domenica 8 maggio 2011

La illecita sollecitazione all'acquisto di quote di multiproprietà integra il reato di truffa contrattuale

La sentenza che proponiamo oggi ha ad oggetto l'incontro tenutosi lo scorso venerdì dalle parti di Torino ed organizzato da Consumatore Informato con il quale è stata affrontata la vicenda multiproprietà.

La Corte d'Appello di Trieste ha confermato, con la sentenza di seguito proposta, la illiceità della sollecitazione alla sottoscrizione di contratti di multiproprietà (o presunti tali).
Tale condotta integra, secondo il giudice, il reato di truffa contrattuale.  

di seguito la sentenza


Sentenza 3 maggio 2010


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


La Corte d’Appello di Trieste, I Sezione penale, composta dai Magistrati:

1. dr. Francesca MORELLI Presidente

2. dr. Donatella SOLINAS Consigliere

3. dr. Gloria CARLESSO Consigliere est.

ha pronunciato il giorno 3 maggio 2010 la seguente
S E N T E N Z A

nel procedimento penale a carico di:



SAXXX Axx,

LIBERO - CONTUMACE

GXXX Maurizio, LIBERO – CONTUMACE

LXXX Pyyy,

LIBERO – CONTUMACE


imputati

Del reato previsto e punito dagli arti. 110 e 640 c.p. perché, in concorso morale e materiale tra loro, con artifici e raggiri – avendo fatto contattare i familiari di Dxxx Dyyy allettandoli telefonicamente con la comunicazione della vincita di un viaggio premio e la. convocazione degli stessi per il ritiro del buono relativo, avendo in tale sede proposto l'associazione ad un circuito turistico che avrebbe consentito di viaggiare a prezzi vantaggiosi per un periodo di cinque anni, avendo comunque prospettato la possibilità di recedere dal contratto dopo il primo anno senza la necessità del pagamento di penali, tacendo la reale natura del contratto (che in realtà riguardava il godimento di una settimana all'anno presso una struttura alberghiera sulla base di un titolo acquistato mediante un finanziamento quinquennale) ed omettendo di specificare che dopo il primo anno l'acquirente avrebbe potuto sottrarsi agli obblighi derivanti dal contratto solo reperendo altro soggetto interessato all'acquisto del medesimo titolo -, il Saxxx quale legale rappresentante della Pyyyy s.r.l., il Gxxx avendo agito in sede di sottoscrizione di un accordo preliminare ed il Lxxx in sede di stipulazione del contratto definitivo e del contratto di finanziamento, inducendo in errore Dxxx Dyyy e Dyyyy Elena sulla natura del contratto, sulle clausole relative al recesso e sulle condizioni di godimento dei servizi offerti, procuravano a sé ed alla società Pyyyy s.r.l. l'ingiusto profitto derivante dalla stipulazione di un contratto di timesharing con conseguente danno per l'acquirente che. ove fosse stato compiutamente informato, non avrebbe stipulato il contratto stesso.

Con recidiva per Saxxx e Gxxx

In Udine, nei mesi di novembre e dicembre 2003

APPELLANTI:

Gli imputati avverso la sentenza del Tribunale di Udine dd 22 novembre 2006 che, visti gli artt 533 e 535 cpp dichiarava Gxxx Mxxx, Lxxx Pyyy e Saxxx Axxx responsabili del reato ascritto e, concesse le attenuanti generiche, prevalenti per Saxxx e Gxxx sulla contestata recidiva, li condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali; visto l’art. 163 cp concedeva a tutti gli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena; visti gli artt. 538 e ss cpp condannava gli imputati in solido al risarcimento dei danni morali subiti dalla costituita parte civile Dxxx dsavide complessivamente liquidati in euro 10.000,00 oltre agli interessi dalla sentenza al saldo, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza liquidate in euro 1310,00 per onorari con rimborso spese generali iva e cna come per legge; visto l’art 240 cp ordinava la confisca e l’allegazione agli atti della cambiale in sequestro



CONCLUSIONI DEL P.G.: chiede la conferma della sentenza di primo grado

CONCLUSIONI DELLA PARTE CIVILE: si riporta alle conclusioni scritte e produce copia del pagamento;

CONCLUSIONI DEI DIFENSORI degli imputati: accogliersi i motivi di appello

Fatto e diritto

1. Con sentenza in data 22 novembre 2006 (depositata in data 19 febbraio 2007) il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, all'esito del rito ordinario, ha affermato la penale responsabilità di Saxxx Axxx, Gxxx Mxxx, Lxxx Pyyy, con riferimento al reato di cui all'art.110 e 640 c.p. e, concesse le attenuanti generiche, prevalenti per Saxxx e Gxxx sulla contestata recidiva, li ha condannati alla pena di mesi 8 di reclusione e 400,00 € di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, accordando a tutti gli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena; li ha altresì condannati in solido al risarcimento dei danni morali subiti dalla costituita parte civile, liquidati in 10.000,00 E, oltre accessori, nonché alle spese di costituzione. Questa è in sintesi la ricostruzione del fatto cui è pervenuto il giudicante, sulla base dell'istruttoria dibattimentale svolta e del corredo probatorio documentale acquisito:

La conclusione del negozio giuridico concerneva un contratto di associazione ad un circuito turistico internazionale, che in realtà mascherava la vendita di una multiproprietà associativa in una struttura residenziale nelle isole Canarie.

La conclusione del contratto era avvenuta secondo la consolidata strategia commerciale posta in essere dalla Pyyyy s.r.l., che prevedeva la convocazione telefonica dei potenziali clienti presso una sede alberghiera, con l'offerta di un omaggio costituito da un soggiorno gratuito e con la successiva presentazione della proposta contrattuale costituita dall'adesione ad un club che consentiva l'effettuazione di viaggi presso importanti località turistiche a prezzi vantaggiosi.

Nel caso in esame la convention era stata organizzata per il pomeriggio del 30.11.2003 presso l'Hotel Là di Moret ìn Udine. L'invito telefonico era pervenuto verso la fine del mese di novembre 2003 a casa della signora Dxxxx Annamaria, suocera del Dxxx; in dettaglio le caratteristiche dell'offerta di associazione al club prevedevano una quota annuale dì E 2.900,00 e la durata di cinque anni; dopo il primo anno era possibile recedere dal contratto, pagando solo la prima quota.

I coniugi Dxxxx inizialmente non si erano mostrati interessati alla proposta, ma gli offerenti erano stati particolarmente insistenti ed avevano cercato di invogliare gli avventori evidenziando i vantaggi dell'adesione al club; alla fine, dopo diverse ore, il Dxxx si era deciso a firmare un contratto promozionale, accettando l'offerta supplementare di un viaggio che inizialmente era stato proposto alle Canarie, poi, su richiesta dei clienti, era stato fissato alle Maldive.

Secondo gli accordi, dopo qualche giorno sarebbe passata a casa dei Dxxx un'altra persona che avrebbe curato la sottoscrizione del contratto definitivo. Dopo alcuni giorni si era presentato presso l'abitazione dei Dxxx il sig. Lxxx Pyyy, il quale, sempre evidenziando le grandi possibilità di viaggiare che offriva l'associazione al club, al quale lui stesso aveva aderito da diversi anni, aveva esibito ulteriori depliant ed aveva presentato i documenti da firmare. A fronte dei dubbi e delle richieste di spiegazione dei Dxxx circa la durata dell'associazione, il Lxxx aveva ribadito che era possibile recedere dal contratto dopo il primo anno, pagando solo la quota di € 2.900. Unitamente al contratto, il Lxxx aveva fatto sottoscrivere al Dxxx un finanziamento presso una finanziaria collegata al circuito, la Fxxxx di Bologna: i clienti avevano espresso il desiderio di chiedere il prestito alla loro banca, anche perché il tasso di interesse della Fxxxx era particolarmente elevato, ma il Lxxx aveva spiegato che il finanziamento proposto faceva parte integrante dell'offerta; dopo diverse ore di conversazione, il Dxxx si era deciso ad accettare l'offerta e a sottoscrivere tutti i documenti. In occasione della sottoscrizione del contratto, i Dxxx avevano versato al Lxxx la somma di € 250,00 in contanti ed avevano sottoscritto una cambiale dell'importo di € 750,00, successivamente sottoposta a sequestro preventivo.

Nel successivo mese di dicembre i coniugi Dxxx avevano effettuato il viaggio alle Maldive, organizzato da un'agenzia di Padova, pagando un contributo di circa € 1.000,00 per le spese di vitto (l'offerta riguardava solo il viaggio e l'alloggio). Una volta tornati in Italia, nel successivo mese di gennaio 2004, guardando la nota trasmissione "Mi Manda Rai 3", avevano riconosciuto come ospite il sig. Gxxx in una puntata dedicata alla vendita delle multiproprietà, con particolare riferimento alla struttura turistica "Cxxxx beach" alle isole Canarie, la stessa meta del primo viaggio offerto nel corso dell'incontro al Lxxx. Preoccupati per le notizie apprese dalla trasmissione, considerato che nessuno degli esponenti della Pyyyy aveva mai fatto riferimento alla vendita di multiproprietà, ma solo all'adesione ad un club per viaggiare, i Dxxx avevano chiesto spiegazioni alla ditta. Questa aveva risposto con lettera del 16.1.04, nella quale di ribadiva che oggetto del contratto non era una multiproprietà, ma unicamente l'acquisto di un titolo denominato "Certificato di associazione" al "Vzzzzz - Cxxxx beach Club”, il titolo era cedibile, ereditabile e negoziabile e, a differenza della multiproprietà, che in genere prevede l'utilizzo di una settimana determinata dell'anno e richiede rogito notarile, suddivisione in millesimi, tasse e oneri vari relativi al diritto di proprietà, attribuiva il diritto di poter soggiornare ogni anno. per una settimana, presso il club di appartenenza, e di poter effettuare delle vacanze nel circuito mondiale Ixxxx International (vedi lettera Pyyyy 16.1.04).

