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Provincia di Trento Comunicato n. 42/2012 |
I trentini non dovranno pagare due volte l'imposizione sul consumo di
energia elettrica, l'accisa erariale maggiorata allo Stato e le
rispettive addizionali alla Provincia o ai Comuni. La temuta
duplicazione dell'imposta sui consumi, a carico di imprese e cittadini
del Trentino, è stata "disinnescata" stamani dalla Giunta provinciale,
con il varo di un apposito disegno di legge, un articolo unico che ha
come scopo quello di ridurre a zero l'impatto delle addizionale
provinciali e comunali sull'accisa. Per rendere immediatamente esecutivi
i contenuti del disegno di legge, in attesa della sua approvazione, la
Giunta provinciale ha disposto la sospensione del versamento degli
acconti mensili delle addizionali. Il problema, lo ricordiamo era sorto
con l'incremento dell'aliquota dell'accisa erariale sull'energia
elettrica, introdotto con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze il 30 dicembre 2011 in attuazione delle disposizioni dei decreti
sul federalismo regionale e municipale e valido per tutto il territorio
nazionale. Ad esso doveva corrispondere la cessazione dell’applicazione
delle addizionali provinciali e comunali sulla medesima accisa. Ma la
soppressione di queste addizionali è stata disposta per le sole regioni a
statuto ordinario, lasciando fuori i territori ad autonomia speciale.
Si è quindi determinata una disparità di
trattamento tra cittadini ed imprese di Regioni e Provincie ad autonomia
speciale rispetto al resto d’Italia, particolarmente grave in un
momento di crisi quale è quello attuale. Infatti, se da un lato resta
sostanzialmente inalterato l’onere tributario complessivo gravante sui
contribuenti delle regioni a statuto ordinario, che a fronte
dell’aumento dell’accisa erariale non verseranno più le addizionali
provinciali e comunali, dall’altro i soggetti passivi delle Regioni e
Province a Statuto speciale sarebbero tenuti a pagare sia l’accisa
erariale maggiorata sia le addizionali provinciali e comunali, che non
essendo state soppresse continuano a trovare regolare applicazione. Un
aggravio, dunque, sia per i conti delle famiglie sia per la
competitività delle imprese, in un momento tutt'altro che favorevole per
entrambe, considerata la situazione economica internazionale.
Da qui l'intervento "riparatore" della Provincia
autonoma di Trento. Facendo leva sulle prerogative statutarie in materia
di tributi provinciali e locali (art. 73 dello Statuto), così come
modificate a seguito dell’Accordo di Milano di fine 2009, si è proposto
con il disegno di legge il cui testo è stato approvato stamani di
eliminare questa ingiustificata disparità di trattamento attraverso la
riduzione a zero delle addizionali provinciali e comunali, a partire dal
1° gennaio 2012 (i Comuni avranno 120 giorni di tempo per recepire
questa indicazione). In tal modo, i trentini pagheranno la sola accisa
erariale maggiorata e non le addizionali. La Giunta provinciale ha
espresso l'auspicio che il disegno di legge adottato oggi venga
approvato in tempi brevi, con procedura d'urgenza, al fine di sanare in
via definitiva la situazione.
Nel dettaglio, questo il contenuto del disegno di legge approvato oggi:
Articolo 1
Il comma 1 detta le finalità del disegno di legge.
Il comma 2, ai sensi
dell’articolo 73 dello Statuto, riduce a zero con decorrenza 1° gennaio
2012 l’aliquota dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia
elettrica.
Il comma 3, ai sensi dell’articolo 80 dello
Statuto, consente ai Comuni, entro 120 giorni dall’entrata in vigore
della legge, di disporre analoga riduzione a zero dell’aliquota
dell’addizionale comunale di propria competenza, sempre con decorrenza
1° gennaio 2012. Contestualmente è prevista sia la sospensione
dall’obbligo di effettuazione dei versamenti in acconto per l’anno 2012
che la compensazione dei minori introiti per i comuni ai sensi
dell’articolo 6 della legge sulla finanza locale.
Il comma 4 prevede inoltre il diritto al rimborso
dei versamenti in acconto eventualmente già versati per l’anno 2012
delle predette addizionali.
Il comma 5 concerne la copertura finanziaria della legge.
Scheda: accise sul consumo di energia elettrica
Ecco un quadro sintetico delle accise in vigore sul territorio nazionale e provinciale sul consumo di energia elettrica, dei provvedimenti assunti recentemente dallo Stato e delle loro conseguenze sulle Regioni a Statuto ordinario e sulle Regioni e Province a Statuto speciale.
