sabato 11 dicembre 2010

Federcontribuenti: entro il 16 dicembre si versa il saldo per l’anno 2010

Tra gli adempimenti fiscali di fine anno, uno dei più popolari riguarda il versamento del saldo ICI cui sono chiamati, entro il 16 dicembre, i contribuenti soggetti all’imposta. Il versamento del saldo “chiude” i conti per il 2010 ed è determinato sottraendo all’imposta dovuta per l’intero anno, quanto già versato in acconto entro il 16 giugno. di Saverio Cinieri Contribuenti interessati Come accennato, l’adempimento riguarda i contribuenti soggetti all’ICI. Con tale locuzione si intendono coloro i quali possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. In particolare, l’ICI è dovuta: •dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato; •dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni; •dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing); •dai concessionari di aree demaniali. Modalità di calcolo Il saldo si determina per differenza tra l’intera imposta dovuta per l’anno in corso e l’importo già versato a titolo di acconto. È dunque utile sintetizzare le regole di calcolo dell’ICI. In linea generale, per il calcolo dell’imposta occorrono i seguenti dati: •base imponibile; •mesi di possesso; •percentuale di possesso; •aliquota. Infatti, la formula di calcolo è la seguente: (base imponibile x mesi di possesso x percentuale di possesso x aliquota) / 12 Nel dettaglio, la base imponibile si determina con le seguenti regole: •per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata: -per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1); -per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10; -per 34 per i fabbricati della categoria C/1; •per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio; •per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75; •per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l’applicazione di appositi coefficienti. Non sono, però, soggette ad imposta le unità immobiliari adibite a dimora abituale del contribuente, considerando tali anche quelle assimilate dal comune con proprio regolamento o delibera comunale, a meno che non si tratti di immobili di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Se l’abitazione principale rientra tra quelle tassabili, comunque, è riconosciuta una detrazione dall’imposta dovuta pari a 103,29 euro annui, da rapportare ai mesi durante i quali sussiste tale destinazione. Passando al calcolo vero e proprio, come già detto, l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi di possesso del fabbricato e si versa in: •in acconto, entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni in vigore per l’anno precedente; •a saldo, entro il 16 dicembre, calcolando l’intera imposta con le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso e scomputando da essa quanto versato come 1° rata. Si ricorda che il contribuente ha la facoltà di versare l’ICI complessivamente dovuta in un’unica soluzione, entro il termine del primo acconto (quindi, entro il 16 giugno). In questo caso, però, per il calcolo dell’imposta dovuta si devono utilizzare (e, chiaramente, già conoscere) l’aliquota e le detrazioni in vigore nel comune nell’anno in corso e non quelle deliberate per l’anno precedente. Modalità di versamento L’ICI può essere versata: •con bollettino di conto corrente postale intestato al comune o al concessionario della riscossione; •con modello F24, esclusivamente in via telematica per i soggetti titolari di partita IVA; •con modello F24 “predeterminato”. In caso di utilizzo del modello F24, i codici tributo da indicare nell’apposita sezione sono i seguenti: •3901 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’abitazione principale; •3902 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli; •3903 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili; •3904 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati. Inoltre, nel modello F24 devono essere riportati: •nello spazio codice ente/codice comune il codice catastale del comune ove sono ubicati gli immobili; •nel campo anno di riferimento l’anno di riferimento dell’imposta. Un esempio di calcolo del saldo ICI Si supponga il caso di un contribuente che, per tutto il 2010, ha posseduto, al 100%, una abitazione secondaria (categoria catastale A/3) con rendita catastale pari a 1.000,00 euro. Il comune in cui è sito tale immobile ha disposto le seguenti aliquote: •anno 2009: 4 per mille; •anno 2010: 6 per mille Il contribuente ha versato l’acconto ICI di giugno applicando l’aliquota del 2009. Per completezza si riporta anche il calcolo del predetto acconto, presupponendo che, anche per tutto il 2009, il possesso è stato del 100%. -valore immobile ai fini ICI: 1.000 * 1,05 * 100 = 105.000,00 -imposta dovuta per il 2009: 105.000,00 * 4/1.000 = 420,00 -acconto versato entro il 16 giugno 2010: 420,00 x 50% = 210,00 -imposta dovuta per il 2010: 105.000,00 * 6/1.000 = 630,00 -saldo da versare entro il 16 dicembre 2010: 630,00 – 210,00 = 420,00. Si riporta la compilazione della sezione del modello F24, relativamente al saldo.



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