Il successivo 16.2.04 i Dxxx comunicavano alla Pyyyy ed alla Fxxxx il recesso dal contratto.

Con lettera del 15.3.04 la Pyyyy esponeva finalmente con chiarezza i reali termini del contratto: si trattava dell'acquisto di una "multiproprietà associativa'; che attribuiva il diritto di godere di una settimana di vacanza all'anno presso la struttura Cxxxx Beach Club, da concordare direttamente con la direzione del residence, oppure di scambiarla con un'altra settimana presso un'altra struttura affiliata al circuito internazionale. Non vi era la possibilità di recedere dal contratto, dopo un anno: l'indicazione della possibilità di uscita dall'associazione dopo un anno, fatta nel corso delle presentazioni del prodotto, andava intesa come facoltà per l'acquirente di negoziare a terzi il proprio certificato di associazione, senza vincoli o penali da parte del Club, che comunque non effettuava alcuna attività di intermediazione per la vendita dei titoli. Il recesso non era considerato operante ed il Dxxx era invitato a rivolgersi alla struttura www.borsaimmobiliare.net per cercare di rivendere a terzi il suo certificato (vedi lettera Pyyyy del 15.3.2004).

Non essendo interessati a proseguire nel contratto, in quanto non volevano ritrovarsi titolari di una multiproprietà, i Dxxx avevano deciso di interrompere il rapporto, provando a vendere il titolo, ma senza successo; la Fxxxx, inoltre, non aveva accettato il recesso, e, avendo comunque corrisposto il prezzo alla Pyyyy, aveva chiesto il pagamento del finanziamento erogato, ottenendo l'emissione di un decreto ingiuntivo, notificato il 19.7.06.

Il Giudice di prime cure riteneva che la condotta posta in essere dai rappresentanti della Pyyyy avesse integrato gli estremi della contestata truffa contrattuale. Nel caso in esame era emerso che ai Dxxx, nel corso delle trattative finalizzate alla conclusione del contratto, erano stati taciuti o falsamente rappresentati una serie di elementi riferiti alla qualificazione giuridica dell'oggetto del contratto, che di fatto riguardava l'acquisto di un multiproprietà associativa, presentato invece come la semplice associazione ad un club, ed alla prospettazione della possibilità di esercitare il diritto di recesso entro un anno, senza penali, che in realtà comprendeva la sola facoltà di vendere il proprio titolo di partecipazione ad un terzo, a proprie cure. In nessuno dei prospetti informativi e dei documenti contrattuali presentati al Dxxx e da questo sottoscritti appare il termine "multiproprietà ", istituto giuridico ormai di notevole diffusione e di facile comprensione per la maggioranza del pubblico dei

consumatori, anche non esperti nel diritto, ma si usavano espressioni assolutamente generiche ed ambigue, quali "certificato di associazione", "diritto di soggiornare in strutture turistiche". "time sharing ", "diritto di occupazione in sistema fluttuante". in cui si confondeva maliziosamente il concetto di proprietà di un titolo, tendenzialmente perpetua ed ereditabile, con l'idea dell'adesione ad una associazione, come tale temporanea e sempre recedibile per iniziativa dall'associato. Ulteriore ambiguità era costituita dal riferimento al pagamento del prezzo tramite la corresponsione di quote annuali (come avviene in genere per l'associazione ad un qualsiasi club), che in realtà dovevano essere corrisposte in un'unica soluzione, tramite la sottoscrizione di un finanziamento proposto da una società Finanziaria collegata alla ditta venditrice, come accadeva spesso per l'acquisto della proprietà di case, autovetture o altri beni di un certo valore economico, tra l'altro con la previsione di tassi d'interesse tutt'altro che vantaggiosi (TAEG del 16,09 %). Era evidente secondo il Tribunale che l'uso del termine "multiproprietà', con il conseguente riferimento a tutti gli oneri ed ai vincoli che tale diritto comporta, avrebbe messo in guardia gli acquirenti sulla reale natura del contratto che andavano a sottoscrivere; verosimilmente, proprio per questo motivo gli esponenti della Pyyyy si erano ben guardati dall'utilizzarlo, tanto nei documenti scritti, quanto nel corso della presentazione effettata nella sede alberghiera, preferendo usare termini ed espressioni meno comprensibili al pubblico e in apparenza più allettanti. Il termine multiproprietà associativa veniva utilizzato dalla Pyyyy per la prima volta nella lettera datata 15.3.2004, successiva alla messa in onda della trasmissione "Mi manda Rai 3" ed alle contestazioni mosse dai Dxxx e, probabilmente, da molti altri contraenti, in cui si spiegavano i reali termini del contratto con una chiarezza ed una linearità del tutto assenti nei prospetti informativi e nei documenti presentati in precedenza. A parte l’erronea qualificazione giuridica dell'oggetto del contratto, si riteneva comunque che la falsità che maggiormente aveva inciso sulla lesione della libertà contrattuale del Dxxx fosse costituita dalla mendace prospettazione della facoltà di recedere dal circuito turistico dopo un anno, perdendo solo la quota annuale versata. Tale informazione di fatto era priva di significato, visto che la ripartizione del costo in quote annuali era assolutamente fittizia (l'intero importo veniva infatti versato dalla finanziaria in un'unica soluzione), tuttavia la possibilità di recesso veniva indicata in maiuscolo ed in grassetto nel contratto preliminare sottoscritto il 30.11.03, era stata ribadita più volte dal Gxxx nel corso della presentazione effettua nell'hotel Là di Moret ed era stata confermata dal Lxxx all'atto della sottoscrizione del contratto definitivo, avvenuta a casa dei Dxxx la sera del 3.12.03; che tale espressione intendeva semplicemente il diritto dell'acquirente di cedere il "certificato di associazione" a terzi estranei, da reperire a proprie cure (impresa tutt'altro che agevole), i Dxxxx lo avrebbero appreso solo a distanza di alcuni mesi, nella già citata lettera del 15.3.04. Ancora, era evidente che la prospettazione di una via di fuga di fatto inesistente, costituita dalla possibilità di uscita dal circuito turistico dopo un anno, senza penali, perdendo solo l'equivalente della prima quota versata, era stato un espediente del tutto illecito e fraudolento che aveva consentito ai proponenti di superare le legittime perplessità e resistenze psicologiche degli acquirenti sulla reale vantaggiosità del contratto che andavano a sottoscrivere e sulla rispondenza dello stesso alle loro effettive esigenze di vita. I Dxxx erano stati così indotti a sottoscrivere quello che ritenevano essere un contratto di associazione, convinti che avrebbero potuto verificare la bontà dell'iniziativa nel corso del primo anno e, nel caso di insoddisfazione, avrebbero potuto recedere perdendo solo la prima quota: in realtà avevano acquistato una multiproprietà alle isole Canarie, contraendo un finanziamento con la Fxxxx da restituire per l'intero importo, maggiorato degli interessi, senza alcuna possibilità di recedere, se non trovando, a proprie cure, un potenziale acquirente.

L'insistenza con cui il Lxxx aveva indotto il Dxxx a contrarre il finanziamento con la Fxxxx, invece di consentire al cliente di ottenere un prestito dalla propria banca, attestava che lo scopo ultimo della strategia della Pyyyy, prima ancora della vendita di un "certificato di associazione" o "multiproprietà associativa", era proprio quello di ottenere la sottoscrizione del finanziamento con la società finanziaria collegata, la quale, una volta erogato il prestito, avrebbe potuto far valere le proprie pretese al rimborso, anche tramite le vie legali, eccependo la formale indipendenza con il rapporto giuridico sottostante, ponendosi in tal modo al riparo dalle eventuali contestazioni riferite a quest'ultimo.

Era verosimile ritenere che, qualora i Dxxx avessero adottato una maggiore attenzione nella lettura e nella analisi delle approfondite clausole del contratto definitivo, prima di sottoscriverlo, avrebbero compreso l'effettiva portata dell'operazione che stavano per concludere, scoprendo la mancata previsione del diritto di recesso dopo il primo anno, nei termini in cui era stato loro prospettato a voce, tuttavia la disattenzione mostrata dalle persone offese nella conclusione del contratto non escludeva la responsabilità degli esponenti della ditta Pyyyy, per le rassicurazioni fraudolente e insidiose da loro fornite, idonee a condizionare in maniera determinante la volontà negoziale delle controparti.

