domenica 9 gennaio 2011

Si al risarcimento del danno in caso di mancata visione dell'evento pagato con la pay tv

Questa domenica vi offriamo in visione una sentenza non più recente, ma meritevole di richiamo perché affronta il problema, molto attuale, dell'interruzione del servizio di fornitura di programmi a pagamento ed il risarcimento del danno per il consumatore.

Secondo il Giudice, l'interruzione di un servizio di pay TV a pagamento (c.d. pay per view) origina un danno per l'acquirente di un pacchetto di trasmissioni. Il fornitore del servizio è tenuto a risarcire il danno all'abbonato, consistente non solo nell'omesso servizio offerto, ma anche nel danno non patrimoniale conseguito all'impossibilità per il consumatore di poter usufruire dello spettacolo oggetto di abbonamento.

Qui di seguito, il provvedimento del Giudice di Pace di Caserta.

REPUBBLICA ITALIANA

Ufficio del Giudice di Pace di Caserta – II Sezione

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Caserta in persona del dott. Domenico Barra ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. 4856 anno 2008 riservata all’ udienza di discussione del 23 aprile 2009

Tra

Meviox Bxx - c.f. ... - nato a … e residente in … - elettivamente domiciliato in …. alla via …. presso lo studio dell’ avv. … dal quale viene rappresentato e difeso come da mandato in calce atto di citazione
-Attore-

E

ZZZZZ Italia s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in …. - elettivamente domiciliata in … presso lo studio dell’avv. … ove domiciliano gli avv.ti …. e …. dai quali viene rappresentata e difesa come da conferimento di procura per notar ….
–Convenuta-

Oggetto: Risarcimento danni.

Conclusioni: Come da verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 07-04-2008 Meviox Bxx conveniva in giudizio innanzi questo Giudice di Pace per l’udienza del dì 03-07-2008 ZZZZZ Italia s.r.l. per sentirla condannare al risarcimento del danno materiale ed esistenziale conseguito alla mancata visione della partita XX – ZZ del 19-02-2006.

Premetteva: --che l’attore era titolare del contratto – codice cliente … – Mondo ZZZZZ+Cinema+Sport+Calcio - con la Società ZZZZZ Italia s.r.l.; --che il giorno 19-02-2006, in base alle condizioni del contratto di abbonamento, ZZZZZ doveva trasmettere l’attesa partita XX – ZZ; --che l’attore aveva invitato diversi familiari a passare insieme il pomeriggio e a vedere la partita; --che ZZZZZ Italia s.r.l. non trasmise in diretta il primo tempo ed anche il secondo tempo fu visibile a spezzoni; --che il danno subito dall’attore veniva indicato in euro 300; --che la responsabilità del danno subito dall’istante era da ascrivere unicamente alla condotta della società ZZZZZ Italia s.r.l. per il suo inadempimento contrattuale e per l’effetto sentire condannare la convenuta società al risarcimento dei conseguenti danni; --che l’attore aveva esperito senza successo il tentativo di conciliazione innanzi alla Camera di Commercio di Caserta.

Incardinatasi la lite, la convenuta ZZZZZ Italia s.r.l. si costituiva e resisteva alla domanda chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto; in particolare non disconosceva espressamente i fatti ma chiedeva che invocava l’esimente del caso fortuito e invocava la clausola di esonero da responsabilità per il fatto del terzo, come nel caso de quo, perché il servizio di trasmissione delle immagini in digitale via satellite non era effettuato direttamente dalla società convenuta.

La causa veniva istruita con la produzione di documentazione della parte attrice e di quella convenuta, con il raccoglimento della prova orale formulata da parte attrice e, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all' udienza del 23-04-2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto deve precisarsi che nel caso de quo la decisione sarà emessa secondo diritto ai sensi dell’art. 113 2° co. c.p.c., come modificato dalla legge 7/4/2003 n° 63.

