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lunedì 11 dicembre 2023

Social networks: come difendersi dalla diffamazione on line

Abbiamo già trattato, in altro nostro intervento (vedi qui), quali sono le caratteristiche principali che caratterizzano il reato di diffamazione on line, ossia attraverso frasi ingiuriose lasciate su una pagina Facebook, o con un video caricato su Instagram.

Con questo scritto, vogliamo dare alcuni piccoli suggerimenti rivolti a chi intenda tutelarsi dalla diffamazione, suggerendo però di rivolgersi sempre ad un legale, il quale può aiutarvi in modo più professionale e rapido.

Quali possono essere le decisioni da assumere se vogliamo difenderci da affermazioni offensive ricevute per via telematica? di seguito alcuni spunti.

lunedì 4 dicembre 2023

Facebook: pubblicando un post possiamo diffamare una persona?

Con questo contributo si intende informare il lettore delle conseguenze di un utilizzo improprio dei social network, ormai diventati strumenti di utilizzo quotidiano che consentono all’utente di poter interagire con terzi postando pensieri, immagini o video. 

Attraverso comportamenti superficiali e non responsabili si corre il rischio di incorrere nella condotta punita all'art. 595 c.p., cioè il reato di diffamazione, diventato oramai costante oggetto di accertamento all’interno delle aule di giustizia. 

Cosa si intende per diffamazione?

Tale fattispecie criminosa è disciplinata dall’art. 595 c.p., il quale statuisce che “chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032”.

Tale disposizione di legge è volta a tutelare la reputazione della persona intesa, quale bene costituzionalmente protetto, come la considerazione che il mondo esterno ha del soggetto che si ritiene offeso.

La condotta penalmente rilevante si sostanzia nell’offendere la reputazione altrui davanti ad una molteplicità di persone ed in assenza della persona offesa nei confronti dei quali viene pronunciata l’espressione diffamatoria.

Ai fini della configurazione della fattispecie in esame, devono sussistere determinati requisiti:

1. offesa dell’altrui reputazione, consistendo nell’utilizzo di parole volte a ledere la reputazione altrui;

2. assenza della persona offesa, intendendosi come l’impossibilità che la persona offesa possa percepire l’offesa;

3. presenza di almeno due persone, diverse dal soggetto agente e dalla persona offesa, che siano in grado di percepire l’addebito diffamatorio a danno della vittima.

Per la configurabilità del delitto di diffamazione è sufficiente il c.d. dolo generico, cioè la volontà dell’autore del reato di adoperare espressioni offensive con la consapevolezza che, nello screditare la persona diffamata, ne possa derivare un danno all’altrui reputazione.

venerdì 24 marzo 2017

Fake news - arriva in Senato la discussione per sanzionare le bufale on line

La questione bufale on line si sta ampliando in modo significativo, tanto da costringere i principali operatori del settore ad avviare attività di contrasto verso le fake news.

Ma la questione sta assumendo anche un carattere politico, tant'è che  il Senato ha deciso di avviare una fase di discussione volta ad introdurre misure di contrasto, reati penali, legate alla diffusione di bufale online.

L'idea è quella di prevedere una forma aggravata di diffamazione collegata al mezzo tecnologico attraverso il quale viene  portata avanti, i social networks, al pari della stampa.

Pare che, notizia in attesa di conferma, si stia valutando anche la possibilità di introdurre la pena detentiva per i casi più  gravi, in modo tale da punire in modo deciso  i trasgressori.

L'iniziativa parlamentare non è l'unica in Europa, in quanto in altri paesi si sta ragionando su nuove forme di tutela degli utenti danneggiati da finte notizie od altri fenomeni come il cyber bullismo.

Aspettiamo fiduciosi le novità legislative previste e volte ad arginare questo recente e pericoloso fenomeno.

domenica 1 febbraio 2015

Diffamazione on line e limiti del diritto di cronaca

La sentenza di questa settimana affronta il limite del diritto di cronaca e il risarcimento del danno conseguente alla diffamazione attraverso il web. L’argomento è stato trattato dalla Corte di Cassazione, con la recente pronuncia ove ha affrontato il diritto di poter pubblicare notizie in rete da parte del giornalista, e il potenziale danno cagionato al soggetto destinatario dell’articolo on line. La Corte ha ribadito il principio della veridicità della cronaca, ossia l’obbligo da parte del giornalista di accertare e valutare le notizie che pubblica in rete. 

La Corte è chiara, a tal proposito nel ricordare che "Invero questa Corte è costante nel ritenere che l'esimente di cui all'art. 51 c.p., è riconoscibile sempre che sia indiscussa la verità dei fatti oggetto della pubblicazione, quindi il loro rilievo per l'interesse pubblico e, infine, la continenza nel darne notizia o commentarli ... In particolare il risarcimento dei danni da diffamazione è escluso dall'esimente dell'esercizio del diritto di critica quando i fatti narrati corrispondano a verità e l'autore, nell'esposizione degli stessi, seppur con terminologia aspra e di pungente disapprovazione, si sia limitato ad esprimere l'insieme delle proprie opinioni (Cass. 19 giugno 2012, n. 10031)".

La Corte spiega il concetto di verità obiettiva che deve sempre accompagnare la pubblicazione di un articolo, anche laddove avvenga on line "Si rammenta che non è ravvisabile il requisito della verità oggettiva, allorquando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false; il che si esprime nella formula che "il testo va letto nel contesto", il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio". La Cassazione, infine, affronta anche la tematica relativa al dovere di smentita o rettifica dell’articolo e le sue conseguenze rispetto al reato di diffamazione.

Di seguito, la sentenza della Corte di Cassazione.
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