L'incontro radiofonico di questo venerdì è stato oggetto di una analisi di altre e meno note modalità di acquisto di un immobile.
Abbiamo trattato, in particolare, l'istituto dell'acquisto di un immobile mediante usucapione.
Di seguito, vi riportiamo la sintesi della puntata di venerdì 30 novembre 2012.
1. Cosa è
l’usucapione ?
L’usucapione è
una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario,
disciplinata dal nostro codice civile.
La modalità di
usucapione certamente conosciuta è quella ordinaria regolata
dall'articolo 1158 del codice civile.
“La proprietà
dei beni immobili degli altri diritti reali di godimento sui beni
medesimi si acquistano in virtù di possesso continuato per anni”.
2. Ci sono altre
forme di usucapione?
Accanto
all’ usucapione ordinaria troviamo.
Usucapione
decennale ( o abbreviata) art. 1159 c.c
Colui che
acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in
forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che
sia stato debitamente trascritto (art. 2643 n 1) ne compie
l'usucapione in suo favore col decorso di 10 anni dalla data della
trascrizione.
La stessa
disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti
reali di godimento sopra un immobile.
Usucapione
speciale per la piccola proprietà rurale. (art. 1159 bis).
"La proprietà
dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni
classificati montani della legge si acquista in virtù del possesso
continuato per 15 anni.
Colui che
acquista in buona fede (art. 1147c.c.) da chi non è proprietario in
forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che
sia debitamente trascritto (art. 2643 c.c.) un fondo rustico con
annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani della
legge, ne compie l’usucapione il suo favore col decorso di cinque
anni dalla data di trascrizione”.
La legge speciale
stabilisce le procedura, le modalità e le agevolazioni per la
regolazione del diritto di proprietà.
Le disposizioni
di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con
annessi fabbricati, situati in comuni non classificati come montani
dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalle
leggi speciali.".
Nei successivi
articoli del codice civile troviamo disciplinate ulteriori tipologie
di usucapione:
Universalità di mobili (art. 1160 c.c.)
- Usucapione ordinaria anni 20.
- Usucapione breve anni 10.
Beni mobili (art.
1161c.c )
- Mancanza di titolo idoneo. (in presenza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà e la buona fede l’acquisto è immediato)
- Usucapione ordinaria anni 20.
- Usucapione breve anni 10.
Beni mobili
iscritti nei pubblici registri (art.1162 c.c ).
- Usucapione breve anni 3
- Usucapione ordinaria anni 10.
3. Quali sono i
requisiti essenziali per l’usucapione ?
I due requisiti
che devono sempre essere presenti e sono quindi indispensabili per
l’avverarsi dell’usucapione sono il possesso della cosa e
il trascorrere di un determinato periodo di tempo.
4. Cosa si
intende per possesso ?
Il possesso è quel
potere che si manifesta sulla cosa con una attività corrispondente
all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Il nostro
ordinamento prevede inoltre che si possa possedere anche per mezzo di
un'altra persona che abbia la detenzione della cosa
Il possesso deve
essere:
continuato e non interrotto.
E’ interrotto
quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno;
Si considera
interrotto il possesso quando vi sia una attività del titolare,
tendente a indicare il possesso della cosa stessa (azioni rivendica-
quando possessore stato privato degli dell'immobile se entro l'anno
lo ha recuperato con l’azione di reintegrazione e naturalmente con
atto di citazione).
In caso di
interruzione il termine ricomincia a decorrere dall’inizio.
Deve essere
pacifico e pubblico: non acquistato cioè in modo violento o
clandestino.
Se tutte queste
caratteristiche sono presenti, il termine per usucapire si distingue,
come già detto tra ordinario e abbreviato, stante la buona o mala
fede di chi possiede.
5. Che cosa si
intende per buona o mala fede ?
Per il nostro
ordinamento è possessore di buona fede con lui che possiede
ignorando di ledere un diritto altrui. La buona fede è presunta ed è
sufficiente che vi sia al momento dell'acquisto.
Il nostro
ordinamento estende all'istituto dell’usucapione le norme dettate
in materia di prescrizione in quanto entrambi gli istituti hanno
quali caratteristiche fondamentali il decorso del tempo e l’inerzia
del titolare del diritto. Nel primo caso si ha costituzione di un
diritto (che sarà accertato con una mera sentenza dichiarativa) nel
secondo si avrà estinzione dello stesso per il mancato esercizio.
Ricordiamo infine
che nel nostro ordinamento la prescrizione ordinaria (art. 2946
c.c)si ha con il decorso di 10 anni.
Qui potete trovare alcuni spunti dall'incontro di Trentino inBlu radio.
Qui potete trovare alcuni spunti dall'incontro di Trentino inBlu radio.
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