domenica 17 marzo 2013

Studio di settore legittimo se il contribuente non giustifica le spese

L'accertamento induttivo mediante studio di settore è legittimo nel caso in cui risulti uno scostamento privo di giustificazione tra il dato dichiarato dal contribuente e la situazione desumibile dalla situazione concreta.

Tale accertamento è valido anche nel caso in cui il contribuente sia in grado di giustificare lo scostamento, ma non le spese sostenute e superiori al suo reddito.

Questo è l'orientamento ribadito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 2805 del 2013 che vi proponiamo questa domenica.

La Corte è stata chiamata a decidere se l'accertamento induttivo da parte dell'Agenzia delle Entrate fosse legittimo nel caso di incongruenze accertate nella dichiarazione dei redditi del contribuente.

Nella concreta fattispecie, l'Ufficio aveva applicato lo studio di settore dopo aver riscontrato delle incongruenze nel reddito dichiarato dal contribuente.

L'applicazione dello studio di settore aveva dimostrato l'esistenza di una sostanziale differenza tra il dato esposto dal contribuente e quello "teorico" determinato dall'Ufficio.

L'Agenzia delle Entrate aveva ricostruito il reddito del contribuente e provveduto a riprendere a tassazione i maggiori importi non versati da quest'ultimo.

Il contribuente aveva proposto ricorso giustificando lo scostamento e chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento.

La controversia è giunta sino alla Cassazione, la quale ha riaffermato il principio secondo il quale anche laddove il contribuente giustifichi in modo congruo le ragioni poste a fondamento del diverso dato dichiarato rispetto a quello accertato, non può essere negata la legittimità dell'utilizzo del sistema degli studi di settore da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La Corte ha così motivato la decisione "[...] in tema di accertamento induttivo dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può - ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, - fondare il proprio accertamento sia sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili "dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta", come nella specie, sia sugli studi di settore, nel quale ultimo caso l'Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 16430 del 27/07/2011). Del resto in tema di accertamento tributario, la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una "grave incongruenza", espressamente prevista dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies; aggiunto dalla Legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell'avvio della procedura finalizzata all'accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 1, il quale, pur richiamando direttamente l'art. 62 sexies cit., non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento, come nel caso in esame (V. pure Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009).
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia vizio di motivazione, giacchè il giudice del gravame non indicava le ragioni, per le quali ometteva di esaminare la questione attinente all'acquisto di un'autovettura oltre che di un appartamento, senza che gli assegni bancari e circolari prodotti potessero denotare che si sarebbe trattato di una donazione del padre.
4. La censurava,che peraltro rimane assorbita dal primo motivo, comunque va condivisa, giacchè gli elementi presuntivi addotti dall'agenzia non potevano ritenersi superati da quelli dedotti dal contribuente per la loro genericità.".

Il testo integrale della sentenza viene proposto di seguito.

Incongruenza ricavi - applicazione studio di settore by

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