Cosa fare quando si riceve una bolletta di gas o energia elettrica ove il consumo indicato è dubbio o comunque "estremamente" superiore a quello normalmente impiegato?
La questione è tanto delicato quanto diffusa, in quanto sono molti i casi di consumatori che si lamentano per aver ricevuto richieste di pagamento per consumi estremamente elevati.
Spesso questi sovraconsumi sono imputati, a ragione, al malfunzionamento del contatore, il quale non garantisce la correttezza del rilevamento del gas (o energia elettrica) erogata al cliente.
Di recente, però, con i contatori di ultima generazione, la stessa società fornitrice provvede alla sostituzione della macchina al fine di controllare (e provare) il regolare funzionamento e rilevazione contatore installato per la rilevazione dei consumi.
La questione è stata affrontata dalla Cassazione, con l'ordinanza n. 297/2020, provvedimento che ci consente di affrontare alcune questioni che riguardano questo tipo di fattispecie.
In primo luogo, occorre ricordare che quando si riceve una fattura dove è indicato un consumo anomalo, dovete procedere con la contestazione dei consumi (1), della modalità di calcolo del prezzo applicato (2) e il malfunzionamento del contatore (3).
La Suprema Corte di Cassazione è costante nel sostenere il principio secondo il quale, a fronte della contestazione del malfunzionamento del contatore, la società che eroga il servizio è tenuta a provare che il contatore era perfettamente funzionante.
Qualora il fornitore fornisca adeguata prova del funzionamento del rilevatore di consumo, il cliente è tenuto a provare che il sovraconsumo non a quest'ultimo imputabile ex art. 1218 c.c..
In sintesi, come contestare una maxi bolletta?
A.- il consumatore deve contestare il malfunzionamento del contatore, chiedendo la verifica.
In questi casi, il consumatore deve chiarire e provare che i consumi medi sono estremamente inferiori a quelli indicati nella bolletta, anche alla luce dell'impiego dell'energia elettrica e gas (uso domestico - 2^ casa in località turistica - immobile disabitato etc....).
B.- la società deve operare un controllo del rilevatore finalizzato a dimostrare che il dispositivo è regolarmente funzionante.
Laddove questa prova sia fornita dalla società fornitrice di gas o energia elettrica, il consumatore è chiamato a provare che il consumo extra sia imputabile a terzi (ad esempio provando, come osservano i giudice della Cassazione, che il consumatore non era presente nel luogo in cui è ubicata la utenza).
Il consumatore deve, inoltre, dimostrare di non aver tenuto condotte negligenti volte a favorire l'uso abusivo da parte dei terzi dell'energia elettrica (o del gas) e quindi, di essere esso stesso vittima del sovraconsumo.
La pronuncia oggetto del nostro commento chiarisce, in modo chiaro che proponiamo di seguito, i passaggi che devono essere seguiti dalle parti (e dal giudice) al fine di verificare eventuali responsabilità tra le parti.
In particolare, nel caso di sovraconsumo di energia elettrica o gas, questi sono i passaggi da seguire per poter risolvere la vertenza dando applicazione ai principi giuridici:
"a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;
b) dimostrare quali consumi di energia aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione);
c) in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l’impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all’utente, nell’adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l’uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi.".
Cassazione Sez. VI^ Civ. (sottosezione n. 3) - Ordinanza n. 297/2020