In via preliminare, va rilevata la correttezza dell’attore il quale prima di proporre la domanda giudiziale ha inviato la raccomandata per segnalare il disservizio verificatosi

L’ attore ha esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi alla Camera di Commercio di Caserta e deve ricordarsi che se non avesse esperito tale tentativo, la domanda sarebbe stata improponibile perché il legislatore ha stabilito che l' azione giurisdizionale deve essere obbligatoriamente preceduta dal tentativo di conciliazione. In altre parole, il ricorso giurisdizionale non può essere proposto fino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione. E’ da ricordare che nel nostro ordinamento esistono altre ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione, come quello previsto dall' art. 412 cpc in materia di controversie di lavoro. È importante mettere in evidenza che il tentativo di conciliazione nella disciplina delle telecomunicazioni è qualificato come condizione di proponibilità dell'azione, mentre nella disciplina del processo del lavoro, esso assume il carattere della condizione di procedibilità. Dunque, i concetti di proponibilità e procedibilità non possono essere accomunati quoad effectum, con la possibilità in entrambi i casi di sospendere il giudizio instaurato, nell'attesa che si compia il tentativo di conciliazione. Essi sono concetti giuridici ontologicamente diversi. Infatti, l'improponibilità indica una preclusione assoluta alla proposizione dell'azione, mentre l' improcedibilità indica l’ impossibilità di un procedimento già instaurato di proseguire il suo corso.

Ciò premesso, dobbiamo chiarire la natura giuridica del contratto di somministrazione previsto dall' art. 1559 c.c.. La somministrazione, detta anche fornitura, è il contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell'altra parte (somministrato), prestazioni periodiche o continuative di cose. Il contratto di somministrazione è, quindi, destinato a soddisfare, ad intervallo di tempo costante, bisogni periodici e continuativi dell' utenza attraverso la costituzione di un rapporto durevole. Discende che il somministrante assume su di sé l'obbligo di apprestare i mezzi necessari per adempiere la propria obbligazione contrattuale e, ovviamente, il rischio (l’alea) connesso alla mancata fornitura. Essendosi verificato una interruzione nel servizio (quello di cui si controverte è avvenuto il 19-02-2006 in occasione della partita XX – ZZ) è in re ipsa la prova dell’inadempimento.

Ciò chiarito, è necessario, per prima cosa, accertare se tale inadempimento è imputabile o meno alla società convenuta. Questa si è costituita in giudizio ma non ha fornito alcun elemento di prova e/o di giudizio idonei a dimostrare l’assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere l’obbligazione.

Nel caso de quo (trattandosi di inadempimento di contratto a prestazioni corrispettive) si verifica una inversione dell'onere della prova che di solito grava sull'attore ex art. 2697 1° co. c.c., il quale avendo stipulato regolare contratto di somministrazione con la convenuta ZZZZZ Italia s.r.l. e fornito la prova del proprio esatto adempimento, è legittimato a pretendere l’altrui adempimento. Deve sottolinearsi, poi, che il contraente adempiente, a fronte dell’inadempimento altrui, può reagire chiedendo il pagamento o l’adempimento della controprestazione ovvero il risarcimento dei danni. A tale ultimo riguardo torna opportuno avvertire che l’obbligo del risarcimento dei danni, derivi da fatto illecito oppure da inadempimento contrattuale, costituisce sempre e comunque un debito di valore con tutte le conseguenti implicazioni in tema di interessi e svalutazione.

La legittimazione attiva e passiva è stata dimostrata attraverso la produzione di idonea documentazione.

Passando al merito, per quanto attiene all’ an debeatur, deve ritenersi che la domanda è fondata e, pertanto, va accolta.

Dalla raccolta prova testimoniale è emerso che il 19 febbraio 2006 alle ore 17,00 in casa dell’attore vi erano diversi amici e parenti, invitati dal proprietario, per vedere insieme la partita XX – ZZ. ZZZZZ Italia s.r.l. non trasmise il primo tempo e anche del secondo tempo si riuscì a vedere solo spezzoni.