Correttamente era stata ascritta la responsabilità per il reato contestato non solo al Gxxx ed al Lxxx, che avevano materialmente concorso nella conclusione del contratto fornendo ai Dxxx le false rassicurazioni circa l'oggetto dell'accordo e l'esistenza del diritto di recesso dopo un anno, ma anche al Saxxx, nella qualità di amministratore della Pyyyy. Il comportamento del Gxxx e del Lxxx, lungi dall'essere frutto di una iniziativa estemporanea da parte dei promotori, costituiva l'attuazione di una precisa e consolidata strategia commerciale che la Pyyyy risultava utilizzare abitualmente. Tale circostanza era desumibile non solo dalle modalità assolutamente standardizzate di gestione delle operazioni che andavano dalla ricerca telefonica della clientela tramite l'offerta di un omaggio, alla presentazione del prodotto curata in tutti i dettagli fino alla sottoscrizione del contratto, ma anche dal contenuto del modello prestampato di contratto preliminare, in cui era ben evidenziato il richiamo alla possibilità di uscire dal circuito turistico dopo un anno. La circostanza che abitualmente i promotori della Pyyyy facessero riferimento a tale fantomatico diritto di recesso, in ossequio alle direttive aziendali, era desumibile poi dalla più volte citata missiva del 15.3.04, nella quale, al punto 7, si affermava espressamente che "la precisazione fatta dalla Pyyyy s. r. L, durante la presentazione del proprio prodotto, circa la possibilità di uscita dall'associazione dopo un anno dall'ingresso nella medesima, deve intendersi come la effettiva possibilità da parte dell'acquirente di negoziare a terzi il proprio certificato senza vincoli né penali da parte del Club di associazione": era evidente che se la Pyyyy fosse stata realmente in buona fede, avrebbe potuto fornire ai clienti una tale spiegazione chiarificatrice già in sede di presentazione del prodotto, e non a distanza di alcuni mesi, in seguito alle contestazioni mosse dagli acquirenti, che avevano appreso di essere diventati, a loro insaputa, titolari di una multiproprietà, con tutti i vincoli e gli oneri conseguenti.

• Elemento illuminante sulla strategia commerciale della Pyyyy era fornito poi dalla clausola contenuta nell'allegato al contratto definitivo, scritta in corsivo nella parte bassa del foglio, in cui si diceva testualmente che "la società dichiara che tutto ciò che non è riportato in questo allegato è da ritenersi nullo, perciò accordi e promesse verbali e quanto scritto nella copia di commissione non verrà tenuto in considerazione se non trascritto nel presente ": il fatto che la Pyyyy avesse avvertito la necessità di cautelarsi contro la possibilità che i clienti eccepissero accordi o promesse verbali formulate dai propri promotori nel corso delle presentazioni del prodotto, ma non trascritte nel contratto, testimoniava che la prassi di fornire false informazioni e rassicurazioni, difformi rispetto al regolamento contrattuale riportato nei documenti, era assolutamente diffusa ed accettata dall'azienda; viceversa, una tale clausola non avrebbe avuto senso, qualora i promotori della Pyyyy si fossero limitati ad illustrare il contenuto dell’offerta contrattuale, senza introdurre diritti o promesse ulteriori non compresi nelle clausole contrattuali.
Nel determinare la pena, infine, il Giudice valorizzava la assenza per il Lxxx e la scarsità per gli altri due imputati dei precedenti penali, condizione idonea a concedere la attenuanti generiche, stimate prevalenti sulla contestata recidiva; il giudice concedeva altresì il beneficio della sospensione condizionale della pena determinata nella misura complessiva di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa per ciascuno degli imputati, e quindi condannava gli imputati al risarcimento del danno morale a favore della parte civile liquidandolo in complessivi euro 10 mila
2. Avverso la sentenza hanno proposto rituale e tempestivo appello i difensori degli imputati per i motivi che partitamente si espongono:
SAXXX AXXX

1. insussistenza degli elementi del reato: L’imputato lamentava che il primo giudice era incorso in un errore nel confrontare quanto aveva compreso la persona offesa rispetto a quanto dedotto nel contratto, anziché esaminare bene l’oggetto del contratto stesso che non offriva, come ritenuto dalla persona offesa, il diritto di associarsi a un club che le avrebbe consentito di viaggiare a condizioni vantaggiose, bensì il diritto alienabile e trasmissione agli eredi di occupare, godere e utilizzare una struttura presso il complesso turistico residenziale Vzzzz Cxxxx Beach Club; secondo l’appellante, al di là del nomen iuris attribuito al prodotto (multiproprietà, time sharing, settimana flottante, associazione, ecc) l’oggetto del contratto era chiaro e ben definito e consisteva nella vendita di un periodo di vacanza di una settimana all’anno presso la struttura indicata nel contratto; altrettanto chiaro era il fatto che il contratto non riconoscesse la facoltà di recedere entro un anno dalla sua sottoscrizione, poiché il contratto prevedeva la possibilità per il cliente di uscire dal circuito cedendo o rivendendo il certificato; sottolineava l’appellante che il cliente aveva avuto per alcuni giorni in mano i documenti prima della sottoscrizione del contratto e avrebbe avuto perciò il tempo di ragionare ed esaminarli;

2. la responsabilità del Saxxx: lamentava l’appellante che la Pyyyy potesse essere ritenuta responsabile per una attività contrattuale lecita, fatta nel rispetto delle leggi vigenti, l’attuazione di legittime strategie commerciali, a fronte della accettazione piena del cliente delle condizioni del contratto, anche in considerazione del fatto che il Saxxx non aveva preso in alcun modo parte né alla organizzazione del meeting né agli incontri con il sig Dxxx, per cui non comprendeva a quale titolo egli potesse essere considerato concorrente

3. la quantificazione della pena: lamentava l’appellante infine l’errore nella valutazione della gravità del fatto e a fronte della liceità della operazione negoziale;

4. la rinnovazione della istruttoria dibattimentale: chiedeva di accertare le dinamiche circa la possibilità di un effettivo godimento di quanto acquistato dal cliente, ama anche circa le modalità necessarie e sufficienti al cliente stesso per la trasferibilità a terzi soggetti del suo titolo nonché per la valutazione commerciale di quanto acquistato

Chiedeva dunque in prima istanza di assolvere l’imputato Saxxx Axxx dal reato ascrittogli per tutte le motivazioni esposte, e in subordine di riformare la sentenza per quanto riguarda l’ammontare della pena.
GXXX Mxxx
1.denegato riconoscimento della legittimità dell’impedimento professionale del difensore per l’udienza del 5 ottobre 2006: impugnava in via preliminare l’appellante l’ordinanza con cui il giudice aveva rigettato l’istanza di rinvio presentata per l’udienza del 5 ottobre 2006 a causa di un concorrente impegno professionale a Bari da privilegiare sia per risalenza nel tempo dei fatti contestati (bancarotta fraudolenta) sia per la delicatezza dell’udienza che imponeva la partecipazione personale del difensore; riteneva erronea la motivazione del giudice osservando che il difensore aveva l’onere e doveva avere quindi anche il tempo di cercare un sostituto processuale e che tale valutazione era stata frustrata dalla comunicazione del rigetto dell’istanza solo all’udienza del 5 ottobre 2006; chiedeva pertanto che venisse dichiarata affetta da nullità assoluta la successiva attività processuale svolta in violazione dell’ar.t 179 cpp;

2. omesso od erroneo accertamento della regolare costituzione delle parti al’udienza del 22 novembre 2006 poiché il difensore aveva comunicato via fax di essere impegnato nella stessa data presso il tribunale di sorveglianza di Milano, udienza camerale non rinviabile.

