Il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza 30.12.2011 n° 6290, ha
concesso la tutela in via d’urgenza a un imprenditore che si era visto
iscrivere ipoteche da parte di una società collegata di Equitalia, sulla
base di ruoli sospesi prima dell’iscrizione ipotecaria stessa.
Il
Giudice ha riconosciuto fondata la contestazione circa la legittimità
delle ipoteche iscritte da Equitalia Pragma s.p.a. in quanto i ruoli in
forza dei quali è stata fatta l’iscrizione ipotecaria erano stati
sospesi mediante provvedimenti emessi anteriormente all’iscrizione. In
particolare, la visura ipotecaria prodotta dal ricorrente evidenzia che
l’ipoteca, della quale è stata chiesta in via cautelare la
cancellazione, è stata iscritta dopo la sospensione dei ruoli in forza
dei quali l’iscrizione è stata effettuata, quindi risultati privi di
efficacia esecutiva. In merito al periculum in mora, l’imprenditore si è
rivolto ad un istituto di credito per ottenere un affidamento e
quest’ultimo ha richiesto chiarimenti circa l’iscrizione ipotecaria per
“poter completare l’iter istruttorio della pratica di affidamento”:
l’esistenza dell’ipoteca potrebbe determinare la segnalazione del
nominativo alla Centrale Rischi, cui le banche si rivolgono per
riscontrare la solvibilità del cliente, potendo da ciò derivare il
pericolo di rifiuto dell’affidamento e quindi il rischio di non poter
onorare i crediti. Pertanto è stato ordinato ad Equitalia Pragma s.p.a.
di attivarsi a provvedere, entro 30 giorni dalla notifica
dell’ordinanza, alla cancellazione dell’ipoteca a propria cura e spese:
siffatto ordine di cancellazione non è stato rivolto al Conservatore
sussistendo il divieto ex art. 2884 c.c.
fonte: www.federcontribuenti.it
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