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domenica 2 luglio 2023

Sovraconsumo di energia o gas. Difendersi dalla maxi bolletta

Cosa fare quando si riceve una bolletta di gas o energia elettrica ove il consumo indicato è dubbio o comunque "estremamente" superiore a quello normalmente impiegato?

La questione è tanto delicato quanto diffusa, in quanto sono molti i casi di consumatori che si lamentano per aver ricevuto richieste di pagamento per consumi estremamente elevati.

Spesso questi sovraconsumi sono imputati, a ragione, al malfunzionamento del contatore, il quale non garantisce la correttezza del rilevamento del gas (o energia elettrica) erogata al cliente.

Di recente, però, con i contatori di ultima generazione, la stessa società fornitrice provvede alla sostituzione della macchina al fine di controllare (e provare) il regolare funzionamento e rilevazione contatore installato per la rilevazione dei consumi.

La questione è stata affrontata dalla Cassazione, con l'ordinanza n. 297/2020, provvedimento che ci consente di affrontare alcune questioni che riguardano questo tipo di fattispecie.

In primo luogo, occorre ricordare che quando si riceve una fattura dove è indicato un consumo anomalo, dovete procedere con la contestazione dei consumi (1), della modalità di calcolo del prezzo applicato (2) e il malfunzionamento del contatore (3).

La Suprema Corte di Cassazione è costante nel sostenere il principio secondo il quale, a fronte della contestazione del malfunzionamento del contatore, la società che eroga il servizio è tenuta a provare che il contatore era perfettamente funzionante.

Qualora il fornitore fornisca adeguata prova del funzionamento del rilevatore di consumo, il cliente è tenuto a provare che il sovraconsumo non a quest'ultimo imputabile ex art. 1218 c.c..

In sintesi, come contestare una maxi bolletta?

A.- il consumatore deve contestare il malfunzionamento del contatore, chiedendo la verifica.

In questi casi, il consumatore deve chiarire e provare che i consumi medi sono estremamente inferiori a quelli indicati nella bolletta, anche alla luce dell'impiego dell'energia elettrica e gas (uso domestico - 2^ casa in località turistica - immobile disabitato etc....).

B.- la società deve operare un controllo del rilevatore finalizzato a dimostrare che il dispositivo è regolarmente funzionante.

Laddove questa prova sia fornita dalla società fornitrice di gas o energia elettrica, il consumatore è chiamato a provare che il consumo extra sia imputabile a terzi (ad esempio provando, come osservano i giudice della Cassazione, che il consumatore non era presente nel luogo in cui è ubicata la utenza). 

Il consumatore deve, inoltre, dimostrare di non aver tenuto condotte negligenti volte a favorire l'uso abusivo da parte dei terzi dell'energia elettrica (o del gas) e quindi, di essere esso stesso vittima del sovraconsumo.

La pronuncia oggetto del nostro commento chiarisce, in modo chiaro che proponiamo di seguito, i passaggi che devono essere seguiti dalle parti (e dal giudice) al fine di verificare eventuali responsabilità tra le parti.

In particolare, nel caso di sovraconsumo di energia elettrica o gas, questi sono i passaggi da seguire per poter risolvere la vertenza dando applicazione ai principi giuridici:

"a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;

b) dimostrare quali consumi di energia aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione);

c) in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l’impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all’utente, nell’adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l’uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi.".

Nel caso di specie, il consumatore si è visto respingere il ricorso in Cassazione non avendo allegato e provato, a seguito della prova fornita della regolarità del contatore, che il sovraconsumo era stato causato da terzi per forza maggiore o motivo fortuito. 

Infine, anche nel caso in cui il fornitore dimostri che il contatore è stato manomesso dal cliente finale, deve dimostrare che il maggior importo previsto per il consumo di gas o energia elettrica è effettivo e dovuto dal consumatore.

