La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal contribuente contro un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia contestava degli omessi versamenti di imposte basando la propria richiesta in base al risultato emerso dall'applicazione dello studio di settore.
Il ricorrente aveva giustificato la differenza emersa tra il dato ipotetico (quello emerso dallo studio di settore) e quello reale (derivante dalla dichiarazione dei redditi) con un periodo di malattia dallo stesso sofferta e che gli avrebbe permesso di poter svolgere la propria attività.
I Giudici di legittimità hanno respinto le argomentazioni del ricorrente, in quanto quest'ultimo non avrebbe fornito sufficiente prova delle ragioni di esistenza dello scostamento, ovvero della minor capacità lavorativa, dovuta allo stato di malattia, e quindi del minor reddito dichiarato.
Il ricorrente aveva giustificato la differenza emersa tra il dato ipotetico (quello emerso dallo studio di settore) e quello reale (derivante dalla dichiarazione dei redditi) con un periodo di malattia dallo stesso sofferta e che gli avrebbe permesso di poter svolgere la propria attività.
I Giudici di legittimità hanno respinto le argomentazioni del ricorrente, in quanto quest'ultimo non avrebbe fornito sufficiente prova delle ragioni di esistenza dello scostamento, ovvero della minor capacità lavorativa, dovuta allo stato di malattia, e quindi del minor reddito dichiarato.