Sul consumo di energia elettrica sono dovute:
a) l’accisa erariale (ai sensi dell’art. 70 dello statuto, spetta alla Provincia l’intero provento dell’imposta erariale sull’energia elettrica riscosso nel territorio di circa 6 milioni di euro annui fino al 2011);
b) un’addizionale provinciale all’accisa (con gettito in favore della Provincia di circa 15 milioni di euro annui);
c) un’addizionale comunale all’accisa (con gettito in favore dei comuni trentini di complessivi 5,4 milioni di euro annui).
Soppressione delle addizionali nelle Regioni a Statuto ordinario
- Il decreto legislativo n. 23/2011 (federalismo municipale) ha previsto la cessazione dell’applicazione nelle regioni a statuto ordinario dell’addizionale comunale all’accisa sull’energia elettrica ed il corrispondente aumento, nei predetti territori, dell’aliquota dell’accisa erariale in modo da assicurare l’equivalenza di gettito. Con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sarebbe stata attuata la disposizione.
- Il decreto legislativo n 68/2011 (federalismo regionale e provinciale) ha previsto dal 2012 la soppressione nelle regioni a statuto ordinario dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, demandando ad un decreto ministeriale la rideterminazione dell’importo dell’accisa erariale in modo da assicurare l’equivalenza del gettito.
Decreti attuativi del 30 dicembre 2011
I due decreti ministeriali attuativi delle predette disposizioni, emessi il 30 dicembre 2011:
- hanno ribadito che dal 2012 nelle regioni ordinarie non si applicano le addizionali provinciali e comunali;
- non hanno esteso tale soppressione anche alle addizionali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che continuano a trovare applicazione;
- hanno disposto l’incremento dell’accisa erariale su tutto il territorio nazionale, in misura tale da assicurare l’equivalenza del gettito delle soppresse addizionali;
- hanno rinviato alla procedura di cui all’articolo 27 della legge n. 42 del 2009 la definizione delle modalità per la neutralizzazione, nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome, delle maggiori entrate derivanti dai decreti;
Conseguenze in assenza di interventi provinciali
Per i cittadini e le imprese delle regioni a statuto ordinario sostanzialmente non muta il livello complessivo di tassazione, in quanto a fronte dell’aumento dell’accisa erariale non versano più le addizionali provinciali e comunali.
Invece i cittadini e le imprese delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sarebbero tenuti a pagare sia l’accisa erariale maggiorata, sia le addizionali provinciali e comunali che continuano a trovare regolare applicazione.
Ciò creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento ed una duplicazione di imposizione sul consumo di energia elettrica.
Possibili soluzioni
Per ovviare a tale situazione e garantire per i contribuenti trentini la neutralità della tassazione sul consumo di energia elettrica, si può agire con legge provinciale azzerando le aliquote delle addizionali, facendo leva sui poteri tributari riconosciuti dallo statuto:
- addizionale provinciale (l’art. 73, comma 1-bis, dello Statuto consente la riduzione a zero dell’aliquota dell’addizionale provinciale).
- addizionali comunali (l’art. 80, comma 1-bis, dello Statuto prevede che la legge provinciale può consentire ai comuni di ridurre a zero le aliquote delle addizionali comunali).
In tal modo, i trentini pagheranno la sola accisa erariale maggiorata e non le addizionali.
Disegno di legge
Nel disegno di legge presentato si introducono entrambe le predette misure (si riduce a zero l’aliquota dell’addizionale provinciale e si consente ai comuni entro 120 giorni di ridurre a zero le aliquote di quelle comunali). Inoltre si dispone la sospensione del versamento degli acconti sino allo scadere del predetto termine di 120 giorni.
Delibera di sospensione dall’obbligo di versamento degli acconti
Visto che le addizionali prevedono versamenti mensili di acconto, per evitare che nelle more dell’approvazione del disegno di legge le società operanti nel settore energetico versino a Provincia e Comuni gli acconti mensili delle addizionali e poi indichino i relativi importi nelle fatture inviate ai cittadini e alle imprese, si propone una delibera che, richiamando il disegno di legge presentato, dispone in via amministrativa la sospensione dall’obbligo del versamento degli acconti delle addizionali relativi all’anno 2012.
fonte: www.provincia.trento.it
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