domenica 5 dicembre 2010

La Cassazione riafferma il diritto del correntista a riottenere gli interessi anatocistici

Nuovi problemi per le banche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali con sentenza n. 24418 dello scorso 2 dicembre 2010, hanno definitivamente stabilito la illegittimità degli interessi anatocistici applicati da parte della banca nei confronti dei clienti.

La Cassazione ha in particolare stabilito che il correntista che abbia indebitamente versato gli interessi anatocistici ha il diritto alla restituzione delle somme versate, chiedendo la nullità della clausola anatocistica: "dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristìnatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura dei conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.".

Il diritto alla ripetizione di tali somme vale per tutta la durata del rapporto di conto corrente, mentre il termine decennale di prescrizione per richiedere alla banca la restituzione degli interessi anatocistici è di 10 anni dalla chiusura del conto corrente.

aggiornamento: testo sentenza

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