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domenica 27 ottobre 2024

Consumo abnorme di gas o energia elettrica: il venditore deve dimostrare che la bolletta è corretta!

La sentenza della Cassazione che potete leggere di seguito ribadisce un principio consolidato in ambito di anomale rilevazioni di consumi di gas ed energia elettrica: il venditore deve dimostrare che il consumo indicato in bolletta corrisponda a quanto effettivamente fornito al consumatore.

Abbiamo trattato questo argomento in più circostanze (vedi qui), chiarendo che la posizione di colui che deve pagare la bolletta deve essere chiara: contestare i consumi eccessivi e non conformi, addossando l'obbligo sulla società fornitrice di provare il corretto funzionamento del contatore.

E questo principio ci viene ricordato anche dalla Suprema Corte con la sentenza in commento: "Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare in tema di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito) l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (v. Cass., 18/10/2023, n. 28984 )."

E' importante contestare il funzionamento irregolare del contatore, ma anche essere presenti quanto vengono a cambiarlo, con due importanti accortezze:

(1) dovete fotografare il contatore vecchio e quello nuovo (riprendete i numeri);

(2) rispondente sempre in senso affermativo quando vi viene chiesto (per iscritto) se volete presenziare verifica del contatore.

In questi casi, vi è una ripartizione dell'onere della prova volto a comprendere se la rilevazione è corretta o meno:

1. il consumatore deve dimostrare, attraverso un dato statistico dei mesi precedenti, che il consumo rilevato in quel periodo (ad esempio uno specifico mese) non è conforme;

2. la società venditrice, per contro, dovrà dimostrare il corretto funzionamento del contatore e dei consumi;

3. Da ultimo, "l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite".

Il consumatore deve, in conclusione, anche contestare e argomentare le ragioni per le quali il consumo abnorme non può essere a lui imputato, proponendo argomenti in contrasto con la rilevazione operata dal venditore.

Cassazione Civile III^ Ordinanza 25542/2024 (visibile con browser Opera - vpn attivo)

domenica 2 luglio 2023

Sovraconsumo di energia o gas. Difendersi dalla maxi bolletta

Cosa fare quando si riceve una bolletta di gas o energia elettrica ove il consumo indicato è dubbio o comunque "estremamente" superiore a quello normalmente impiegato?

La questione è tanto delicato quanto diffusa, in quanto sono molti i casi di consumatori che si lamentano per aver ricevuto richieste di pagamento per consumi estremamente elevati.

Spesso questi sovraconsumi sono imputati, a ragione, al malfunzionamento del contatore, il quale non garantisce la correttezza del rilevamento del gas (o energia elettrica) erogata al cliente.

Di recente, però, con i contatori di ultima generazione, la stessa società fornitrice provvede alla sostituzione della macchina al fine di controllare (e provare) il regolare funzionamento e rilevazione contatore installato per la rilevazione dei consumi.

La questione è stata affrontata dalla Cassazione, con l'ordinanza n. 297/2020, provvedimento che ci consente di affrontare alcune questioni che riguardano questo tipo di fattispecie.

In primo luogo, occorre ricordare che quando si riceve una fattura dove è indicato un consumo anomalo, dovete procedere con la contestazione dei consumi (1), della modalità di calcolo del prezzo applicato (2) e il malfunzionamento del contatore (3).

La Suprema Corte di Cassazione è costante nel sostenere il principio secondo il quale, a fronte della contestazione del malfunzionamento del contatore, la società che eroga il servizio è tenuta a provare che il contatore era perfettamente funzionante.

Qualora il fornitore fornisca adeguata prova del funzionamento del rilevatore di consumo, il cliente è tenuto a provare che il sovraconsumo non a quest'ultimo imputabile ex art. 1218 c.c..

In sintesi, come contestare una maxi bolletta?

A.- il consumatore deve contestare il malfunzionamento del contatore, chiedendo la verifica.

In questi casi, il consumatore deve chiarire e provare che i consumi medi sono estremamente inferiori a quelli indicati nella bolletta, anche alla luce dell'impiego dell'energia elettrica e gas (uso domestico - 2^ casa in località turistica - immobile disabitato etc....).

B.- la società deve operare un controllo del rilevatore finalizzato a dimostrare che il dispositivo è regolarmente funzionante.

Laddove questa prova sia fornita dalla società fornitrice di gas o energia elettrica, il consumatore è chiamato a provare che il consumo extra sia imputabile a terzi (ad esempio provando, come osservano i giudice della Cassazione, che il consumatore non era presente nel luogo in cui è ubicata la utenza). 

Il consumatore deve, inoltre, dimostrare di non aver tenuto condotte negligenti volte a favorire l'uso abusivo da parte dei terzi dell'energia elettrica (o del gas) e quindi, di essere esso stesso vittima del sovraconsumo.

La pronuncia oggetto del nostro commento chiarisce, in modo chiaro che proponiamo di seguito, i passaggi che devono essere seguiti dalle parti (e dal giudice) al fine di verificare eventuali responsabilità tra le parti.

In particolare, nel caso di sovraconsumo di energia elettrica o gas, questi sono i passaggi da seguire per poter risolvere la vertenza dando applicazione ai principi giuridici:

"a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;

b) dimostrare quali consumi di energia aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione);

c) in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l’impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all’utente, nell’adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l’uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi.".

Nel caso di specie, il consumatore si è visto respingere il ricorso in Cassazione non avendo allegato e provato, a seguito della prova fornita della regolarità del contatore, che il sovraconsumo era stato causato da terzi per forza maggiore o motivo fortuito. 

Infine, anche nel caso in cui il fornitore dimostri che il contatore è stato manomesso dal cliente finale, deve dimostrare che il maggior importo previsto per il consumo di gas o energia elettrica è effettivo e dovuto dal consumatore.

Cassazione Sez. VI^ Civ. (sottosezione n. 3) - Ordinanza n. 297/2020 

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