lunedì 29 marzo 2010

L'azione di classe in Italia è un vero mezzo di tutela per i consumatori?

Con la L. 23 luglio 2009, n. 99 (art. 49) è stata definitivamente introdotta in Italia l'azione di classe per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori/utenti (c.d. class action).

Questo mezzo di tutela collettiva dei consumatori può essere considerata l 'arma in più per il cittadino di fronte ai torti ricevuti dalle grosse società commerciali?

Vediamo, intanto, come funziona.

1. soggetti dell'azione collettiva
- chi può partecipare all'azione collettiva?

L'azione collettiva spetta solo al consumatore/utente ovvero la persona fisica che “concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività”.

I singoli consumatori, nel caso in cui sia violato un medesimo diritto (o meglio omogeneo), possono unirsi ed agire nei confronti della società commerciale per la tutela dei propri interessi.

- chi è il soggetto contro il quale può essere avviata l'azione collettiva?

Il professionista che viene definito dal Codice del Consumo come la “persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, professionale ovvero un suo intermediario”  (art. 3, comma 1 - lett. c).

- oggetto dell'azione collettiva - quali diritti sono tutelabili tramite class action

Oggetto di azione collettiva sono, così sembra, i diritti stabiliti dal Codice del Consumo in favore dei consumatori e determinati all'art. 1, ossia ogni operazione di acquisto di beni e servizi conclusa tra consumatore e professionista.

in particolare, vi sono tre ambiti in cui l'azione collettiva può essere valido mezzo processuale di tutela dei diritti:

- inadempimento contrattuale;
- responsabilità del produttore;
- pratiche commerciali scorrette ed anticoncorrenziali;

2. come si svolge l'azione collettiva?
Si crea il comitato degli attori (il c.d. attore collettivo - colui che rappresenta gli interessi della classe), il quale avvia l'azione di classe con atto di citazione.

L'azione legale deve essere incardinata presso il giudice ove la società ha la propria sede legale. 

Con la prima udienza, il giudice valuta se la domanda è ammissibile o meno dopo aver sentito le parti e raccolto informazioni: all'esito dell'udienza si pronuncia solo in merito all'ammissibilità della domanda proposta dall'attore collettivo.

Il provvedimento con il quale il giudice dichiara ammissibile/inammissibile la domanda può essere oggetto di impugnazione (reclamo) da proporsi alla Corte d'Appello

Quando la domanda non è ammissibile?

L'art. 140 bis indica i casi di inammissibilità che sono:
  • la domanda è infondata;
  • esiste un conflitto di interessi in alcuni appartenenti al comitato degli attori;
  • il diritto che gli attori tutelano non rientra nelle ipotesi contemplate dal Codice del Consumo;
  • il proponente non garantisce una corretta tutela dell'interesse della classe;
Se il giudice dichiara ammissibile l'azione, con l'ordinanza indica quali mezzi pubblicitari sono stabiliti per rendere noto l'avvio dell'azione di classe; indica un termine perentorio entro il quale i consumatori legittimati (ovvero che si trovano nella medesima situazione soggettiva) possono partecipare all'azione; stabilisce quali diritti omogenei vengono tutelati e stabilisce la procedura che deve essere seguita dalle parti.

Il procedimento prosegue nella cosidetta fase del merito, ovvero il giudice accerta se la condotta del professionista ha effettivamente leso gli interessi dei consumatori: questa fase si conclude con l'eventuale condannata del professionista (società) al risarcimento dei danni ex art. 1226 c.c.

3. L'azione collettiva è un mezzo di tutela degli interessi dei consumatori?
L'azione collettiva può rappresentare un mezzo di tutela degli interessi dei consumatori anche se il procedimento sinteticamente esposto rende molto difficile il suo utilizzo.

Il consumatore, infatti, è chiamato a superare il difficile "scoglio" rappresentato dall'ammissibilità della domanda collettiva.

In secondo luogo, non è chiaro quali mezzi pubblicitari possono essere utilizzati dal consumatore per rendere nota l'azione di classe e gli effetti che si possono produrre nei confronti degli altri consumatori nel caso di mancata partecipazione alla class action.

Da più parti sono stati espressi dubbi e perplessità sul reale impatto che questa azione avrà sui rapporti contrattuali tra consumatori e operatori commerciali.

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