Cassazione Sez. VI^ Civ. (sottosezione n. 3) - Ordinanza n. 297/2020 

sabato 7 dicembre 2019

Sorgenia - ARERA approva gli impegni in favore dei consumatori

Fonte: News ARERA 19/11/2019
Con la deliberazione 456/2019/S/com ARERA ha dichiarato ammissibile la proposta di impegni presentata da Sorgenia S.p.a., nell'ambito del procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato ad ottobre 2018 per inosservanza di alcune disposizioni della c.d. Bolletta 2.0 (Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com), volte a razionalizzare e semplificare le informazioni contenute nelle bollette.

In particolare, dalla verifica ispettiva effettuata da ARERA in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, era emerso che la società, nelle bollette relative alla fornitura di gas non aveva riportato con evidenza, prima dei recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, la dicitura "Il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno" e nel caso di indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale e di indennizzi automatici in materia di fatturazione non aveva riportato le diciture previste dalla regolazione, compresa l'indicazione che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito". La società aveva poi erroneamente riportato in fatture di importo negativo le informazioni relative al costo medio unitario della bolletta e al costo medio unitario della sola spesa per la materia energia/gas naturale. Infine, per quanto riguarda la Guida alla lettura, la società non aveva pubblicato sul proprio sito internet una Guida alla lettura contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati per ciascuna offerta scelta dai propri clienti finali e non aveva inserito nel materiale contrattuale consegnato al cliente finale il riferimento all'indirizzo internet necessario per prenderne visione.

venerdì 14 ottobre 2016

Aumento costi in bolletta - Antitrust avvia indagine nei confronti di Enel e Sorgenia

Fonte: AGCM - 6 ottobre 2016
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha disposto l’avvio di due procedimenti istruttori, uno nei confronti di Enel e l’altro nei confronti di Sorgenia. Tali operatori avrebbero violato la normativa sulla concorrenza applicando prezzi eccessivamente gravosi nella vendita a Terna dei servizi di accensione dei propri impianti al minimo tecnico nell’area di Brindisi, indispensabili per garantire la tensione della rete elettrica locale. L’avvio dei procedimenti è stato notificato oggi nel corso di alcune ispezioni effettuate dall’Autorità in collaborazione con il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

venerdì 11 dicembre 2015

Elettricità: per 30 milioni di clienti al via dal 2016 la riforma delle tariffe di rete in bolletta

Fonte:
comunicato stampa 2 dicembre 2015
Sostenere la diffusione di consumi efficienti oggi penalizzati da costi eccessivi, semplificare e rendere più trasparente la bolletta, rendere quello che paghiamo più equo e realmente aderente ai costi dei servizi di rete. Sono i principali obiettivi della riforma delle tariffe elettriche dell'Autorità che, a partire dal 1° gennaio 2016 e con ampia gradualità, tenendo conto dei risultati della sperimentazione, interesserà i 30 milioni di utenti elettrici domestici italiani.



La riforma, introdotta dalla direttiva europea 27/2012 sull'efficienza energetica, recepita in Italia dal decreto legislativo n. 102/14 che stabilisce che sia l'Autorità ad attuarla, uniformandoci agli altri paesi europei prevede che gradualmente venga superata l'attuale struttura progressiva delle tariffe di rete e per gli oneri generali di sistema - cioè con un costo unitario del kWh che cresce per scaglioni all'aumentare dei prelievi - introdotta circa quarant'anni fa a seguito degli shock petroliferi degli anni '70. In un contesto sociale, economico e tecnologico radicalmente diverso rispetto all'attuale, venne infatti definito un sistema di sussidi incrociati tra consumatori in cui chi consuma di più (ad esempio le famiglie numerose), a parità di costi per il servizio paga anche qualcosa per chi consuma di meno (quindi anche single o coppie benestanti). Un sistema di scaglioni a costi differenziati che si riflette poi anche nella complessità delle nostre bollette che ora verranno semplificate.
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