L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha di recente reso pubblico un vademecum per agevolare i consumatori nella comprensione dei messaggi pubblicitari aventi ad oggetto cosmetici.
L'Antitrust ha fornito alcuni suggerimenti per rendere il consumatore più consapevole nella sue scelte d’acquisto dei vari prodotti per la propria cura personale.
Negli ultimi anni, il mercato dei cosmetici è stato caratterizzato dall'esistenza di pratiche commerciali scorrette ove tutte le aziende del settore non sempre hanno fornito informazioni chiare, trasparenti ed esaustive relativamente ai componenti del prodotto commercializzato, alle modalità di impiego e i risultati ottenibili dal cosmetico.
Di seguito, vi proponiamo i suggerimenti forniti da AGCM.
1) UN COSMETICO NON È UN FARMACO
La
natura cosmetica del prodotto deve risultare chiaramente: un cosmetico
non può essere assimilato o comparato – esplicitamente o
indirettamente - ad un farmaco o ad interventi di chirurgia estetica.
Al prodotto cosmetico non possono essere attribuite – direttamente,
indirettamente o in modo ambiguo – proprietà curative o terapeutiche
capaci di intervenire in maniera risolutiva e definitiva sulle cause
degli inestetismi.
2) MASSIMA ATTENZIONE ALLE PROMESSE DI RISULTATO
L’utilizzo
di vanti di efficacia specifici e puntuali – espressi in termini
assoluti o percentuali, con indicazione di tempi serrati o/e con corredo
di immagini particolarmente suggestive - deve basarsi su un veridico e
mirato supporto scientifico e su sperimentazioni adeguate.
L’efficacia di un componente non supporta da sola e di per sé l’efficacia del prodotto.
Al riguardo, è meglio informarsi: per esempio, sul sito internet dell’azienda, sul sito www.agcm.it, al link http://www.cosmeticseurope.eu/publications-cosmetics-europe-association/guidelines.html?view=item&id=23 (“linee guida per la valutazione di efficacia dei prodotti cosmetici”, in inglese).
3) SÌ AI TEST CLINICI SOLO SE ATTINENTI E ACCESSIBILI
Se
espressamente richiamati in pubblicità, i test clinici devono essere
pertinenti e direttamente correlati con l’efficacia attribuita al
prodotto; nel messaggio, compatibilmente allo spazio disponibile, vanno
specificati la metodologia, le misurazioni ed i parametri utilizzati
(se addotte sperimentazioni in vitro, queste devono sempre trovare conferma in sperimentazioni in vivo, effettuate su un numero adeguato di volontari, individuati in base a idonei criteri di inclusione).
Gli
studi scientifici richiamati in pubblicità a sostegno dei vanti
prestazionali del cosmetico devono essere adeguatamente accessibili – in
versione integrale o in esaustiva sintesi esplicativa - magari
attraverso rinvio alle pagine web dedicate del sito internet aziendale.
4) IL VALORE MASSIMO OTTENUTO NELLE SPERIMENTAZIONI NON CORRISPONDE ALL’EFFICACIA DEL PRODOTTO
Non
può essere vantato in pubblicità, neppure se presentato insieme a
locuzioni quali “fino a…”, il valore massimo risultante dalle
sperimentazioni – tanto più se raggiunto in uno solo o in pochissimi
casi - in quanto non esemplificativo dell’efficacia generale ascrivibile
al cosmetico.
5) OCCHIO AI LIMITI DI EFFICACIA: DOVREBBERO ESSERE BEN VISIBILI
Non
possono essere richiamati dalla pubblicità studi limitati a situazioni
specifiche a supporto di più estesi vanti prestazionali del prodotto,
né si possono omettere informazioni rilevanti su limiti e confini di
efficacia del cosmetico in modo da generalizzarne indebitamente la
portata oltre gli ambiti effettivi. In particolare, non possono essere
affidati a super o note in calce – spesso con caratteri ridotti
- precisazioni in grado di ridimensionare/smentire i vanti principali
dei messaggi.
6) VANTI DI INNOVATIVITA’ SOLO SE SCIENTIFICAMENTE ASSODATI
Fare
attenzione quando sono ascritti vanti di innovatività al cosmetico
oppure questo viene presentato come frutto di nuove scoperte: al
riguardo, infatti, non basta richiamare studi in corso non ancora
assodati e condivisi in seno alla comunità scientifica. Se possibile,
informarsi su siti istituzionali o di riconosciuta autorevolezza
scientifica.
7) IL BREVETTO SI PUO’ VANTARE SOLO SE È STATO CONCESSO
Per
vantare un brevetto, non basta aver presentato la domanda occorrendo,
invece, che sia già rilasciata la concessione: al riguardo, si può
controllare la banca dati tenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico
(al link http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/?64,9).
Fare
attenzione anche al vanto di “approvazioni” o riconoscimenti
scientifici al prodotto da parte di Enti o Autorità pubblici o privati:
meglio controllare sui siti di tali Istituzioni.
8) DISTINGUERE TRA TEST DI AUTOVALUTAZIONE E TEST SCIENTIFICI
I
test di autovalutazione – in quanto esprimono soltanto valutazioni
soggettive - non possono essere portati a supporto di oggettivi vanti di
efficacia e vanno comunque tenuti distinti da test e sperimentazione
scientifiche. In ogni caso, devono essere chiaramente presentati come
tali e va evidenziato il loro contenuto con riferimento alla tipologia
di domande e al campione utilizzato.
fonte: AGCM
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