COMUNICATO STAMPA
ANTITRUST MULTA ITALGAS PER ABUSO
DI POSIZIONE DOMINANTE NEL MERCATO DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS.
SANZIONE DI OLTRE 4 MILIONI DI EURO
La società si è inizialmente rifiutata di fornire e ha poi
fornito con ritardo informazioni essenziali ai Comuni di Todi e di Roma
per predisporre i bandi di gara relativi all’assegnazione del servizio.
Nella determinazione della sanzione il Collegio ha tenuto conto del
comportamento collaborativo della società che, nel corso
dell’istruttoria, ha fornito i dati agli uffici capitolini.
Multa di 4.671.447 euro alla società Italgas per abuso di posizione
dominante. Lo ha deciso il Collegio dell’Antitrust secondo il quale
Italgas rifiutandosi inizialmente di fornire, fornendoli poi in ritardo,
ai Comuni di Todi e Roma dati necessari per predisporre il bando di
gara relativo all’assegnazione del servizio di distribuzione di gas, ha
ostacolato la concorrenza. In particolare, in base a quanto ricostruito
dagli uffici dell’Autorità, Italgas, con i suoi comportamenti, ha
cercato di escludere dalla competizione per la gara i potenziali
concorrenti. I dati che Italgas non ha messo a disposizione sono
informazioni che risultano necessarie, da un lato agli enti locali, per
predisporre un bando di gara concorrenziale, dall’altro ai concorrenti,
per potere partecipare alle gare e formulare offerte competitive.
Secondo l’Autorità, affinché una gara possa dirsi competitiva, occorre che esista una effettiva par condicio
tra tutti i partecipanti nell’accesso alle medesime informazioni.
Italgas, in qualità di gestore uscente, ha cercato di riservare a sé
stesso un accesso privilegiato alle informazioni di cui disponeva,
grazie alla posizione di monopolista legale, essendo così in grado di
formulare l’offerta più competitiva sfruttando l’asimmetria informativa
dei propri concorrenti.
Nel caso delle gare di Roma e Todi il comportamento di Italgas ha
prodotto un danno grave alla concorrenza, visto che i Comuni interessati
hanno dovuto posticipare l’indizione delle gare. Il ritardo ha fatto sì
che, almeno a Todi, per effetto della disciplina di blocco delle gare
comunali intervenuta successivamente, la società potrà beneficiare di un
ulteriore periodo di affidamento diretto. Impedendo che il servizio,
attraverso il meccanismo della gara, venisse aggiudicato a condizioni
migliorative, la società ha anche determinato un danno anche per i
clienti finali del servizio di distribuzione del gas.
Nel determinare la sanzione il Collegio Antitrust ha comunque tenuto
conto del comportamento collaborativo della società che, seppure
tardivamente, il 21 ottobre 2011, ha trasmesso le schede tariffarie al
Comune di Todi ed ha dato la propria disponibilità alla loro
trasmissione al Comune di Roma, dando attuazione all’impegno assunto
dinanzi al Collegio l’11 ottobre 2011.
fonte: www.agcm.com
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