domenica 6 maggio 2012

No alla mediazione civile ex d. lgs. 28/2010 per le cause davanti al giudice di pace

La mediazione civile obbligatoria sta diventando mezzo alternativo al tribunale per la soluzione delle controversie.


Tale soluzione, però, trova ancora alcune resistenze come si evince dalla recente sentenza del Giudice di Pace di Napoli che vi proponiamo di seguito.



Il caso affrontato dal Giudice è relativo ad una contestazione in materia di contratti assicurativi "RC Auto", materia che è entrata nell'area del cd. "obbligo di tentativo di conciliazione", a partire dallo scorso marzo.


L'organo giudicante ha ritenuto non applicabile le norme in materia di mediazione civile, introdotte con il d. lgs. 28/2010, in quanto tale norma non indica l'obbligatorietà del procedimento per le cause avanti al Giudice di Pace.


La norma, sostiene sempre il GdiP, non ha introdotto alcuna abrogazione espressa degli articoli 320 e 322 c.p.c., sicché le controversie decise da questo organo giurisdizionale non devono, a detta del giudice, essere sottoposte a tentativo di mediazione.


Il Giudice di Pace di Napoli si ritiene, quindi, escluso dalle norme in materia di procedimento di conciliazione obbligatorio.

E' evidente che se tale principio dovesse trovare conferma in futuro, il procedimento di mediazione obbligatoria verrebbe fatalmente ridimensionato.




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