La scorsa settimana è stata pronunciata la prima sentenza con la quale un tribunale civile ha riconosciuto il danno subito da un tifoso per aver attivato la famosa "tessera del tifoso", condannando una società calcistica a risarcirlo per il pregiudizio arrecato.
Il Tribunale civile di Roma (giudice unico, Vittorio
Contento) ha condannato la società AS Roma a risarcire un proprio abbonato per danni morali, quantificati in 5.000,00 euro.
La sentenza, prima ed unica pronuncia in Italia sino ad oggi, ha tratto origine dalla altrettanto recente pronuncia, con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato la parziale illegittimità della "tessera del tifoso".
Il Consiglio di Stato, con la sentenza che vi proponiamo di seguito, ha considerato illegittimo il tentativo di abbinare la "tessera del tifoso" ad una carta di credito ricaricabile, sviluppando una attività commerciale e traendo profitto da un mezzo - la tessera - introdotto per ragioni di ordine pubblico.
Il Consiglio di Stato ha cosi' motivato la propria decisione:
''L'abbinamento inscindibile (e quindi non declinabile dall'utente) tra
il rilascio della tessera di tifoso (istituita per finalita' di
prevenzione generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi) e
la sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il
rilascio di una carta di credito prepagata potrebbe condizionare
indebitamente (nella misura in cui si provi che l'uso della carta non
sia funzionale ad assicurare le finalita' proprie della tessera del
tifoso) la liberta' di scelta del tifoso-utente e potrebbe pertanto
assumere i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del
Codice del consumo; in tal senso depone il fatto che, per il tifoso,
l'ottenimento della tessera appare condicio sine qua per poter essere
ammesso, nelle giornate di trasferta della propria squadra, nel reparto
dello stadio riservato agli ospiti, di guisa che appare verosimile che
l'acquisizione di tale utilita' potrebbe indurlo a compiere
un'operazione commerciale (sottoscrizione della carta prepagata) che non
avrebbe altrimenti compiuto''.
Il giudice ha sostenuto, a nostro parere, che non si può speculare sulla passione dei tifosi!
Potete leggere, di seguito, il testo della sentenza.
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