportamenti superficiali e non responsabili si corre il rischio di incorrere nella condotta punita all'art. 595 c.p., cioè il reato di diffamazione, diventato oramai costante oggetto di accertamento all’interno delle aule di giustizia.
Cosa si intende per diffamazione?
Tale fattispecie criminosa è disciplinata dall’art. 595 c.p., il quale statuisce che “chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032”.
Tale disposizione di legge è volta a tutelare la reputazione della persona intesa, quale bene costituzionalmente protetto, come la considerazione che il mondo esterno ha del soggetto che si ritiene offeso.
La condotta penalmente rilevante si sostanzia nell’offendere la reputazione altrui davanti ad una molteplicità di persone ed in assenza della persona offesa nei confronti dei quali viene pronunciata l’espressione diffamatoria.
Ai fini della configurazione della fattispecie in esame, devono sussistere determinati requisiti:
1. offesa dell’altrui reputazione, consistendo nell’utilizzo di parole volte a ledere la reputazione altrui;
2. assenza della persona offesa, intendendosi come l’impossibilità che la persona offesa possa percepire l’offesa;
3. presenza di almeno due persone, diverse dal soggetto agente e dalla persona offesa, che siano in grado di percepire l’addebito diffamatorio a danno della vittima.
Per la configurabilità del delitto di diffamazione è sufficiente il c.d. dolo generico, cioè la volontà dell’autore del reato di adoperare espressioni offensive con la consapevolezza che, nello screditare la persona diffamata, ne possa derivare un danno all’altrui reputazione.