La sentenza di seguito proposta ha ad oggetto la responsabilità a carico del fornitore di servizi telematici per i danni subiti dal consumatore e dovuti al malfunzionamento della linea telefonica.
Il Giudice individua una responsabilità immediata del provider per i danni subiti dal cliente; il danno risarcibile consiste sia nel c.d. danno patrimoniale (consistente nei giorni in cui il consumatore è rimasto senza linea), sia, ove provato, nel danno esistenziale.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROSSANO
II Giudice di Pace di Rossano, in persona del Dr. Salvatore Zito ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 74\2010 Ruolo Generale Affari Contenziosi,
promossa da
…
Attore contro
Wind Telecomunicazioni S.p.A.,
Convenuta Oggetto: risarcimento danni.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 02/11/2009, ritualmente notificato, il sig. … conveniva in giudizio la Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per sentir accertare e dichiarare I'inadempienza contrattuale della societa Wind S.p.A. e condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti dall'istante a causa del predetto inadempimento e disservizio, oltre alle spese di causa.
Sosteneva, infatti, I'attore di essere titolare del contralto di utenza telefonica n. …, installata in … e di avere stipulato con la convenuta un contratto di adesione del tipo "Offerta Tutto Incluso Affari". Sosteneva, altresi, che in data 18.02.2009, la convenuta, senza alcun preavviso, sospendeva la fornitura del servizio di utenza ad internet ADSL per oltre 34 giorni.
Chiedeva pertanto, dichiararsi I'inadempienza contrattuale della convenuta con condanna della stessa al risarcimento del danno da liquidarsi nella somma di € 1.500,00 o in quella somma maggiore o minore, oltre alia condanna al pagamento delle spese di lite. La Wind Telecomunicazioni S.p.A. si costituiva in giudizio, a mezzo del suindicato procuratore, eccependo, in via preliminare, I'incompetenza territoriale del giudice di pace adito in favore del giudice di pace di Roma nonche I'improcedibilita e/o inammissibilita della domanda e la nullita dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3, 4 e 7 c.p.c. e, nel merito, I'infondatezza della domanda in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e competenze di causa. In fase istruttoria veniva escusso il teste ---. All'udienza del 27.03.2010, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente devono compiersi alcune osservazioni in merito alle sollevate eccezioni preliminari.
In particolare, deve rigettarsi la sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di pace adito per essere competente il giudice di pace di Roma. Invero, ritiene questo giudicante che in virtu dell'art. 1469 bis commi 3 e 19, nelle controversie tra professionista e consumatore debba essere riconosciuto il c.d. foro del consumatore in quello in cui lo stesso ha la residenza o il domicilio eletto e, pertanto, la sollevata eccezione deve essere rigettata con affermazione della competenza di questo giudicante a decidere della presente controversia, dovendo considerarsi vessatoria la clausola contrattuale che imponeva la competenza del giudice di pace di Roma, in violazione del predetto articolo. Del pari, devono rigettarsi le sollevate eccezioni preliminari di inammissibilita della domanda e di nullita dell'atto di vocatio in ius, poiche destituite di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto. Passando al merito, la domanda proposta da … è risultata fondata e provata e, come tale, deve essere accolta. Invero, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta, risultano confermate tutte le circostanze indicate da parte attrice nell'atto introduttivo sia con riferimento all'impossibilita di utilizzare la linea ADSL per il collegamento ad internet come da contratto, sia con riferimento ai ripetuti tentativi esperiti dall'attore al fine di ottenere il detto collegamento e dunque il corretto adempimento del contratto cui aveva aderito.
Dalla prova di dette circostanze discende la fondatezza della domanda anche con riguardo alia pretesa risarcitoria. Invero, il teste … confermava tutti i capitoli di prova che gli venivano letti e riferiva: "...confermo quanto al capitolo 1, in quanto nel periodo di cui in narrativa del ricorso, collaboravo con lo studio legale… e ho riscontrato personalmente che alia data del 18.02.2009 non era possibile stabilire la connessione internet dall'utenza telefonica... intestata al soprarichiamato studio... precise che dal 18.02.2009 al 24.03.2009 presso lo studio legale … è mancato il collegamento ad internet ADSL... l’ Avv… titolare dell'utenza, in più occasioni, in mia presenza ha sollecitato più volte la convenuta al ripristino della connessione... Sono a conoscenza dei disagi conseguenti al disservizio cagionati allo studio ed in particolare I'impossibilita di aggiornare la banca dati, ricevere informazioni e/o notizie inerenti l’attivita professionale e/o ricevere posta elettronica...". Alla luce della testimonianza raccolta, dunque, nessun dubbio residua, sull'an del risarcimento, stante I'effettiva interruzione del servizio ADSL per diversi giorni, i disagi che ne sono scaturiti per I'attore dall'impossibilita di fare uso della connessione ad internet, anche in considerazione del fatto che I'utenza telefonica in oggetto serve uno studio legale.
L'interruzione non giustificata del servizio costituisce, infatti, atto di inadempimento da parte della societa convenuta che pertanto è tenuta a rispondere di tale inadempimento con il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti dall'istante.
Risulta evidente l’inadempimento, inteso come colpevole interruzione del servizio ADSL, a carico della societa convenuta che, al fine di vincere la presunzione di colpa, avrebbe dovuto, e non lo ha fatto, fornire la prova della sopravvenuta impossibilità della prestazione, dell'assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere la propria obbligazione ne tanto meno, risulta provato il caso fortuito o la forza maggiore. Nel caso de quo, infatti, trattandosi di inadempimento di contratti a prestazioni corrispettive, si verifica un'inversione dell'onere della prova, di solito gravante sull'attore ex art. 2697 c.c. e pertanto, avendo I'attore dato la prova del suo corretto adempimento, peraltro non contestato, lo stesso sarà legittimato a pretendere I'altrui adempimento ed, in caso di inadempimento, il risarcimento dei danni. Passando alia qualificazione e quantificazione del danno, I'attore ha subito non soltanto il danno dalla mancata disponibilita del servizio ADSL, ma anche i danni conseguenti ai disagi per il notevole ritardo nella riattivazione del servizio. Stante poi, la difficolta nella quantificazione di tutti i danni lamentati dall'istante, conseguenti all'interruzione del servizio per oltre 34 giorni ed al ritardo nella riattivazione dello stesso, questo giudicante ritiene di procedere, con il criterio equitativo ex art. 1226 c.c., alia determinazione del quantum del risarcimento sulla base della comune esperienza, essendo tale potere del giudice previsto dall'art. 115 c.p.c..
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
II Giudice di Pace adito di Rossano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da … contro la Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante
pro-tempore, con atto di citazione ritualmente notificato, cosi dispone:
- Accoglie la domanda;
- Per I'effetto, condanna la convenuta Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 500,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- Condanna, altresi, la societa convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 578,00 di cui € 250,00 per onorari, € 250,00 per diritti, ed € 78,00 per spese, oltre IVA, Cap e rimborso forfettario come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Rossano, Iì 30.06.2010
Nessun commento:
Posta un commento