3. nel merito: in relazione alla responsabilità dell’imputato per il delitto ascrittogli, l’appellante osserva che sia la qualificazione giuridica dell’oggetto del contratto, sia la facoltà di recesso erano state correttamente rappresentate al cliente ed erano chiaramente descritte nel contratto; riteneva in particolare che aveva errato il primo giudice nel ritenere che il prodotto commercializzato fosse una multiproprietà poiché detto termine non risulta in alcuno dei documenti sottoscritti dal cliente; ricordava che il D.Lvo 9 novembre 1998, n. 427 impone al venditore di utilizzare il termine multiproprietà quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale, se invece è un diritto personale di godimento l’espressione non va utilizzata e non era stata infatti utilizzata dal venditore: dall’esame del modulo contrattuale era possibile rilevare che i clienti della Pyyyy srl acquistavano dei certificati di associazione a un complesso turistico residenziale, che detti certificati erano di proprietà della Pyyyy e rilasciati a questa da una società fiduciaria, la quale ultima era proprietaria degli immobili, che per associarsi era necessario acquistare cinque quote del valore di euro 2900 ciascuna e che il saldo prezzo doveva avvenire prima del ricevimento del certificato di associazione; che tutto questo era scritto nel contratto, era stato spiegato verbalmente alle parti e che il cliente aveva acquistato proprio quel prodotto, senza nessun artifizio o raggiro, e senza oneri o spese aggiuntive e non previste; quanto al diritto di recesso riteneva l’appellante inverosimile che potesse essere stato spiegato ai clienti la facoltà di recedere dopo il primo anno versando solo la prima quota, poiché era chiaro e scritto che dopo il primo anno era possibile rivendere il certificato di associazione; il diritto di recesso era invece possibile esercitarlo entro il termine di dieci giorni oppure entro tre mesi ai sensi dell’ar.t 5 D.Lvo 427/98 richiamato; la querela proposta doveva intendersi solo come un espediente per supplire all’inerzia di attivare gli strumenti giuridici contrattualmente previsti; sottolineava l’appellante che nessun motivo di insoddisfazione avevano manifestato i querelanti se non dopo aver visto la trasmissione Mi Manda Raitre e aver ritenuto di aver acquistato una multiproprietà immobiliare che non avrebbero acquistato se avessero saputo il reale contenuto del contratto; poiché però nessun multiproprietà immobiliare avevano acquistato, nessun inganno poteva essere imputato alla condotta dell’appellante, nessuna lesione alla libertà contrattuale e nessuna truffa; lamentava ancora l’appellante che il Tribunale avesse erroneamente ravvisato un elemento fraudolento nella induzione a contrarre un finanziamento con la società collegata alla Pyyyy srl, atteso che nessun collegamento poteva essere ravvisato tra il contratto di associazione e quello di finanziamento; se dunque i clienti non avevano compreso il contratto poteva essere addebitato a una loro personale condizione (difetto di comprensione, superficialità, scarsità di intelletto, suggestione di organi di disinformazione, malafede delle parti per sottrarsi all’adempimento dell’obbligazione…) ma non certo a una condotta ingannevole della Pyyyy e dei suoi collaboratori: la prospettiva di una vacanza premio con cui attirare i clienti rientrava infine nelle comuni strategie commerciali e il modulo sottoscritto era perfettamente chiaro e comprensibile; osservava infine l’appellante che mancava nel caso in esame anche il danno economico, elemento strutturale del reato di truffa, poiché questo non poteva identificarsi con l’assunzione di un obbligo contrattuale (la truffa, ove fosse ravvisata, non si sarebbe affatto consumata rimanendo semmai tentata) e nel rapporto intercorso tra la Pyyyy e le persone offese non si era realizzato alcun atto di disposizione patrimoniale, come aveva implicitamente riconosciuto il tribunale nel quantificare solo il risarcimento per danno morale: ricordava l’appellante che agli acquirenti era stato offerto un viaggio alle Maldive e che oltre al versamento della somma di 250 euro essi non avevano pagato altro né alla Pyyyy né alla Finanziaria;

chiedeva dunque l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste o con altra formula di giustizia

4) In ordine alla misura della pena lamentava l’appellante l’incongruità della pena inflitta a Mxxx Gxxx, persona incerìnsurata e inserita in un rassicurante contesto familiare e sociale; chiedeva dunque di ridurre la pena entro il minimo edittale e convertire la medesima nella corrispondente pena pecuniaria;

5) in ordine alle statuizioni civili: lamentava che la misura del risarcimento del danno, espressamente riferito solo al danno morale, era eccesiva e non proporzionata alla consistenza del supposto pregiudizio avendo i signori Dxxx inteso risolvere il contratto dopo pochi mesi e dopo aver beneficiato della vacanza natalizia alle Maldive, senza dunque alcun effettivo motivo di lamentela.

Formulava dunque le seguenti conclusioni:

In rito:

1) ritenuta l’illegittimità dell’ordinanza 5 ottobre 2006, annullare la gravata ordinanza con le conseguenze di legge

2) ritenuta l’illegittimità dell’accertamento delle parti dell’udienza del 22 novembre 2006, annullare la gravata sentenza

Nel merito

1) assolvere l’indagato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste o con altra formula ritenuta di giustizia

2) ridurre la pena entro il minimo edittale con conversione nella corrispondente pena pecuniaria

3) ridurre congruamente la misura del risarcimento del danno morale stabilito in favore della parte civile LXXX Pyyy

1. Anche il terzo appellante lamentava che l’assunto del giudice di primo grado circa la non adeguata informazione delle persone offese sull’effettivo oggetto del contratto e sulla possibilità di recesso, era errata innanzitutto perché le spiegazioni furono esaurienti e lunghe (le stesse persone offese ricordano che il Lxxx rimase da loro alcune ore) e che se le persone si erano convinte di aderire a un club per godere di vacanze a prezzi più bassi rispetto alla norma, di nulla si dovevano dolere perché questo era proprio questo il prodotto che era stato loro venduto, oltre a quello della cd multiproprietà associativa ossia del diritto di godere di una settimana di vacanza all’anno presso una determinata struttura, realmente esistente; quanto al diritto di recesso questo era esattamente previsto entro i quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, ed era diverso dal diritto di vendere il certificato di associazione dopo un anno e senza penali; la difficoltà di cessione era stata presunta dal tribunale ma non era stata affatto verificata, come richiedeva l’appellante di fare con rinnovazione dell’istruttoria; lamentava infine sia l’eccessività della pena inflitta anche in ragione della lieve entità del danno economico patito.

Chiedeva dunque, preliminarmente in via istruttoria di svolgere nei modi ritenuti più opportuni ogni accertamento utile o necessario al fine di verificare la facilità o meno di cessione del certificato di associazione (o di multiproprietà che dir si voglia) e a che prezzo; emettere sentenza di assoluzione dell’imputato, in subordine condannare l’imputato al minimo della pena


3. Il giudizio di appello, svoltosi nella dichiarata contumacia degli imputati, omessa la relazione orale introduttiva per accordo delle parti, sentite le conclusioni di queste ultime e viste le conclusioni scritte della parte civile, è stato definito con la lettura del dispositivo di conferma della sentenza impugnata



4. L’appello è infondato e non può essere accolto.
A 1) La regolare costituzione delle parti
Vanno preliminarmente superate le eccezioni di nullità del procedimento per il rigetto delle istanze di rinvio proposte dal difensore dell’imputato GxxxL’ordinanza con cui il giudice di primo grado ha rigettato la prima istanza di rinvio presentata per l’udienza del 5 ottobre 2006 si fondava sul fatto che l’istanza di rinvio fosse stata formulata nonostante il concomitante impegno professionale fosse sorto il 22 maggio 2006 ossia dopo l’udienza del 18 maggio 2006 con cui l’odierno procedimento in primo grado era stato rinviato; il giudice di prime cure non mancava di sottolineare che il difensore dell’imputato Gxxx si era sempre avvalso di sostituti tanto nel presente procedimento quanto in quello avanti al GIP di Bari

Il difensore lamenta che la richiesta di rinvio era stata tuttavia presentata il 13 settembre 2006 ossia con congruo anticipo rispetto all’udienza fissata per il 5 ottobre e che il tempo sino allora decorso era stato impegnato per la ricerca di un difensore cui chiedere la sostituzione.

Questa Corte ritiene fondata l’ordinanza di rigetto dell’istanza di rinvio pronunciata all’udienza del 5 ottobre 2006: essa è coerente con quanto statuito dalla Corte di Cassazione in ordine all’onere per il difensore di comunicare il proprio impedimento appena ne abbia avuto conoscenza (La tempestività della comunicazione dell'impedimento a comparire del difensore, per concorrente impegno professionale, deve essere valutata, ai fini della decisione sulla richiesta di rinvio, in riferimento al momento in cui il difensore stesso ha avuto cognizione dell'impedimento vds CAss 16054 del 2 aprile 2009; Cass 2 dicembre 2008, n. 2776); va poi osservato che la Corte di cassazione ha in modo rigoroso statuito che l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore deve essere altresì sostenuta dalle ragioni per le quali egli non possa avvalersi della collaborazione di sostituti, imponendo comunque al giudice di effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni (Nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen.. Cass SS UU n. 29529 del 25/06/2009; Cass 4 luglio 2008, n,. 44299);



orbene, oltre a rilevare che il difensore ha addotto sul punto della impossibilità di essere sostituito generiche indicazioni sul contemporaneo impedimento dei collaboratori del proprio studio, occorre altresì evidenziare – valutando i due concomitanti impegni - che nel procedimento avanti il Tribunale di Bari per un reato di bancarotta fraudolenta risalente al 2002 (come si desume dal numero del RGNR, per cui non appare rilevante il fatto dedotto dall’appellante che fosse risalente nel tempo e perciò con diritto a essere trattato con precedenza rispetto all’attuale procedimento, valendo semmai il contrario avuto riguardo ai più brevi termini di prescrizione del reato in esame), l’avv Munari aveva richiesto, tramite un sostituto processuale, il rinvio al fine di presentare una procura speciale che autorizzasse il difensore a patteggiare la pena chiedendo un aumento sulla pena già inflitta con precedente sentenza; a parte il ritardo dell’istanza ivi formulata (avendo dovuto il difensore semmai diligente munirsi di procura sin dalla fase dell’udienza preliminare), quel dibattimento era destinato, nelle aspirazioni della difesa, a non essere neppure aperto sia nel caso in cui fosse stata accolta la richiesta (che ben poteva essere scritta) di patteggiamento, sia nel caso in cui fosse stata rigettata, dovendo il giudice astenersi dal trattare il processo con rito ordinario;

va dunque respinto il primo motivo di appello in ordine al regolare svolgimento della fase degli atti preliminari al dibattimento e del dibattimento stesso, essendo stata legittimamente respinta l’istanza di rinvio presentata dal difensore di fiducia dell’imputato.

