giovedì 12 maggio 2011

Da Trentino inBlu al blog: alcune regole pratiche per fare un ricorso contro una multa


Nel settimanale incontro tra Consumatore Informato e Trentino inBlu radio è stato trattato il tema del ricorso avverso le sanzioni amministrative irrogate per violazione del Codice della strada.

Di seguito proponiamo alcune regole che devono essere seguite nel caso in cui si intenda impugnare una multa comminata dalla Polizia o dai Vigili ed in particolare trattaremo le regole formali che devono essere rispettate quando scrivete un ricorso.


Organo ove proporre il ricorso e relativo termine

  • Il ricorso può essere proposto innanzitutto al prefetto del luogo ove è stata elevata la multa, così come stabilito dall'art. 203 del Codice della Strada "Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale."
  • In alternativa, il ricorso può essere anche proposto verso il giudice di pace sempre del luogo ove è stata elevata la multa "Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui e' stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.".
          Occorre precisare che nel caso in cui il ricorso venga proposto avanti al giudice di pace, il ricorso assume le vesti di un vero atto giudiziario per il quale è previsto che "Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.".



Il pagamento della somma prevista dalla sanzione preclude la possibilità di ricorrere avverso la multa.


Come proporre un ricorso


Il ricorso viene proposto tramite lettera raccomandata a/r da inviare al Prefetto o al Giudice di Pace con la quale vengono indicate le ragioni per le quali viene richiesto l'annullamento della multa.

E' importante indicare, nel ricorso, la sanzione amministrativa verso la quale viene proposto il ricorso (ed allegare la relativa multa notificata); l'ufficio che ha notificato la sanzione; le ragioni per le quali viene ritenuta invalida e/o illegittima la sanzione e il provvedimento che viene richiesto; presentare eventuali documenti idonei a supportare le proprie ragioni;  

E' molto importante, a tal proposito, che l'automobilista provi tutte le circostanze per le quali ritiene illegittima la sanzione amministrativa con la conseguente richiesta di annullamento del provvedimento.

Per proporre un ricorso, quindi, bisogna avere ragioni - di fatto e diritto - molto "forti" e che consentano un esito positivo al ricorrente.


Il provvedimento

  • Il prefetto si pronuncia con ordinanza " Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti" (art. 204 CdS).
  • Il giudice di pace, invece, decide con sentenza con la quale accoglie o respinge le domande avanzate dall'automobilista (vedasi art. 204-bis CdS).

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