giovedì 30 giugno 2011

Da Trentino inBlu al blog: IRAP 2011 - pago o non pago?

Il settimanale incontro radiofonico di Trentino inBlu è stato dedicato questa settimana ad un tema di stretta attualità: l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.
Consumatore Informato vi propone di seguito alcuni spunti emersi dalla trasmissione radiofonica.

a. IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)
L'IRAP è stata istituita con il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1998.
Viene usualmente definita come un'imposta sul valore aggiunto prodotto che colpisce l'incremento di ricchezza realizzato dall'attività commerciale organizzata dall'imprenditore.
In altri termini, il presupposto del tributo consiste nello svolgimento, a carattere individuale, di un'attività autonomamente organizzata diretta a produrre o scambiare beni, ovvero a prestare servizi.
E' un'imposta regionale (o provinciale per Trento e Bolzano) destinata in gran parte a finanziare la spesa sanitaria.
La Provincia autonoma di Trento ha disciplinato questa imposta con l’articolo 11, comma 1, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, al fine di affidare all’Amministrazione finanziaria dello Stato (Agenzia delle Entrate) le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione e di contabilizzazione, nonché le attività di constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi. Ulteriori interventi provinciali sono stati realizzati con la legge 22 marzo 2001, n. 3, 31 dicembre 2001, n. 11, 19 febbraio 2002, n. 1, 11 giugno 2002, n. 8, 30 dicembre 2002, n. 15, 12 maggio 2004, n. 4, 10 febbraio 2005, n. 1, 29 dicembre 2005, n. 20, 29 dicembre 2006, n. 11, legge 21 dicembre 2007, n. 23, legge 12 settembre 2008, n.16 ed infine la legge 28 marzo 2009, n.2.

b. Quando si paga/come si paga l'IRAP?
Il contribuente deve effettuare il pagamento dell'IRAP entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi.
  • 6 luglio 2011: Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati, ovvero persone fisiche che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 o 116 del Dpr 917/1986, a società, associazioni e imprese.
  • 18 luglio 2011 società – enti ed organismi pubblici
Il versamento dell'IRAP avviene con modello F24 da indicando il codice regione ove deve essere versata (Provincia di Trento per i contribuenti trentini).
Occorre ricordare che le Onlus e le aziende pubbliche di aiuto alla persona sono soggetti considerati esenti IRAP nella Provincia di Trento.

c. A quanto ammonta l'IRAP?
fonte: www.trentinoriscossionispa.it

d. Chi deve pagare l'IRAP ?
Come chiarito in precedenza, il presupposto impositivo dell'IRAP è rappresentato dall'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Quindi il contribuente deve pagare l'imposta quando la sua attività è organizzata in modo tale da produrre un quid in più idoneo ad entrare nell'area di tassazione.
La Corte di Cassazione ha ribadito in più circostanze che “il requisito di stabile organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito e è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare prova dell'assenza delle predette condizioni.” (Corte di Cassazione – Sez- Tributaria – Ordinanza del 24 giugno 2010, n. 15249).
Quindi il contribuente è assoggettato al pagamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive quando dalla sua dichiarazione dei redditi risulta evidente che si avvale di una organizzazione stabile che gli permetta di produrre un ulteriore reddito tassabile (collaboratori, studio professionale, personal computer ed altri strumenti necessari per lo svolgimento della propria attività).
In caso contrario, ovvero se il contribuente svolge una attività senza impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento della propria attività, non sarà tenuto a versare l'IRAP per l'anno d'imposta 2010 e potrà, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione finanziaria, chiedere il rimborso dell'IRAP già versata.
Il problema si è posto, in particolare, per alcune categorie di liberi professionisti, quali i medici, i promotori finanziari, gli artigiani, commercialisti, geometri, etc.
Tutte queste categorie sono state considerate per anni soggetti IRAP da parte dell'Agenzia delle Entrate nel caso in cui, ad esempio, il professionista esercitasse la propria professione con l'utilizzo di uno studio professionale.
Il medico convenzionato, ad esempio, è stato considerato soggetto IRAP in forza del rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale, considerato indizio idoneo a farlo ritenere soggetto passivo d'imposta.
La Cassazione è intervenuta negli ultimi anni ed ha ripetutamente sostenuto il principio secondo il quale non tutti i professionisti devono essere considerati soggetti IRAP.
La stessa Agenzia delle Entrate ha dovuto, infine, ammettere che molte di queste categorie sono esenti dall'IRAP, in quanto privi di stabile organizzazione (vedasi Circolare 28/E del maggio 2010).

Quali conseguenze?
Il contribuente che non rientra tra i soggetti IRAP non solo non è tenuto a versare più l'imposta, ma può proporre istanza di rimborso per le somme indebitamente già versate (e chiaramente non dovute).
Di seguito, un estratto della trasmissione del 29 giugno 2011.

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...