A 2) L’appellante Gxxx lamenta altresì, sempre in via preliminare, che non sia stata esaminata la successiva istanza di rinvio trasmessa via fax per l’udienza del 22 novembre 2006;

dall’esame del fascicolo si rileva che mentre risulta pervenuta una memoria ex art. 121 cpp via fax dd 22 novembre 2006 da parte dello studio Munari (vds pagg 166-170), non risulta pervenuta alcuna istanza di rinvio via fax; tale dato, al di là dell’”OK” nel rapporto di trasmissione allegato dal difensore, viene desunto dalla puntuale certificazione del cancelliere il quale ha evidenziato non solo che non era pervenuto alcun fax e che anche le ricerche presso l’ufficio GIP alla cui utenza il fax sarebbe stato erroneamente trasmesso avevano dato esito negativo, ma anche che nessuna istanza di rinvio era stata rappresentata dal sostituto processuale dell’avv Munari.

Va poi, in linea generale ricordato in ordine alla richiesta di rinvio comunicata via fax che il difensore che si avvale di tale mezzo di comunicazione, pur legittimo (vds Cass 8 luglio 2009, n. 37535, Bisio), accetta il rischio che possa non essere ricevuto (o ricevuto tempestivamente) dal destinatario (Cass 16 marzo 2005, n. 14574, Ciampoli); a lui incombe pertanto l’onere di assicurarsi che il fax pervenga all’ufficio competente ad esaminarlo.

Va dunque respinta anche questa doglianza dell’appellante e regolare viene ritenuto lo svolgimento del dibattimento (che era comunque già stato aperto all’udienza precedente del 5 ottobre 2006).



B) Gli elementi integrativi del reato di truffa.

Appare oltremodo significativo che negli stessi atti di appello, proposti da distinti difensori, venga data al contratto sottoscritto dalle persone offese una interpretazione dell’oggetto del contratto vistosamente contrastante e ambigua: mentre, infatti, per il Saxxx non è rilevante il nomen iuris dato al diritto di godimento degli acquirenti, potendo usarsi in modo promiscuo le espressioni “multiproprietà, time sharing, settimana flottante” e così via, per Gxxx è estremamente importante che nel contratto non sia menzionata la parola multiproprietà essendo questa omissione indice indubitabile che nessuna multiproprietà era stata ceduta e che nessun inganno era stato dunque attuato.

L’ambiguità nella interpretazione del contratto offerta, si ripete, dagli stessi appellanti, è in realtà essa medesima frutto (ed è stata a suo tempo causa), della assoluta e radicale ambiguità delle clausole contrattuali e, soprattutto, della condotta truffaldina degli imputati che, attraverso le modalità di seguito descritte, hanno guidato l’interpretazione dei moduli e documenti ai fini della sottoscrizione del contratto.

Pur dovendo richiamare la sentenza di primo grado per la ricostruzione del fatto, appare utile evidenziare di seguito i passaggi essenziali della vicenda.

Dxxx Dyyy e la moglie Dyyyy Elena vengono contattati telefonicamente con la notizia di essere risultati vincitori del buono premio di un viaggio; devono recarsi, per ritirarlo materialmente, in un albergo di Udine; al telefono vengono rassicurati che non devono fare nessuna firma, assumere alcun impegno o fare alcun acquisto; persuasi, seppur titubanti, si recano una domenica pomeriggio nell’albergo indicato; la sala risulta organizzata in modo che i clienti (o coloro che tali appaiono) trattino con singoli operatori in tavoli separati: la sala si presenta allestita con foto e depliant di hotel e di viaggi, è piena di musica; lo stesso Gxxx Mxxx, che rappresenta in quel contesto la Pyyyy srl, presenta la società come associazione che dà la possibilità di viaggiare in tutto il mondo a prezzi molto vantaggiosi, con 500 euro per 2 o 4 persone; ad un certo punto però, contraddicendo quanto assicurato al telefono, viene proposta agli astanti la sottoscrizione di un contratto di associazione a un club; la spesa prevista è di una quota annuale di 2900 euro per cinque anni con la possibilità di uscire dopo il primo anno, pagando solo la prima quota senza nessuna spesa aggiuntiva.

La informazione data e recepita dal cliente è che, a fronte della possibilità di poter viaggiare a prezzi estremamente vantaggiosi in tutto il mondo, vi è la spesa della quota di associazione per almeno un anno pari a euro 2900,00 euro con la possibilità di uscire , decorso un anno, senza altre spese;

noi eravamo molto titubanti per questa cosa – spiega la persona offesa Dxxx - perché all’inizio sinceramente non ci interessava perché comunque si parlava di una cifra abbastanza importante …ma loro insistevano parecchio, soprattutto le signorine e tutti quanti insomma, c’era questa possibilità di fare viaggi, l’importante è la felicità, insomma di godere un po’ la vita, di dedicarsi qualche svago,…e nel frattempo si sentivano nella sala molti applausi, di qualche altro tavolino che probabilmente firmava e accettava questo contratto, c’era molta confusione, c’era la musica, c’era molto coinvolgimento in questa stanza…alla fine si trovano solo loro, gli altri – secondo la loro impressione - se ne sono andati perché avevano già accettato; e viene a questo punto proposta la possibilità di fare un viaggio alle Canarie; la moglie del sig Dxxx rifiuta, si alzano per andarsene, tuttavia essa stessa avanza – quasi a mo’ di battuta - la controproposta di un viaggio alle Maldive (se ci date un viaggio alle Maldive possiamo anche accettare..); la signorina Gxxx si consulta con il sig Gxxx e la proposta viene accettata; e a quel punto i signori Dxxx firmano un precontratto e fissano un appuntamento a casa loro per ogni ulteriore precisazione in ordine al viaggio; anche la moglie del Dxxx, signora Dyyy è chiarissima nel descrivere la situazione in cui giungono a firmare il c.d. precontratto – che costituisce la fase tre della operazione truffaldina (dopo il solerte invito telefonico (fase 1), dopo la presentazione in albergo (fase 2): quella sera noi avevamo chiesto se potevamo pensarci prima di firmare perché comunque eravamo indecisi, volevamo un attimino anche parlare da soli senza aver sempre loro di fronte e ci hanno detto che dovevamo assolutamente firmare quella sera lì perché loro le serate successive sarebbero stati da altre parti, non a Udine, e quindi abbiamo firmato questo contratto (per un) appuntamento successivo e quella sera ci è stato detto che sarebbe venuto a casa nostra un’altra persona per sottoscrivere diciamo il contratto finale, quello lì era un precontratto, per mettere in chiaro il tutto e si è presentato il sig Lxxx (pag.30 trascrizione verbale ud 5 ottobre 2006).

Occorre sottolineare che i signori Dxxx dopo questo primo coinvolgente incontro portano con sé oltre, forse, a qualche depliant di viaggi, solo il “contratto promozionale di associazione al Vzzzz Club”, contratto n. 52955; non viene loro consegnato alcun altro documento, non certamente quel modulo di contratto definitivo che verrà loro proposto di firmare nel successivo incontro a domicilio, né tanto meno il modulo di sottoscrizione del finanziamento. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante (in particolare il Saxxx), non hanno affatto modo, di esaminare con calma e magari con la consulenza di altri, più distaccati, amici o professionisti, il contenuto del contratto.

Va notato che nel contratto promozionale è spiegato che l’associazione dà diritto al socio di poter soggiornare ogni anno in oltre 1900 centri vacanza in 89 paesi del mondo del circuito Ixxxx International, con servizi di prenotazione diretta, senza aggravi di spese di agenzia e tour operator; viene indicato in stampatello che “DOPO IL PRIMO ANNO DI APPARTENENZA AL VZZZZ CLUB IL SOCIO HA LA FACOLTA’ DI USCIRE DAI CIRCUITI SENZA APPLICAZIONE DI SPESE O PENALI: la frase “uscire dai circuiti” è di per sé ambigua e idonea a suscitare, come ha in effetti generato, nell’acquirente la convinzione di poter recedere dal contratto o dissociarsi dal Club senza altre penali oltre al fatto di non poter veder rimborsata la prima quota annuale; quando il cliente firma, nel contesto descritto dalla persona offesa (sala d’albergo, piccoli gruppi di clienti o fantomatici clienti, musica, prospettive di viaggi, depliant, applausi per i nuovi associati, ecc), non si sofferma affatto né sulla specifica approvazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt 1341 e 1342 cod civ di tutte le condizioni del contratto (vengono infatti richiamati TUTTI gli articoli delle “condizioni generali di vendita” con la premurosa annotazione che sono state tutte oggetto di specifica discussione annotazione inconsueta perché sarebbe superflua in un leale approccio contrattuale visto che la specifica approvazione dovrebbe avere di per sé la funzione di sollecitare il cliente a una lettura attenta delle condizioni richiamate, ma nel caso in esame tale richiamo si sarebbe dovuto tradurre nella integrale rilettura del contratto) né sul pagamento delle cinque quote di associazione a mezzo di agevolazioni finanziarie;

il cliente piuttosto, stordito dal “buono volo per le Maldive di 1000 euro, dell’omaggio di un set di 3 valigie rosse, giunge ad accettare un appuntamento a casa propria per il mercoledì successivo 3 dicembre 2003 ore 21.30.