Tali fatti e circostanze sono state riferite con sufficiente precisione ed attendibilità dal teste, AAA, della cui credibilità non è dato allo stato di dubitare e confermate dalla precisa indicazione dei tempi e dei luoghi dei fatti narrati.

Se, pertanto, le modalità sono quelle emerse a seguito della espletata istruttoria, si può ritenere con tranquillante certezza sussistente la esclusiva responsabilità della convenuta ZZZZZ Italia s.r.l. la quale non ha fornito il servizio televisivo oggetto di uno specifico contratto di fornitura.

La stessa convenuta nella comparsa di costituzione riconosce il disservizio, anche se cerca di minimizzarne i tempi.

Nessuna prova, poi, in ordine a fatti diversi è stata proposta e provata dalla parte convenuta che pure era stata ammessa alla prova contraria.

Ciò posto, sulla base degli elementi fin qui evidenziati, si ritiene che la domanda debba essere accolta e condannare la convenuta ZZZZZ Italia s.r.l. a corrispondere l’ammontare del danno subito dall’attore.

Sussistono tutti gli elementi richiesti dall’ art. 1218 e segg. c.c. che determinano la responsabilità a carico esclusiva di essa ZZZZZ Italia s.r.l. ed il suo conseguente obbligo al risarcimento dei danni in favore dell’attore.

Passiamo ad esaminare il quantum debeatur. L’attore chiede la liquidazione del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale. Dobbiamo subito chiarire che il danno non patrimoniale non può essere risarcito perché come ha giustamente affermato la Suprema Corte – Sezioni Unite – solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato può essere fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale (Cassazione – sez. un. 11-11-2008 n. 26972). In altre parole non sono risarcibili, a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni tipo di insoddisfazione che la persona è costretta a sopportare nei molteplici aspetti della vita quotidiana.

Ogni risarcimento da liquidare all’attore sarà attribuito solo se di natura patrimoniale.

Tutto quanto premesso, deve precisarsi che il danno patrimoniale consta di due elementi : danno emergente (perdita subita) e lucro cessante (mancato guadagno) Entrambi possono essere risarciti derivando da un inadempimento contrattuale.

L’uno e l’altro elemento del danno, peraltro, in tanto hanno rilevanza, in quanto costituiscono conseguenza diretta ed immediata dell’inadempimento (nesso causale tra inadempimento e danno).

Il danno emergente è costituito dal rimborso del canone che ZZZZZ Italia s.r.l. deve restituire perché non ha consentito all’utente di assistere alla partita di cui egli aveva pagato il costo, le spese dall’attore anticipate per l’organizzazione del ritrovo come l’acquisto delle bibite, dei salatini ed altri dolcini che in tale occasione si offrono agli amici/ospiti quando stanno in casa a vedere la partita. Il danno emergente può essere determinato in euro 50,00 e precisamente euro 10,00 per la quota di abbonamento ed in euro 40,00 per l’acquisto degli spuntini da offrire agli ospiti.

Resta da esaminare il danno da lucro cessante. Per comprendere questo danno è indispensabile precisare meglio la natura dell’obbligazione oggetto del contratto stipulato tra attore e ZZZZZ Italia srl.

L’obbligazione nata dal contratto qui esaminato è una obbligazione di risultato. In questo tipo di obbligazioni il soddisfacimento effettivo dell’interesse di una parte è assunto come contenuto essenziale ed irrinunciabile della prestazione. L’adempimento coincide con la piena realizzazione dello scopo perseguito dal creditore ed indipendentemente dall’attività svolta e dalla diligenza spiegata dall’altra parte per conseguirlo.

In altri termini, questo tipo di obbligazione può considerarsi adempiuta solo quando l’evento previsto si realizza nella quantità e qualità prevista; al contrario essa non può ritenersi adempiuta se l’attività dell’obbligato, anche se diligente, non fa conseguire lo scopo previsto.

L’attore è un abbonato al pacchetto “Mondo ZZZZZ+Cinema+Sport+Calcio”. Questa circostanza indica il suo grande interesse per le manifestazioni sportive e di quelle calcistiche in particolare. Il fatto che la partita pagata non venne trasmessa comportò il mancato soddisfacimento dell’interesse del creditore.

