Ecco alcuni spunti dal nostro incontro settimanale di Trentino inBlu radio dedicato a "casa dolce casa"
Che cosa è il contratto preliminare?
Il contratto preliminare, meglio conosciuto come
compromesso, è un contratto che obbliga le parti a stipulare un successivo
contratto vincolandone contenuto, modalità e tempi.
Ai sensi dell'art. 1351 il contratto preliminare è
nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto
definitivo.
Ciò rimanda all'art. 1350 che disciplina i casi in
cui gli atti devono farsi per atto pubblico (art. 2699) o per scrittura privata
(art.2702).
Tra questi casi sono esplicitamente previsti, per
quanto ci riguarda:
- i contratti che trasferiscono le proprietà di beni immobili
- i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie
- i contratti che costituiscono comunione dei diritti indicati dai numeri precedenti
- gli atti di rinunzia dei diritti sopra indicati
Eventuali modifiche al contratto preliminare
sottoscritto devono avere la stessa forma del preliminare.
Importante rilevare sin da subito il contratto
preliminare, è un vero e proprio contratto che obbliga le parti
anche ai sensi dell'art. 2932 c.c. (che disciplina
l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto).
Quali sono gli elementi essenziali, o eventuali nel
contratto preliminare?
Sono elementi essenziali:
1. l'immobile oggetto del contratto: il
contratto preliminare deve quindi indicare qual è il diritto trasferito,
l'immobile e le pertinenze. Deve essere indicata l'ubicazione, la consistenza, i
confini, i dati catastali.
Si suggerisce, anche se non previsto dalla legge,
di allegare al contratto stesso anche la planimetria catastale, (sottoscritta da
entrambe le parti) in cui è rappresentato immobile, i suoi confini, le sue
pertinenze, nonché eventuali vincoli preesistenti.
Importanza rinvestono anche i certificati di
abitabilità, e qualora sia un terreno, è opportuno chiedere l'allegazione della
destinazione urbanistica.
Vi è poi della documentazione che può non essere
presente al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, ma deve
esserlo invece al momento della sottoscrizione del contratto definitivo davanti
al notaio (es. certificazione energetica, certificato di abitabilità).
2. termine per la stipulazione del contratto
definitivo
Nel contratto preliminare deve essere indicato il
termine entro il quale il contratto deve essere concluso.
Se non vi fosse detta indicazione le parti
successivamente possono rivolgersi al giudice perché fissi eventualmente una
data.
Allo stesso giudice si può proporre inoltre della
domanda di adempimento in forma specifica.
Qualora non vi sia alcuna attività delle parti e
l'inerzia si protrae per 10 anni il diritto alla conclusione del contratto
definitivo si estingue per prescrizione.
Importante sottolineare, che la mancata consegna
dell'immobile nei termini (cosa che spesso accade quando si compra una casa dal
costruttore) non determina automaticamente la cui risoluzione del contratto per
inadempimento, ma può comportare il diritto all'eventuale risarcimento del
danno.
3. prezzo
Il contratto preliminare deve contenere altresì
l'indicazione del prezzo dell'immobile, e le modalità di pagamento (acconti,
caparra confirmatoria, pagamento alla stipula del contratto definitivo con
eventuali penali a carico delle parti).
Il contratto preliminare deve essere
registrato?
Il contratto preliminare redatto per atto pubblico
o per scrittura privata autenticata deve essere trascritto, ed in seguito
registrato.
La registrazione deve essere chiesta dalle parti
per le scritture private non autenticate, dai notai per gli atti ricevuti o
autenticati, dagli agenti di mediazione, oppure dal mediatore
immobiliare.
Naturalmente la registrazione comporta il pagamento
dell'imposta di bollo, nonché il pagamento dell'imposta di registro, e l'imposta
ipotecaria nella misura fissa di € 168, oltre ai costi di onorario del notaio
calcolati in misura proporzionale al valore dell'atto.
Possono essere presenti delle condizioni?
Nei contratti di compravendita d’immobili spesso
sono presenti delle condizioni sospensive dello stesso, che subordinano
l'acquisto al verificarsi di eventuali avvenimenti futuri.
Tra queste occorre evidenziare quelle che si
verificano più frequentemente: l'ottenimento dei finanziamenti bancari, la
disponibilità dell'immobile stesso (in caso di immobile affittato), eventuale
esito positivo delle verifiche effettuate.
Altre clausole possono essere poste infine a tutela
sia della parte acquirente, sia della parte venditrice.
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