Il 3 dicembre 203, dunque, a casa dei signori Dxxx (presenti la moglie e i suoceri) si reca il sig Lxxx Pyyy, inviato dalla Pyyyy srl;

questi intrattiene i clienti parlando di viaggi, del fatto che lui stesso e la sua famiglia sono associati da molti anni e hanno fatto periodici viaggi; non va taciuto che il sig Lxxx Pyyy è una persona di sessanta anni, con i capelli bianchi, che propone la propria diretta e personale esperienza a garanzia della serietà della associazione, che accompagna i suoi racconti con la visione di coloratissimi depliant e che, di fronte alla domanda diretta di poter recedere dal contratto dopo il primo anno, assicura che non ci sono problemi: versate la quota di 2 mila e 900 euro e dopo il primo anno voi potete uscire liberamente insomma; il sig Lxxx si ferma tutta la sera a parlare di viaggi, dei propri viaggi, della associazione, si ferma diverse ore, fin quasi a mezzanotte.

E’ in questo contesto ( e non in quello di chiare e analitiche spiegazioni sul contenuto del contratto) che, alla fine della lunga serata, il sig Dxxx firma il contratto definitivo e firma anche il contratto di finanziamento che viene proposto subito dopo come contratto già pronto, rispetto al quale non vi sono alternative per i clienti;

quella sera – racconta la sig Dyyy – prima di parlare di contratti è passato diverso tempo in quanto lui (il Lxxx) continuava sempre a parlare della sua famiglia, dei figli che hanno fatto questi viaggi sempre attraverso questo Club, che lui ha iniziato come noi, un associato come noi, e dopo ha iniziato a lavorare per loro perché appunto si trovava bene, che questi viaggi erano tutti appunto in alberghi…in catene di grandi tour operator, quindi noi eravamo psicologicamente proiettati verso questo discorso anche perché noi abbiamo sempre sentito solo parlare di viaggi durante queste serate…noi oltretutto avevamo già parlato con la Pyyyy, con la sig Gxxx…per cui avevamo già prenotato il viaggio alle Maldive, quindi per noi quello era già sicuro e il contratto era solo da rivedere e firmare. Quella sera, dopo aver parlato di tutte queste cose, ci è stato detto che la quota annuale (ed è da sottolineare l’aggettivo poiché nel contratto non si rileva affatto che si tratti di quota “annuale”) era di 2.900,00 euro però bisognava pagare subito i 14.500,00 euro, quindi la quota era sì annuale ma bisognava pagare subito i cinque anni…siamo rimasti un po’ perplessi…

La signora Dyyy sottolinea (come del resto ben ricordava anche il marito) che anche in albergo era stato detto che erano 2900 euro l’anno e che dopo il primo anno si poteva uscire: praticamente siamo stati obbligati a dover fare un contratto di finanziamento con questa Fxxxx. Noi abbiamo chiesto se era possibile farlo con una nostra banca o comunque perché avevamo anche degli interessi inferiori…e ci è stato detto che assolutamente no, dovevamo solamente appoggiarci a questa finanziaria ..e dopo ci ha tirato fuori questo ..modulo in bianco già della Fxxxx.

Anche in ordine alla possibilità di recesso (che sembra rimanere mentalmente l’unica via di fuga dei malcapitati clienti che stretti nell’imbuto della ingannevole persuasione sperano, mal che vada, di doverci rimettere solo la quota annuale) il sig Lxxx è chiarissimo nel confermare che dopo il primo anno era possibile uscire.

A questo punto la oramai timida resistenza del sig Dxxx (sfiancato anche dall’ora – era quasi mezzanotte) che mai si era rivolto prima di allora a società finanziarie e che ha tentato di chiedere di poter parlare con la propria banca, anche in ragione dell’alto tasso di interesse che la Fxxxx avrebbe preteso, viene vinta dal costante richiamo a viaggi e vacanze.

E vengono così firmati tutti i moduli e i documenti e le dichiarazioni sottoposti alla sua penna.

Per le Maldive i signori partono effettivamente verso Natale, devono però pagare una somma quasi pari al “buono viaggio” (altre 1.040 euro), si avvedono che l’agenzia che organizza il viaggio non è la Pyyyy srl ma un’altra agenzia di Padova e che l’albergo dove risultano annotati i loro nomi non è quello a 4 stelle indicato, ma un altro più modesto; in sostanza essendo oramai in viaggio e desiderando vedere i lati positivi della faccenda (il loro primo, forse unico viaggio alle Maldive…), si adattano. Noi siamo partiti fiduciosi..pensavamo di essersi associati a un club

Dopo pochi giorni dal ritorno si imbattono in una puntata del programma RAI Mi Manda Rai3 in cui vedono il sig Gxxx – che avevano conosciuto nella presentazione in albergo – e la Pyyyy accusata di vendere multiproprietà…:

siamo rimasti allibiti..non avevamo mai sentito parlare di multiproprietà ma neppure di acquistare qualcosa in giro per il mondo…anche perché siamo sposati da poco, abbiamo un mutuo sulle spalle e non saremmo mai andati ad acquistare una multiproprietà

Di multiproprietà nessuno aveva mai parlato sino ad allora (né Gxxx in albergo, né Lxxx a casa loro) né risulta menzionata nel contratto scritto.

Chiamano immediatamente la Pyyyy che smentisce al telefono questa “disinformazione” televisiva assicurando che si tratta del certificato di appartenenza a un club, assolutamente non di una multiproprietà; la signora Dyyy, poco convinta, richiama con insistenza di nuovo e la stessa Gxxx (l’impiegata con cui avevano trattato in albergo il cui nome è annotato sul precontratto) le spiega (finalmente) che è una specie di multiproprietà; preoccupati di uscire subito dal “circuito” chiedono come fare e la stessa Pyyyy risponde di scrivere una lettera di recesso;

si rivolgono quindi alla Federconsumatori dove apprendono che la Pyyyy era già nota per queste strategie di vendita.

Alla domanda rivolta dal pubblico ministero se avessero letto prima di firmare, il sig Dxxx riferisce di aver letto un po’ tutto, che un po’ tutto gli era stato spiegato, ma di aver firmato una decina di carte, una di seguito all’altra, mentre il Lxxx continuava a parlare di questi fantastici viaggi…Il sig Dxxx firma persino la scrittura in cui egli dichiara di aver ampiamente compreso l’oggetto del contratto, ossia l’acquisizione del diritto di occupazione in sistema fluttuante nei complessi immobiliari turistici Vitas Cxxxx con una spesa da corrispondere alla Pyyyy tramite il finanziamento con la Fxxxx spa; firma – nella rapida, rectius affrettata successione dei fogli sottoposti alla sottoscrizione - il documento con cui dichiara di aver ricevuto una risposa esauriente e chiara a ogni sua domanda, tanto chiara che quando torna dalle Madive si risveglia da un torpore artefatto e si attiva per poter uscire davvero e definitivamente ed effettivamente da quel circuito.

Si nota nelle trascrizioni che in sede di controesame il difensore di uno degli imputati cerca di ottenere dalla persona offesa la risposta in ordine alla consapevolezza dell’acquisto della possibilità di viaggiare alla quale era congiunto anche il godimento di un periodo di vacanza nella struttura delle Canarie; ma le persone offese sono chiarissime nel riferire che il prodotto presentato era solo l’associazione a un Club e non anche l’acquisto permanente di un diritto di godimento in una struttura, che mai avrebbero accettato di firmare perché si tratta di una cosa diversa i cui oneri ed effetti non erano mai stati spiegati e dalla quale neppure era stato spiegato come liberarsi:

altro è infatti dissociarsi da un club, come gli avevano fatto credere, altro è acquistare una multiproprietà: l’idea – secondo quanto riferito dalle persone offese - era di associarsi a un club che dava la possibilità di viaggiare a prezzi scontati dal quale c’era a possibilità di recedere dopo un anno: quindi noi abbiamo detto proviamo, vediamo come va…e abbiamo sempre la possibilità dopo il primo anno di recedere (vds pag 37 teste Dyyyy Elena) La nostra lamentela è che a non noi non hanno mai detto che si trattava dell’acquisto di una multiproprietà, né di un time sharing, a noi non interessava..non sappiamo neanche cosa comporti, non ci è mai stato detto assolutamente…

Non è affatto emerso che i contraenti avessero avuto copia del contratto definitivo poi sottoscritto il 3 dicembre sin dal 30 novembre 2003 data di sottoscrizione della promozione (la stessa data ravvicinata della visita (il 3 dicembre alle 21 e 30 oppure addirittura il 2 dicembre alle ore 19.30 (entrambe di sera); anzi è verosimile desumere dalle loro dichiarazioni che non l’avessero avuta affatto, come prova la stessa sottoscrizione del contratto con la FXXXX che compare nell’unico contesto della sottoscrizione del contratto di acquisto senza lasciar loro neppure il tempo di informarsi presso l’istituto bancario di cui erano clienti della possibilità di ottenere un prestito: la rapidità stessa connota lo stile truffaldino e assai poco trasparente della società:

allettare il cliente, marcarlo stretto sull’onda dell’entusiasmo di omaggi e viaggi vacanze e set di valigie, quindi spiegare ma non in modo conforme al vero il documento che avrebbe dovuto firmare, senza neppure lasciargli il tempo di leggerlo, sfruttando a favore del venditore un vero e proprio effetto sorpresa.

Quanto all’effettiva esistenza della struttura che si rileva da una semplice ricerca in internet, essa non rassicura affatto sull’effettivo contenuto del diritto di godimento in forza del certificato rilasciato dalla Pyyyy srl, atteso che quest’ultima non ha affatto dimostrato, né tentato di dimostrare quali effettivi rapporti vi fossero con la struttura di cui si presenta come una sorta di mandataria, specificamente delegata solo alla vendita dei certificati di assicurazione.