Il danno patrimoniale da liquidare – derivante da inadempimento contrattuale – deve tener conto di questo mancato soddisfacimento dell’interesse del creditore.

Osserva questo giudicante che il danno ritenuto astrattamente configurabile nella predetta fattispecie costituisce un tipico caso di pregiudizio che non può essere provato nel suo preciso ammontare (ex art 1226 c.c.). Una volta assodata l'impossibilità o l’estrema difficoltà nel caso di specie di fornire questa prova precisa il giudicante non può affermare puramente e semplicemente che la domanda non può essere accolta in quanto le prove acquisite non sono sufficientemente precise. Nella fattispecie, qui esaminata, i danni sono sussistenti e il giudice è tenuto a liquidarli. Qualora non si riesca a provarli nel loro preciso ammontare, soccorre la valutazione equitativa. Nel sistema dell'art. 1226 cod. civ. il ricorso alla valutazione equitativa del danno interviene per sopperire alla difficoltà tecnica di una analitica e precisa individuazione di uno o più fattori del danno stesso, una volta che l’esistenza di questo sia stata già accertata. La valutazione equitativa può intervenire anche quando l’esperimento dei mezzi probatori ha provato il danno, ma non ha potuto dimostrare l'ammontare di esso. Questo non significa che ad ogni insufficienza probatoria deve corrispondere una valutazione equitativa, ma vuole dire soltanto che detta liquidazione è legittima quando il giudice sia convinto dell'impossibilità o della estrema difficoltà per il danneggiato di fornire una prova dettagliata ed adeguata del preciso ammontare del danno.

Considerata l'importanza che la trasmissione televisiva – la partita di calcio in diretta già pagata con l’ abbonamento – aveva per l’attore e il grave inadempimento della convenuta ZZZZZ Italia s.r.l., questo giudice ritiene applicabile i normali canoni di diritto, che impongono, per il caso in esame, stante la difficoltà a provare l’esatto ammontare del quantum, di procedere con il criterio equitativo ex art. 1226 cc..

In tema di liquidazione del quantum il potere del giudice di determinarlo equitativamente sulla base delle prove fornite dalle parti ed acquisite al processo, si distingue nettamente dal potere di emettere una decisione secondo equità previsto dall'art. 114 c.p.c., e, pertanto, non è condizionato dalla richiesta delle parti, ma è ricompreso nei poteri generali attribuiti al giudice dall' art. 115 c.p.c.

Tutto quanto premesso, il lucro cessante (cioè il mancato conseguimento dello scopo perseguito) può essere liquidato in euro 200,00.

Il danno totale, quindi, va liquidato in complessivi euro 250,00. Sulla predetta somma vanno riconosciuti i soli interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale all’effettivo soddisfo. Va poi rimborsata la somma pagata per esperire il tentativo di conciliazione.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in considerazione delle attività svolte, delle questioni trattate e del valore della causa come proposta e decisa.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da Meviox Bxx contro ZZZZZ Italia s.r.l., ogni altra eccezione disattesa, così provvede:

a)- Accoglie la domanda attrice.

b)- Per l’effetto, condanna ZZZZZ Italia s.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore, a pagare in favore di Meviox Bxx la somma di euro 250,00 oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale all’effettivo soddisfo.

c)- Condanna ZZZZZ Italia s.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore, a pagare in favore della parte attrice le spese del giudizio che liquida in complessivi euro 700,00 [di cui euro 150,00 per spese (di cui euro 100,00 per il tentativo di conciliazione), euro 400,00 per diritti ed euro 150,00 per onorario di avvocato] oltre rimborso spese 12,50% ex art.14 LP ed ancora Iva e c.p.a. come per legge se dovuta perché documentata con fattura con attribuzione a favore dell’avv. … dichiaratosi anticipatario.-

d)- Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Caserta il dì 30 aprile 2009

Il Giudice di Pace

Dott. Domenico Barra

.

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...