venerdì 11 dicembre 2009

Federcontribuenti: CON LA NUOVA DIRETTIVA COMUNITARIA PIU' TRASPARENTE L'ACQUISTO DI QUOTE DI MULTIPROPRIETA' ATTRAVERSO FINANZIAMENTO BANCARIO

Con la nuova Direttiva 2008/122/CE, l'Unione Europea disciplina in maniera più dettagliata i contratti relativi alla multiproprietà prevedendo obblighi più precisi in capo al venditore e maggiori tutele per il consumatore.In molte circostanze, questa associazione ha condannato le pratiche illegali utilizzate per la vendita di quote di multiproprietà, evidenziando la scarsa trasparenza delle stesse.

Non di rado, infatti, il venditore attrae il potenziale acquirente in strutture oraganizzate (hotel) facendo credere a quest'ultimo di essere risultato vincitore di un premio: in quella sede, invece, il consumatore si vede proposto l'acquisto di quote di multiproprietà.Orbene, con la Direttiva in parola questo tipo di pratica viene fortemente limitato in quanto il venditore deve chiarire sin dalla fase precontrattuale sia la natura dell'evento pubblicitario, l'oggetto della successiva vendita nonché le condizioni del contratto di multiproprietà.L'art. 3 stabilisce che se un contratto di multiproprietà "viene offerto al consumatore in persona nell'ambito di una promozione o di un' iniziativa di vendita, l'operatore indica chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento". Il venditore è tenuto a fornire al consumatore, prima della conclusione del contratto, tutte le informazioni utili relative all'oggetto del rapporto che si sta instaurando, in maniera chiara e comprensibile anche attraverso l'utilizzo di appositi formulari. Il legislatore comunitario, attraverso l'articolo 5, introduce obblighi stringenti per il venditore nella redazione del contratto avente ad oggetto una multiproprietà, imponendo a quest'ultimo l'obbligo di rendere noto all'acquirente, tra l'altro, la propria identità, il luogo di residenza e il diritto di recesso secondo modalità grafiche inequivocabili.La norma comunitaria disciplina in maniera più attenta il diritto di recesso e vieta esplicitamente la possibilità, per il venditore, di richiedere acconti per il prodotto offerto: Federcontribuenti plaude a questi interventi normativi europei, tesi a tutelare più efficaciemente il consumatore. L'art. 11 rappresenta uno dei punti più rilevanti dell'intero impianto normativo di cui alla Direttiva 2008/122/CE, in quanto introduce la risoluzione dei contratti accessori in caso di violazione del diritto di recesso "Gli Stati membri garantiscono che l’esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporti automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio. Fatto salvo l’articolo 15 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall’operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l’operatore, il contratto di credito è risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio.".La Direttiva introduce, quindi, un collegamento diretto tra contratto di multiproprietà e contratto di finanziamento, sicché il venir meno del primo "travolge" anche il secondo strettamente funzionale. Chi scrive ritiene questo aspetto assolutamente importante, in quanto viene esplicitato il collegamento esistente tra i due rapporti contrattuali.

I giudici italiani hanno oramai da tempo individuato il collegamento esistente tra contratto di multiproprietà e contratto di finanziamento dove quest'ultimo viene considerato “funzionalmente” connesso al primo, in quanto diretto alla sua realizzazione. La norma comunitaria è importante perchè attesta, come più volte evidenziato da questa Associazione, l'esistenza di uno stretto collegamento tra la società che offre quote di time – sharing e le società di credito al consumo che “vendono” finanziamenti collegati, stabilendo come alla illegittimità del primo consegue quella del secondo.

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