L’appellante osserva che la querela era stata fatta al solo scopo di sottrarsi agli obblighi derivanti dal contratto senza ricorrere all’esercizio civilistico dei poteri derivanti dal contratto stesso: pare utile ricordare che la giurisprudenza civilistica di merito sta pronunciando per casi analoghi costanti sentenze che dichiarano la invalidità di detti contratti per vizio della volontà (dolo) o per indeterminatezza dell’oggetto.

La serie di scritture firmate si propone dunque come un ben studiato artificio per raggirare il contraente che, se fosse stato chiaramente informato del contenuto del prodotto proposto non avrebbe prestato alcun consenso.

La strategia commerciale adottata per adescare il cliente poi non si può ritenere una normale e diffusa strategia commerciale, e non è, soprattutto, conforme ai principi di correttezza e buona fede che sempre devono informare la condotta del contraente, soprattutto se posto in una condizione di debolezza che la Pyyyy stessa contribuisce con arte a creare: tavoli separati per le spiegazioni (così nessuno sa quali spiegazioni vengano date agli altri, né ne ascolta le loro obiezioni e domande), musica, applausi per coloro che sottoscrivono, sì da far sentire persino un po’ “fuori dalla norma” e certamente meno capaci di cogliere la bontà dell’occasione e dell’offerta, i contraenti riluttanti, come lo erano i signori Dxxx.

Successivamente, a casa propria, il sig Dxxx firma, come si è visto, una serie di fogli e documenti che si discostano espressamente dal contenuto del contratto di promozione tanto che, come già evidenzia il giudice di prime cure, nelle condizioni generali del contratto 49071 all’art. 14 è proprio specificato che la sottoscrizione del nuovo contratto “supera e annulla il contratto di acquisto promozionale del 30 novembre precedente: tale clausola, lungi dal poter proteggere sotto il profilo civilistico la Pyyyy srl, è un ulteriore indice della strategia truffaldina posta in essere dalla Società che carpisce il consenso del cliente allettandolo con una proposta dalla quale poi si discosta.

Dunque il sig Dxxx acquista apparentemente “un certificato di Associazione al complesso turistico residenziale Vzzzz Cxxxx Beach Club che attribuisce al titolare il diritto alienabile e trasmissibile agli eredi di occupare, godere ed utilizzare in modo pieno ed esclusivo una struttura tipo bilocale 4 posti letto di superficie pari a 45 mq descritto nel certificato di associazione.”L’acquirente avrà la possibilità di godere di una settimana a sua scelta in periodi settimanali floating previa comunicazione alla Cxxxx Beach…salvo buon fine delle modalità di pagamento …e dopo aver corrisposto le spese di gestione per l’anno in corso pari a 250 euro (si noti che l’anno in corso stava per terminare essendo stato il contratto sottoscritto il 3 dicembre).

Detto certificato di associazione però non viene affatto consegnato al cliente, poiché la Società venditrice si riserva di inviarlo entro 210 giorni e comunque dopo l’incasso delle cinque quote relative al prezzo.

Quanto al mancato uso della espressione multiproprietà nel contratto che dovrebbe garantire, secondo l’appellante (Gxxx) la correttezza dell’operato della Pyyyy che si è limitata a vendere un diritto di godimento presso una struttura turistica, e non un diritto reale, va osservato che tale diritto di godimento, al pari del diritto reale, era disciplinato dal medesimo D.lgs 427/1998 le cui disposizioni (richiamate dalla stessa Pyyyy come si vedrà più avanti) risultano comunque violate: non risulta, ad esempio, consegnato al cliente tutto il materiale informativo previsto dall’art. 2 del richiamato decreto né il contratto risulta contenere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del medesimo decreto: pare indubbio che la Pyyyy abbia operato, anche attraverso le evasive informazioni dei sig Gxxx e Lxxx, in modo che al cliente neppure potesse venire il sospetto di acquistare una multiproprietà o comunque il diritto di usufruire per un periodo all’anno di una struttura turistica fissa, che comporta non solo il pagamento di una quota associativa ma anche oneri di gestione annuali.

Quanto alle quote di partecipazione alla associazione, esse vengono incassate subito atteso che al contratto viene collegato strettamente, anche nelle modalità di stesura e presentazione, la sottoscrizione di un finanziamento presso la Fxxxx: mentre dunque la Pyyyy incassa subito quell’importo, versato dalla stessa Finanziaria, questa matura verso il cliente il credito alla restituzione dell’importo finanziato mediante versamento di ben sessanta rate pari a euro 321,20 ciascuna e quindi al tasso di interesse TAEG pari al 16,09%.

Il contratto di finanziamento, presentato insieme al contratto principale e proposto come strettamente connesso al primo, e a questo collegato, dovrebbe essere dunque coinvolto nel medesimo contesto truffaldino e perciò da reputarsi civilisticamente invalido al pari del contratto principale: all’ingiusto profitto conseguito dalla Pyyyy srl è perciò corrisposto il danno del cliente, che non si è limitato alla assunzione di una obbligazione ma ha comportato il materiale esborso della somma, della quale la Fxxxx, mediante il ricorso al procedimento monitorio, ha ottenuto l’ingiunzione (vds copia del bonifico prodotto dalla parte civile).

Dopo la trasmissione di RAI 3, il sig Dxxx si allarma; cerca di telefonare alla Pyyyy, ed è a quel punto che la Pyyyy scompare (all’inizio si trovavano, poi a volte non si trovava mai nessuno. Insomma da quella volta la Pyyyy per noi è scomparsa) o ancor peggio si nasconde dietro missive dal contenuto ancora più ambiguo:

spiega ad esempio che a differenza della multiproprietà, che permette il godimento in un periodo fisso dell’anno, il certificato di associazione permette una settimana di godimento a scelta (vds lettera del 16 gennaio 2004), come se il tempo del godimento della struttura (fisso ovvero fluttuante) potesse davvero convincere l’interlocutore sulla differenza di contenuto del diritto di godimento presso uno degli appartamenti di questo (è da ritener fantomatico in mancanza di specifiche informazioni in atti) villaggio;

e ancora: di fronte alla lettera di recesso del Cliente - trasmessa con raccomandata nel febbraio 2004 - recesso esercitato ai sensi dell’art. 5 del D.Lvo 427/1998 (ossia entro tre mesi dalla conclusione del contratto per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge), la Pyyyy si premura di specificare che il diritto di uso e godimento della struttura rientra nella disciplina del d.lgs 427/98 che regolamenta la vendita in multiproprietà; che il prodotto venduto si può classificare come multiproprietà associativa (istituto dai contorni davvero poco chiari sotto un profilo civilistico); è dunque vistosamente contraddittorio che la Pyyyy possa difendersi ora prendendo le distanze dall’istituto della multiproprietà mentre lei stessa ne ha richiamato denominazione e disciplina.

Va poi notato che la Pyyyy, pur prospettando sin dall’inizio una vacanza da essa medesima gestita a partire dal viaggio-premio iniziale (che meglio sarebbe definire viaggio-esca), non gestisce alcuna vacanza direttamente:

il cliente, in altri termini, non si può rivolgere affatto alla Pyyyy per l’eventuale godimento nella struttura poiché la Pyyyy è la società che si limita ad adescarlo e a cedergli un pezzo di carta con la attestazione “certificato di associazione” (certificato che però non è in atti perché mai risulta inviato al cliente), mentre deve rivolgersi direttamene al Cxxxx Beach Club attraverso un numero internazionale (0034981278000) se intende usufruire della vacanza;

in sostanza la Pyyyy – che aveva fatto sfoggio dei viaggi dalla medesima organizzati - non risulta avere alcun ruolo, né nel godimento né nell’eventuale scambio di settimana;

l’efficiente servizio di assistenza clienti richiamato nella lettera del 5 marzo 2004 si rivela a dir poco evanescente atteso che spesso nessuno risponde al telefono come hanno con allarme constatato le persone offese;

infine, va osservato che nella stessa lettera del 16 marzo viene riferito in grassetto che il cliente dopo un anno, ben lungi dal poter uscire dal circuito, liberandosi da ogni onere e spesa, può solo “rivendere il proprio certificato a terzi e persino irridente suona il consiglio di rivolgersi al sito www.borsaimmobiliare.it visto che di diritto reale, secondo l’appellante, neppure si doveva trattare.

Se anche, come sostiene il difensore di Gxxx, si volesse escludere l’acquisto di una multiproprietà perché non espressamente richiamata nel contratto, si farebbe fatica a comprendere perché la stessa Pyyyy informa e rassicura il cliente di aver acquistato una multiproprietà associativa disciplinata dalla legge che prevede la multiproprietà:

si vuole qui sottolineare come sia oltremodo difficile conciliare le spiegazioni offerte, ora, dall’appellante con le spiegazioni date, allora, dall’imputato stesso e per iscritto al proprio cliente dopo la richiesta di recesso formulata da quest’ultimo.

La truffa emerge nei suoi chiari e completi estremi non solo dagli elementi sinora esaminati e concernenti sia il comportamento delle parti prima e durante la conclusione del contratto sia l’ambiguità delle clausole contrattuali, ma anche dal comportamento successivo degli imputati.

