domenica 25 dicembre 2011

La compagnia assicurativa deve rimborsare il cliente per il danno elettrico della macchina anche se non esplicitamente stabilito dalla polizza

La sentenza che vi proponiamo questa domenica ha ad oggetto la polizza assicurativa ed il limite della copertura per i danni non specificatamente indicati nell'oggetto del contratto.

Il caso affrontato dal Giudice di Pace di Grosseto riguarda la rottura dell'impianto elettrico del finestrino di un veicolo per il quale il proprietario si è rivolto alla sua assicurazione chiedendo, in esecuzione del contratto di assicurazione, il rimborso delle spese sostenute.

L'assicurazione si è rifiutata di rimborsare il cliente per la riparazione sostenendo, in buona sostanza, che il contratto non contempla il danno lamentato dall'assicurato.

Il Giudice di Pace di Grosseto, contraddicendo le conclusioni assunte dalla compagnia assicurativa, ha riconosciuto il diritto dell'assicurato a ricevere il denaro versato per la riparazione dell'impianto elettrico, affermando che se anche non è esplicitamente indicato nell'oggetto del contratto quello specifico tipo di elemento elettronico, comunque il cliente deve vedersi rimborsato il danno relativo al mancato funzionamento di particolari meccanici ed elettrici della vettura. 

In tali, infatti, rientra anche il danno del motorino elettrico dell'alzacristalli e l'assicurazione, che incassa il premio per il contratto, è tenuta ad eseguire il contratto fatto sottoscrivere al proprio cliente e coprire il danno da quest'ultimo lamentato.

GdiP Grosseto

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