domenica 17 novembre 2013

Avviso di accertamento nullo se viola l’art. 12 dello Statuto del Contribuente

Questa domenica torniamo ad affrontare il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente, focalizzando la nostra attenzione sui diritti di quest’ultimo e le conseguenze, nel caso in cui lo Stato non li rispetti. 

Lo Statuto del Contribuente prevede che, al fine di una migliore collaborazione tra Amministrazione e contribuente, successivamente alla chiusura della fase di controllo da parte della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente abbia diritto di comunicare proprie osservazioni all’Ufficio. 

L’art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, dispone, infatti, che “ Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.”. 

Quale conseguenza, nel caso in cui tale termine non sia rispettato? la medesima norma appare chiara, disponendo che “L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza“ e quindi, l’Ufficio non può inviare alcun avviso di accertamento, o altro provvedimento nei confronti del contribuente. Ma quale valore hanno le norme dello Statuto del Contribuente? Sono vincolanti anche per l’Amministrazione? 

In molti casi, l’Agenzia delle Entrate ha ignorato questa norma, ritenendo che tale eventuale violazione non rendesse nullo il provvedimento impugnato. In giurisprudenza si era creato un contrasto in merito alle conseguenze che discendono dalla violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000.

Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto, hanno stabilito che nel caso di inosservanza del termine di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, l’atto impositivo è nullo salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza. 

Il Giudice di legittimità, una volta tanto, ha deciso di tutelare il contribuente davanti allo Stato, costringendo l’Amministrazione a rispettare i diritti del cittadino, così come previsto dallo Statuto del Contribuente.

Di seguito, la sentenza della Corte di Cassazione.

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