Emerge innanzitutto dalla difficoltà di avere un contatto telefonico con la Pyyyy srl dopo la allarmante richiesta di spiegazioni (vds pag 14 della trascrizione del verbale udienza 5 ottobre 2006); emerge dalle lettere di risposta del gennaio e del marzo 2004 redatte dalla Pyyyy; emerge, in modo ancor più palpabile, dall’allontanamento dei signori Dxxx dall’albergo in cui il sig Gxxx in una convention avvenuta qualche tempo dopo, presenterà il medesimo prodotto ma per una società dal nome diverso e altrettanto mitico della prima (da Pyyyy, cavallo alato, ad Anxx che, nella mitologia, lo cavalca per trovare la morte): i Dxxx, notati tra il pubblico ma già clienti “esperti” vengono subito allontanati onde evitare di turbare i nuovi e ignari clienti.

Questa Corte ritiene integrato il reato di truffa contestato: la persona offesa, pur potendo aver letto qua e là le condizioni del contratto, ha ritenuto, a causa della ambiguità delle clausole e, soprattutto, delle fuorvianti e contestuali spiegazioni dell’agente (Gxxx prima e Lxxx poi), di aver acquistato quello che gli era stato spiegato verbalmente e sin dalla presentazione di esordio, vale a dire l’associazione a un club che gli potesse consentire di viaggiare a condizioni vantaggiose e dal quale avrebbe potuto dissociarsi dopo un anno, pagando solo la prima quota;

il sig Dxxx ha fatto certamente due calcoli prima di accettare, ma i suoi conti erano viziati dalle modalità truffaldine dell’operazione negoziale perciò egli si è trovato ad aver acquistato, indebitandosi con una finanziaria per l’intero importo delle cinque quote pari a 14.500,00 euro oltre interessi, un fantomatico “certificato di associazione a un club” con diritto di godimento per una settimana in una struttura, ossia, come la stessa Pyyyy gli ha finalmente spiegato nella lettera del marzo 2004, una vera e propria “multiproprietà” nella definizione data dalla normativa che la disciplinava (oltre, ma è lecito dubitarne considerando l’insieme della operazione, alla possibilità di viaggiare).

Egli non avrebbe mai acquistato detto prodotto se solo gli fosse stato chiaramente spiegato.

Perciò il suo consenso è stato carpito con l’inganno e con artifizi idonei a indebolire vistosamente la sua capacità di critica e di giudizio, oltreché la sua stessa volontà:

in ciò consiste, a giudizio di questo collegio, la truffa contrattuale: il contraente giunge a esprimere il consenso dopo essere stato manipolato da un contraente che, oltre a non rappresentare in modo trasparente e completo i dati della operazione (ben sapendo che in tal modo mai avrebbe conquistato l’interesse del cliente) - in assoluta violazione dei principi di correttezza e buona fede che devono ispirare qualsivoglia lecita operazione negoziale (artt 1337 cod civ) – lo conduce ad acquistare un prodotto e ad assumere una obbligazione che egli mai avrebbe accettato di sottoscrivere se fosse stato esattamente informato del contenuto e degli effetti del contratto.

Ritenere ora, come vorrebbe l’appellante Gxxx, che la adesione al contratto sia solo il frutto delle condizioni personali del Dxxx che avrebbe dovuto leggere e comprendere cosa stava firmando e che non può essere tutelata, tantomeno penalmente una persona che non abbia letto compiutamente, né compreso, o ingenuamente accettato il contratto, è argomento suggestivo, ma fuorviante:

il contraente debole (tale è il contraente che – in un oggettivo sbilanciamento della posizione delle parti – sia chiamato ad aderire, senza alternative e senza possibilità di modifiche, a moduli contrattuali rigidi e già predisposti) si ritrova ad manifestare una volontà indebolita da entusiastiche presentazioni, lunghe e fumose e volutamente distraenti spiegazioni, sì che la firma del contratto (rectius dei contratti di associazione e finanziamento, con annessi moduli e dichiarazioni) si riduce, come è avvenuto nel caso in esame, a una frettolosa conclusione di una lunga serata di racconti; tale volontà risulta allora espressione non delle proprie condizioni personali, ma dell’attività truffaldina dell’interlocutore.

Non può dunque rimproverarsi al contraente di non aver prestato la massima diligenza nella analitica lettura di tutte le clausole del contratto che ha sottoscritto, poiché la leggerezza è stata essa medesima il prodotto di una azione truffaldina, fatta di silenzi sulla reale natura del contratto e di spiegazioni volutamente ingannevoli sul suo oggetto e i suoi effetti, poiché, come ritenuto anche dalla Suprema Corte gli artifici o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa contrattuale possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze siano conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza (Cass 14 ottobre 2009, n. 41717):

in altri termini la truffa contrattuale deve ritenersi realizzata proprio quando il consenso del contraente venga carpito con modalità di persuasione e di spiegazione ingannevoli, come è avvenuto nel caso in esame: se, infatti, il contraente fosse stato chiaramente e completamente informato non solo dalle lettura delle condizioni del contratto, scritte a caratteri minuscoli, ma anche da coerenti e chiari spiegazioni del sig Lxxx della effettiva natura del contratto, dell’oggetto che veniva proposto, dei costi che questo avrebbe subito comportato, della impossibilità di recedere oltre il termine di gg 15 dalla sottoscrizione, della difformità tra ciò che gli era stato spiegato in albergo, il contratto di promozione sottoscritto e il contratto definitivo poi firmato, dell’effettivo ruolo svolto dalla stessa Pyyyy srl in tale contesto, il cliente giammai avrebbe prestato il consenso;

basta sol questa circostanza per ritenere il dolo nel contratto, essendo stato il consenso carpito con una pubblicità giudicata ingannevole anche dalla camera di commercio nella decisione versata agli atti (vds produzioni del PM e della PC).

Il carattere fantomatico del certificato di associazione emerge dal fatto che lo stesso non è stato mai consegnato e la clausola che ne consente la consegna entro 210 giorni dal pagamento è a propria volta ingannevole, poiché, come si è visto, la consegna avviene dopo il pagamento dell’intero prezzo e l’intero prezzo è versato da una finanziaria (il cui nome è già predisposto nei moduli contrattuali della Pyyyy a significare la stretta colleganza tra i due contratti sia in ordine alla funzione che agli scopi) per cui il danno effettivo subito dal cliente matura con la sottoscrizione stessa del contratto con Pyyyy srl e, contestualmente, con Fxxxx, essendo il cliente gravato dal pagamento di ben sessanta rate mensili, oltre a una cambiale, a un tasso di interesse superiore al 16% che sfiora quello usuraio.

La truffa è consumata e non meramente tentata visto che la Pyyyy attraverso i propri collaboratori riesce a vendere il proprio prodotto e consegue un ingiusto profitto con altrui danno

La truffa è consumata e ha prodotto un danno civile:

non solo, in realtà, un danno morale, come già riconosciuto dal giudice di primo grado in relazione alla sussistenza del reato e in applicazione dell’art. 2059 e 185 cp, ma anche un danno patrimoniale avendo il si Dxxx pagato, a seguito di un decreto ingiuntivo richiesto da Fxxxx e al fine di evitare una esecuzione forzata sui propri beni, la somma di euro 16.000,00 (vds bonifico dd 20 luglio 2007).

Egli dunque ha subito un danno patrimoniale già pari a euro (16.250,00) considerata la somma in contanti versata sin dalla conclusione del contratto per le spese di gestione annuali dell’immobile oggetto del periodico godimento

Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto responsabili nel reato sia il sig Lxxx che ha materialmente trattato con i clienti presso la loro abitazione, sia il sig Gxxx che aveva presentato il prodotto in albergo fissando l’appuntamento con il Lxxx a casa dei clienti, sia infine il sig Saxxx che della Pyyyy srl risulta legale rappresentante, dovendo imputarsi l’intera operazione a una precisa strategia truffaldina della società, di cui il leale rappresentante si giova economicamente e pertanto risponde al pari degli altri collaboratori.

Quanto alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale la stessa viene respinta perché priva dei caratteri di novità e necessità richiesti per il secondo grado di giudizio: chiedono gli appellanti di provare ora quanto avrebbero potuto e dovuto avere la solerzia di provare in primo grado, ossia che il prodotto commerciale esiste davvero e che è effettivamente e facilmente trasferibile.

La determinazione della pena appare infine congrua in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod pen e correttamente determinata

La sentenza di primo grado va pertanto confermata.

Il rigetto dell’appello comporta il pagamento per gli appellanti delle spese processuali di questo grado di giudizio, oltre alle spese sostenute dalla parte civile.





P.Q.M.
La Corte di appello di Trieste, 1^ sezione penale,
visti gli artt 592 e 605 c.p.p.,

conferma


la sentenza del Tribunale di Udine dd 22 novembre 2006 appellata da SAXXX Axxx, GXXX Mxxx e LXXX Pyyy che

condanna

 al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nonché al pagamento delle spese di difesa della parte civile che si liquidano in euro 1170,00 oltre iva e cpa;

visto l’art. 544 c 3 cpp, indica il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione

Trieste 3 maggio 2010

Il Consigliere est

Dott Gloria Carlesso

Il Presidente
Dott. Francesca MORELLI

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